Corte costituzionale

Sentenza n. 1146/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione

Trentino-Alto Adige), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre

1987 dalla Corte d'assise di Bolzano nel procedimento penale a carico

di Pahl Franz, iscritta al n. 853 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio penale a carico del consigliere

provinciale Franz Pahl, imputato del reato previsto dall'art. 292

c.p. per aver pubblicamente vilipeso la bandiera italiana durante la

seduta del Consiglio provinciale di Bolzano del 18 giugno 1986, la

Corte di assise di Bolzano ha sollevato, con un'ordinanza del 9

novembre 1987, questione di legittimità costituzionale degli artt.

28 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della

Regione Trentino-Alto Adige) per violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Premesso che la garanzia dell'insindacabilità delle opinioni

espresse e dei voti dati dai parlamentari nell'esercizio delle loro

funzioni (art. 68 Cost.) è esteso dall'art. 28 St. T.A.A. ai

consiglieri regionali e che l'art. 49 dello stesso Statuto ne prevede

l'applicabilità anche ai membri dei Consigli delle Province autonome

di Trento e di Bolzano, il giudice a quo rileva che le norme

statutarie ricordate possono essere interpretate in un duplice modo,

uno estensivo e l'altro restrittivo, che sono, a suo avviso,

egualmente contrastanti con l'art. 3 della Costituzione.

In base a un'interpretazione restrittiva, le predette norme

garantiscono ai consiglieri provinciali un'immunità limitata allo

svolgimento delle sole funzioni connesse all'esercizio delle

competenze legislative previste dagli artt. 8, 9 e 10 Stat. T.A.A.

Poiché i membri del Parlamento godono della predetta garanzia per

qualsiasi attività svolta nell'esercizio delle varie funzioni

parlamentari, per il giudice a quo sussisterebbe una disparità di

trattamento tra due categorie omogenee, che induce a sospettare gli

artt. 28 e 49 St. T.A.A. di violazione del principio di eguaglianza.

Sempre ad avviso del giudice a quo, quest'ultimo principio sarebbe,

tuttavia, violato dalle stesse disposizioni anche ove si desse alle

norme impugnate un'interpretazione estensiva, sostanzialmente

coincidente con quella data all'art. 68 Cost. in relazione ai membri

del Parlamento, poiché in tal caso la disparità di trattamento

sussisterebbe fra i membri del Consiglio Provinciale, che godono di

simile immunità, e i cittadini comuni, privi della medesima

prerogativa.

Il giudice a quo conclude ricordando che, secondo la più

autorevole dottrina costituzionalistica, è pienamente ammissibile un

giudizio di legittimità avente ad oggetto disposizioni

costituzionali, come quelle statutarie, pur in relazione a eventuali

vizi sostanziali.

2. - Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha eccepito

l'inammissibilità della questione sotto un duplice e distinto

profilo: innanzitutto, perché sarebbe stato impugnato un atto avente

valore di legge costituzionale, che come tale non può esser

giudicato dalla Corte costituzionale per pretesi vizi sostanziali; in

secondo luogo, perché la questione, per un verso, è stata

prospettata sulla base di due interpretazioni, tra loro alternative,

della disposizione impugnata e, per un altro, è stata posta in

relazione a un diverso tertium comparationis, una volta di favore e

un'altra volta di sfavore, che dovrebbe portare a pronunzie di segno

diverso, una volta di tipo demolitorio e un'altra di tipo additivo.

Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato fa rilevare che il giudice a

quo dà per scontata la rilevanza della questione, senza precisare

gli esatti termini della vicenda che ha dato luogo all'imputazione ex

art. 292 c.p. e malgrado il non risolto problema interpretativo, che,

per un profilo del prospettato dilemma, implicherebbe l'estensione

della responsabilità penale dell'imputato.

3. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha

presentato una memoria, con la quale, oltre a sviluppare l'eccezione

di inammissibilità attraverso un minuzioso esame della

giurisprudenza costituzionale, teso a dimostrare l'insussistenza di

precedenti nel senso voluto dal giudice a quo, e attraverso il non

riconoscimento nel caso di specie di un principio supremo della

Costituzione, ha altresì chiesto che la questione sia dichiarata non

fondata, poiché, in ambedue le interpretazioni possibili, si mettono

a confronto categorie non omogenee: ora quella dei parlamentari e

quella dei consiglieri provinciali, ora quella di questi ultimi e

quella della generalità dei cittadini. Considerato in diritto

1. - La Corte di assise di Bolzano, essendo investita di un

giudizio contro un membro del Consiglio Provinciale imputato del

reato di vilipendio alla bandiera (art. 292 c.p.) ed essendo chiamata

ad applicare alla fattispecie dedotta in giudizio l'art. 49 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale del Trentino-Alto

Adige), che, richiamando l'art. 28 dello stesso decreto, estende ai

membri dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano la

prerogativa della irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti

dati nell'esercizio delle loro funzioni, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 dello Statuto per

violazione del principio supremo dell'ordinamento costituzionale

sancito dall'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza).

In particolare il giudice a quo ritiene che quest'ultimo principio

risulti violato tanto ove si dia un'interpretazione restrittiva delle

disposizioni impugnate, nel senso che l'anzidetta prerogativa sia

applicabile soltanto in relazione alle funzioni svolte dai

consiglieri provinciali nell'esercizio delle competenze legislative

affidate alle Province autonome, quanto ove se ne dia

un'interpretazione estensiva, sostanzialmente diretta ad applicare la

ricordata prerogativa a qualsiasi funzione svolta in qualità di

consiglieri provinciali, analogamente a quanto avviene per i membri

del Parlamento nazionale. Nel primo caso, infatti, il giudice a quo

ravvisa una disparità di trattamento tra i membri del Parlamento e

quelli dei Consigli delle Province autonome, nel secondo, invece, la

diseguaglianza sussisterebbe tra i predetti consiglieri provinciali e

la generalità dei cittadini privi della medesima prerogativa.

2. - In relazione alla questione proposta, l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri, ha presentato tre distinte eccezioni di inammissibilità:

una attinente all'idoneità dell'atto impugnato ad essere oggetto del

giudizio di legittimità costituzionale previsto dall'art. 134 Cost.

e due relative alla sussistenza dei requisiti processuali necessari

per la corretta instaurazione del predetto giudizio.

Poiché la verifica di questi ultimi - che, nel caso consistono

nella valutazione della rilevanza compiuta da parte del giudice a quo

e nella possibilità di porre questioni basate su interpretazioni

alternative della disposizione impugnata - è logicamente successiva

alla verifica dell'idoneità dell'atto in cui è contenuta la norma

contestata a fungere da oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale, occorre innanzitutto esaminare se le disposizioni

previste dagli artt. 28 e 49 St. T.A.A. rivestano il valore di legge

necessario perché possano validamente costituire oggetto del

sindacato della Corte costituzionale in sede di legittimità.

2.1. - L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, innanzitutto,

l'insindacabilità da parte di questa Corte di disposizioni aventi

valore di legge costituzionale, quantomeno quando queste siano

impugnate per vizi sostanziali.

L'eccezione non può essere accolta.

La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non

possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale

neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi

costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione

esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione

costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto

i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli

non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale,

appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la

Costituzione italiana.

Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose

decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale

abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di

rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le

disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare

"copertura costituzionale" fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost.,

non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai

"principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (v. sentt. nn. 30

del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia

quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE

può essere assoggettata al sindacato di questa Corte "in riferimento

ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai

diritti inalienabili della persona umana" (v. sentt. nn. 183 del

1973, 170 del 1984).

Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a

giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e

delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi

supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del

resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di

garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non

effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore.

2.2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato una seconda

eccezione di inammissibilità in relazione al fatto che, avendo il

giudice a quo prospettata la questione di costituzionalità in

termini alternativi, chiede in sostanza a questa Corte di

pronunziarsi su un petitum contradittorio, che dovrebbe sfociare in

sentenze di segno diverso, se non opposto.

L'eccezione va accolta.

Non si può non concordare con l'Avvocatura generale dello Stato

nel ritenere che le questioni di costituzionalità sollevate dal

giudice a quo abbiano un carattere del tutto pretestuoso. Ciò si

rivela sia nella sostanziale arbitrarietà delle comparazioni che il

giudice a quo propone, sia nel modo stesso in cui le questioni sono

sottoposte a questa Corte.

In particolare, il giudice a quo ipotizza due interpretazioni

della disposizione impugnata aventi significato assai diverso fra

loro o addirittura opposto e le prospetta entrambe al giudice di

costituzionalità senza precisare quale delle due propone. Ma è

giurisprudenza ormai costante di questa Corte (v. sentt. nn. 169 del

1982, 225 del 1983, 30 del 1984, nonché ord. n. 204 del 1983),

ritenere inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

relative a disposizioni che, essendo proposte dal giudice a quo

secondo interpretazioni tra loro contrastanti e dando vita, pertanto,

a richieste meramente ipotetiche, impediscono di identificare

precisamente il thema decidendum e fanno venir meno le possibilità

di verificare la rilevanza delle questioni stesse, in quanto proposte

"in astratto". Per tali motivi le questioni sollevate dal giudice a

quo vanno senz'altro dichiarate inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 28 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto

speciale della Regione Trentino-Alto Adige), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di assise di

Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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