Corte costituzionale

Sentenza n. 1147/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia

e del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati

rispettivamente il 23 marzo e il 19 agosto 1988, depositati in

cancelleria l'1 aprile e il 25 agosto 1988 ed iscritti ai nn. 7 e 17

del registro ricorsi 1988, per conflitti di attribuzione sorti a

seguito della lettera n. 429269/40 del 29 gennaio 1988 del Ministro

del Tesoro, concernente nomina dei vertici della Cassa di Risparmio

di Udine e Pordenone, e del decreto in data 17 giugno 1988, con il

quale il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina

del Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri e della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avv. Gaspare Pacia e Valerio Onida per la Regione

Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 23 marzo 1988 la Regione

Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione in

ordine alla nota n. 429269/40, del 29 gennaio 1988, con la quale il

Ministro del Tesoro, in occasione del rinnovo delle cariche di

Vice-Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, ha

affermato il principio secondo il quale, avendo detto Istituto di

credito aperto una dipendenza fuori del territorio regionale (in

comune di Portogruaro), i poteri deliberativi su di esso, ivi

compreso quello di nomina dei vertici, competono all'Autorità

statale.

1.1. - Sostiene la Regione ricorrente che la propria competenza

alla nomina degli amministratori dei detti istituti di credito

regionali è fondata sugli artt. 5, n. 8, e 8 dello Statuto speciale

di autonomia (L.C. 31 gennaio 1963 n. 1), nonché sulle norme del

D.P.R. 30 ottobre 1969 n. 871 (integrato dagli artt. 14, 15 e 16 del

D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469), che le attribuiscono,

rispettivamente, potestà legislativa concorrente e relative funzioni

amministrative in materia di ordinamento delle Casse di risparmio,

delle Casse rurali e degli Enti aventi carattere locale o regionale

per i finanziamenti delle attività economiche della regione. Poiché

quindi le Casse di risparmio contemplate nelle norme in esame sono

ovviamente quelle del Friuli-Venezia Giulia a nulla rileverebbe

l'apertura di uno sportello di detti istituti al di fuori del

territorio regionale.

La identificazione del carattere regionale dell'istituto di

credito andrebbe effettuata, prosegue la ricorrente, mediante

applicazione delle norme ordinarie che definiscono il domicilio dei

soggetti giuridici.

Una Cassa di risparmio sarebbe, dunque, qualificabile come Cassa

di risparmio del Friuli-Venezia Giulia se in questo territorio ha la

sua sede (art. 46 cod. civ.), cui corrisponde, per presunzione di

legge, "la sede principale dei suoi affari ed interessi" (art. 43

cod. civ.).

Nel caso specifico, l'apertura di uno sportello al di fuori del

territorio regionale non poteva determinare alcuno spostamento di

domicilio della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, essendo la

sede principale dei suoi affari ed interessi rimasta nel

Friuli-Venezia Giulia.

1.2. - Prima ancora di proporre il ricorso, la Regione,

disattendendo il parere del Ministro del Tesoro, aveva provveduto,

con decreto del 4 marzo 1988 del Presidente della Giunta regionale,

alla nomina dei due Vice Presidenti dell'Istituto, confermando in

tale carica gli amministratori uscenti.

1.3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri il quale, premesso che esiste differenza tra

"ordinamento", considerato nello Statuto regionale, e "nomine",

considerate invece solo a livello di normativa di attuazione, osserva

che la "zona d'azione" di ciascuna cassa di risparmio deriva da

circostanze storiche e da motivazioni economiche che prescindono in

larga misura dai dati territoriali. Anche a livello di "associati", i

corpi morali aventi ingerenza nella nomina degli amministratori non

sono individuati secondo una ratio necessariamente territoriale.

Dal che conseguirebbe che una "cassa di risparmio" non è, per

definizione, un ente avente carattere locale o regionale, ma tale

carattere può derivarle solo dalla concreta situazione di fatto.

2. - Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del

Consiglio dei Ministri, premesso che, in pendenza della decisione del

conflitto sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la medesima

aveva manifestato l'intendimento di procedere anche alla nomina del

Presidente della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone,

effettuandola poi concretamente nonostante il Ministero del Tesoro,

richiesto del parere, avesse espresso l'avviso di attendere la

decisione di questa Corte nel giudizio in corso, ha sollevato a sua

volta conflitto di attribuzione in ordine a detto atto di nomina

contenuto nel decreto 17 giugno 1988 del Presidente della Giunta

regionale.

Il Governo lamenta che tale atto lede la sfera di competenza dello

Stato sotto un duplice profilo:

1) perché le norme statutarie, che attribuiscono alla Regione

Friuli-Venezia Giulia potestà legislativa ed amministrativa in

materia di ordinamento delle Casse di Risparmio, non possono che

riferirsi alle sole aziende insediate esclusivamente nel territorio

regionale;

2) perché è mancato, comunque, il parere prescritto dall'art.

4 del d.P.R. 30 ottobre 1969 n. 871, in quanto la nota di risposta

del Ministero del Tesoro non conterrebbe alcun "parere".

2.1. - Si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia,

ribadendo integralmente le argomentazioni formulate nel ricorso da

essa proposto ed aggiungendo, sulla seconda censura dedotta dal

Governo, che ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 871 del 1969 non si

richiede che il Ministero del Tesoro dia il suo "assenso" e neppure

che renda un "parere"; si richiede soltanto che il Ministero del

Tesoro sia "sentito".

Nel caso concreto, pertanto, non vi sarebbe dubbio che il

Ministero del Tesoro sia stato "sentito" e che abbia, anzi, espresso

un vero e proprio "parere" su di un aspetto attinente alla posizione

soggettiva del prescelto (d'incompatibilità, in quanto allora

consigliere regionale): parere che, tenuto nel dovuto conto, ha

comportato la decorrenza della nomina da data posteriore alla

cessazione di tale posizione ostativa.

La Regione ha quindi concluso per l'infondatezza del ricorso

governativo.

2.2. - In prossimità dell'udienza la difesa della Regione ha

depositato una memoria con la quale ha illustrato ulteriormente le

tesi già svolte, insistendo per il loro accoglimento. Considerato in diritto

1. - I due conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione

Friuli-Venezia Giulia, sebbene proposti nei confronti di atti

differenti in due distinti e separati procedimenti, sollevano la

medesima questione; i giudizi possono perciò essere riuniti e decisi

con unica sentenza.

2. - Questa Corte è chiamata a decidere se il potere di nomina

dei vertici della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, attribuito

alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto speciale e dalle

norme di attuazione, spetti tuttora ad essa Regione ovvero allo

Stato, dopo che la Cassa di Risparmio suddetta ha aperto una

dipendenza fuori del territorio regionale.

3. - In primo luogo, sul conflitto proposto dalla Regione

Friuli-Venezia Giulia con il ricorso notificato il 23 marzo 1988, la

Corte rileva che esso è stato proposto contro la lettera del

Ministro del Tesoro del 29 gennaio 1988, con la quale si faceva

presente che a seguito dell'apertura di una dipendenza della Cassa di

Risparmio di Udine e Pordenone al di fuori del territorio della

Regione Friuli-Venezia Giulia (Comune di Portogruaro), "i poteri

deliberativi in ordine all'azienda medesima, ivi compreso quello di

nomina dei vertici, competono all'Autorità centrale".

Ora, tale atto intermedio del procedimento, in quanto contiene una

specifica vindicatio potestatis da parte dello Stato, sarebbe di per

sé idoneo a rendere ammissibile il conflitto di attribuzione; nel

caso in esame, tuttavia, la Regione ha esercitato in concreto le

attribuzioni contestate, concludendo il procedimento con il decreto

del Presidente della Giunta, in data 4 marzo 1988 (pubblicato nel

bollettino ufficiale regionale del 22 marzo 1988), di nomina dei due

vice presidenti dell'Istituto di credito.

Dall'emanazione dell'atto finale, già avvenuta al momento della

proposizione del ricorso, consegue il venir meno dell'interesse a

ricorrere della Regione, sia sotto il profilo della concretezza che

sotto quello dell'attualità, poiché il giudizio di questa Corte, ed

il relativo regolamento di competenza, rimangono necessariamente

circoscritti, nei limiti imposti dall'oggetto della domanda, ad un

atto preparatorio la cui sorte non può più esplicare alcun effetto

nel caso concreto. Il conflitto di attribuzione proposto dalla

Regione deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. - Nel merito la questione va esaminata per quanto concerne il

conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro la Regione

Friuli-Venezia Giulia in ordine al decreto 17 giugno 1988, del

Presidente della Giunta, con il quale è stato nominato il Presidente

della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. Il conflitto va

risolto in senso favorevole allo Stato.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha esercitato le attribuzioni

degli organi dello Stato e della Banca d'Italia concernenti la nomina

degli amministratori della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone in

forza delle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel

d.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, agli artt. 1 e 4, i quali fanno

riferimento all'art. 5 n. 8 dello Statuto speciale che recita

testualmente "ordinamento delle Casse di Risparmio, delle Casse

rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i

finanziamenti delle attività economiche nella Regione".

Una volta che la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ha aperto

una dipendenza fuori del territorio regionale - sostiene l'Avvocatura

dello Stato - essa non risponde più a tutti i requisiti indicati nel

citato art. 5 n. 8 dello Statuto speciale, di guisa che la Regione

non può più esercitare le attribuzioni previste dalle norme di

attuazione sopra ricordate. Tale assunto deve essere condiviso. In

mancanza di precisazioni o specificazioni - di cui non è traccia

nelle norme di attuazione - questa Corte ritiene che non ci si possa

sottrarre ad una lettura rigorosa della norma statutaria: ciò

comporta che l'estensione della presenza e dell'attività fuori del

territorio regionale provoca per le Casse di Risparmio, come per gli

altri enti indicati, il venir meno di una condizione essenziale per

l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 23

marzo 1988;

dichiara che spetta allo Stato nominare il Presidente della

Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone a seguito dell'apertura di

una dipendenza fuori del territorio regionale; annulla di conseguenza

il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia

Giulia n. 0244/PRES. del 17 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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