Corte costituzionale

Sentenza n. 1148/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90

della l. Reg. Sicilia 23 marzo 1971, n. 7 ("Ordinamento degli uffici

e del personale dell'Amministrazione regionale"); dell'art. 1 della

l. Reg. Sicilia 7 dicembre 1973, n. 45 ("Norme interpretative della

legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e

del personale dell'Amministrazione regionale"); dell'art. 1 della l.

Reg. Sicilia 28 dicembre 1979, n. 254 ("Provvedimenti in favore del

personale dell'Amministrazione regionale"); dell'art. 27 della l.

Reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 ("Norme sull'organizzazione

amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del

personale dell'Amministrazione regionale") e dell'art. 10, primo

comma, della l. Reg. Sicilia 4 giugno 1970, n. 5 ("Abrogazione di

norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della

Regione") promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di

Catania - nel ricorso proposto da Paolini Paolo contro l'Assessorato

Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica

Istruzione, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per la Regione Sicilia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

di Catania - nel corso di un giudizio promosso da un funzionario

della Regione siciliana con la qualifica di dirigente superiore, il

quale chiedeva che gli fosse riconosciuto un compenso particolare

perché, oltre alla funzione di Sovraintendente per i beni ambientali

di Catania, era stato incaricato di svolgere ad interim quelle di

Sovraintendente di Palermo - con ordinanza 24 febbraio 1987 (R.O. n.

249 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 56, 75 e 90 della l. r. 23 marzo 1971 n. 7; dell'art. 1

della l. r. 7 dicembre 1973 n. 45; dell'art. 1 della l. r. 28

dicembre 1979 n. 254; dell'art. 27 della l. r. 29 dicembre 1980, n.

145 e dell'art. 10, comma primo, della l. r. 4 giugno 1970 n. 5.

Secondo il giudice a quo tali norme contrasterebbero: a) con l'art. 3

della Costituzione, in quanto non prevedono un trattamento

differenziato e aggiuntivo per i dipendenti regionali con funzioni

dirigenziali che reggono ad interim contemporaneamente più

soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici rispetto

al personale con la medesima qualifica che regge un solo ufficio; b)

con l'art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano, in quanto prevedono

per il personale con funzioni dirigenziali della Regione che reggono

ad interim più uffici un trattamento economico meno favorevole

rispetto a quello spettante a categorie di personale dello Stato che

svolge funzioni analoghe per quanto riguarda la reggenza ad interim

di più uffici.

Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea che la reggenza di due

Soprintendenze comporta lo svolgimento di tutte le funzioni

attribuite in via esclusiva e per legge alla competenza dell'organo

in quantità doppia, con conseguente accrescimento sia della

responsabilità dirigenziale, sia della responsabilità contabile e

amministrativa. Si rileva che nella legislazione statale, normative

di settore prevedono espressamente la corresponsione di compensi

aggiuntivi per la supplenza o reggenza contemporanea di più uffici

(si citano al riguardo la l. 8 giugno 1962, n. 604, riguardante i

segretari comunali e la l. 23 febbraio 1968, n. 125, riguardanti il

personale delle Camere di commercio).

2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata in

parte inammissibile e in parte infondata.

Nelle note depositate si osserva che essa, per la parte relativa

all'art. 10, primo comma, della l. reg. n. 5 del 1970, è

irrilevante, riguardando tale norma il divieto di compensi ai

dipendenti regionali chiamati a far parte di organismi collegiali

operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale ed essendo,

quindi, estraneo alla richiesta di compensi aggiuntivi per la

reggenza ad interim di altro ufficio.

Quanto alle altre norme, se ne sostiene la legittimità

costituzionale, non esistendo un principio della legislazione statale

che possa imporre al legislatore siciliano di prevedere la

corresponsione ai dirigenti di compensi aggiuntivi in caso di

reggenza di altro ufficio, oltre a quello del quale si sia titolari. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 56, 75 e 90 della l. r. 23 marzo 1971, n. 7; dell'art. 1

della l. r. 7 dicembre 1973, n. 45; dell'art. 1 della l. r. 28

dicembre 1979, n. 254; dell'art. 27 della l. r. 29 dicembre 1980, n.

145 e dell'art. 10, comma primo, della l. r. 4 giugno 1970, n. 5

sotto il profilo che essi, regolando il trattamento economico dei

dipendenti regionali con funzioni dirigenziali, contrasterebbero:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non stabiliscono

un trattamento economico aggiuntivo per i dipendenti regionali che

reggano ad interim contemporaneamente più Soprintendenze ai beni

ambientali, architettonici e storici, rispetto al personale con la

medesima qualifica che regga un solo ufficio;

b) con l'art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano, in quanto

prevedono per i dipendenti regionali su detti, che reggano ad interim

più uffici, un trattamento economico meno favorevole rispetto a

quello previsto per talune categorie di personale dello Stato in caso

di reggenza ad interim di più uffici.

2. - In ordine a tali profili d'illegittimità costituzionale, va

considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

non sono ammissibili questioni di legittimità costituzionale con le

quali si richiedano sentenze additive che comportino scelte

discrezionali (cfr. Corte cost. 7 luglio 1988, n. 782; 7 luglio 1988,

n. 795; 10 dicembre 1987, n. 571; 23 aprile 1986, n. 109) o senza che

il giudice a quo indichi con esattezza la soluzione da adottare

(Corte cost. 22 aprile 1986, n. 105).

Va considerato inoltre che, nel rispetto dell'art. 36 Cost,

rientrano nella discrezionalità legislativa sia la previsione di

trattamenti economici globali e onnicomprensivi, sia la previsione di

forme di retribuzione aggiuntive - nonché la determinazione della

loro misura - anche in relazione a particolari situazioni (come la

reggenza di un ufficio) inerenti al rapporto di pubblico impiego.

Nel caso di specie il giudice a quo - deducendo l'illegittimità

costituzionale delle norme impugnate "in quanto non prevedono un

trattamento differenziato e aggiuntivo per i dipendenti regionali con

funzioni dirigenziali che reggono ad interim contemporaneamente più

Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici" - chiede

una sentenza additiva che integri la retribuzione prevista dalle

norme impugnate con un'indennità di ammontare non precisato, né

precisabile con riferimento ad indennità previste per i dipendenti

statali, le quali s'inquadrano in assetti retributivi non comparabili

con quello dei dipendenti regionali (Corte cost. 12 febbraio 1980, n.

12).

Ne deriva che la questione sollevata, risolvendosi nella richiesta

di una sentenza additiva, senza la prospettazione della soluzione da

adottare e per di più in materia riservata alla discrezionalità

legislativa, deve essere dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 56, 75 e 90 della l. reg. siciliana 23 marzo 1971, n. 7

(Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione

regionale), dell'art. 1 della l. reg. siciliana 7 dicembre 1973, n.

45 (Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7,

sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione

regionale), dell'art. 1 della l. reg. siciliana 28 dicembre 1979, n.

254 (Provvedimenti in favore del personale dell'Amministrazione

regionale), dell'art. 27 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n.

145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello

stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione

regionale) e dell'art. 10, comma primo, della l. reg. siciliana 4

giugno 1970, n. 5 (Abrogazione di norme di leggi aventi riflessi

finanziari sul bilancio della Regione), questione sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di

Catania, con ordinanza 24 febbraio 1987 (R.O. n. 249 del 1988), in

riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 14, lett. q) dello Statuto

siciliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari