Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/03/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1991

dal Tribunale di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Linfo

Negri ed altra contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 587 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza di primo

grado che aveva negato l'integrazione al minimo della pensione

d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti

dell'I.N.P.S. al titolare di altra pensione integrata al minimo a

carico del fondo pensioni del personale addetto ai servizi di

telefonia, il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 3 aprile

1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma,

della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui preclude detta

integrazione.

Osserva il giudice a quo che non esiste ragione alcuna per

discriminare l'ipotesi di causa dalle altre, numerosissime

fattispecie di cumulo oggetto delle precedenti decisioni

d'illegittimità della Corte, che hanno eliminato il divieto

d'integrazione, aggiungendo che le sentenze rese con diretto

riferimento alla norma impugnata non sono tuttavia estensibili

all'ipotesi de qua. Considerato in diritto

1. - È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività

commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli

ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in

cui preclude l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità

erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con

altra pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale

addetto ai servizi di telefonia.

2. - La questione è fondata.

Si verte, all'evidenza, in una delle molteplici, possibili ipotesi

di divieto d'integrazione al minimo di un trattamento erogato da uno

dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del

cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.

La titolarità di più pensioni integrate al minimo è viceversa

consentita, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze

nn. 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988, 102 del 1982,

con espresso riguardo alla norma impugnata), sino alla data di

entrata in vigore del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

successivamente opera il principio della integrabilità di un'unica

pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato

(sentenza n. 418 del 1991).

È appena il caso di osservare come nessun rilievo assuma,

rispetto alla fattispecie in esame, l'art. 4, primo comma, del

decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo

economico ed interventi in zone terremotate), che reca norme

d'interpretazione autentica dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella

legge 11 novembre 1983, n. 638.

Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve

essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione

al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione

speciale commercianti dell'I.N.P.S. in caso di cumulo con pensione

diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi

di telefonia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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