Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in

aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso

dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero)

promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da

Panzarola Giuliana contro il comune di Corciano, iscritta al n. 276

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da Giuliana

Panzarola contro il comune di Corciano, il tribunale amministrativo

regionale dell'Umbria, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento

in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso

dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero),

nella parte in cui non contempla, tra i destinatari dei relativi

benefici, anche i dipendenti degli enti locali.

La ricorrente nel giudizio amministrativo a quo - dipendente di

ruolo del comune di Corciano con la qualifica di esecutore

bidella-cuoca (quarta qualifica) presso l'asilo nido di Chiugiana -

impugnava, davanti al tribunale amministrativo regionale rimettente,

il provvedimento del segretario generale del predetto comune, con il

quale veniva rigettata la domanda, dalla stessa presentata, di

usufruire dei benefici di cui all'art. 1 della legge n. 26 del 1980.

In particolare, la ricorrente lamentava l'illegittimità del

diniego del suo collocamento in aspettativa per ricongiungimento col

proprio coniuge, che presta servizio all'estero in qualità di

dipendente dello Stato italiano, motivato per relationem attraverso

il rinvio al parere del Dipartimento della funzione pubblica espresso

in data 11 dicembre 1995, nel quale si afferma che la legge invocata

dalla dipendente non può trovare applicazione in suo favore, in

quanto circoscritta ai soli dipendenti statali i cui rispettivi

coniugi, anch'essi dipendenti statali, siano chiamati a prestare

servizio all'estero.

Il collegio rimettente ritiene, aderendo a tale parere, la

disposizione impugnata non suscettibile di interpretazione estensiva

o analogica. Il tribunale amministrativo regionale - in

considerazione della ratio che ispira la legge n. 26 del 1980, da

ravvisarsi nell'esigenza di mantenere unito il nucleo familiare -

ritiene altresì non manifestamente infondata, oltre che rilevante,

la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla

ricorrente, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della

Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 26 del 1980, nella parte in

cui irragionevolmente non contempla, tra i destinatari dei benefici

ivi previsti, anche i dipendenti degli enti locali (aggiungendo che,

al di fuori del giudizio a quo la questione appare fondata per tutti

i dipendenti del settore pubblico non ricompresi nell'ambito di

applicazione della disciplina denunciata).

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le

parti del procedimento a quo né ha spiegato intervento l'Avvocatura

generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dubita, in

riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,

n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti

dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia

chiamato a prestare servizio all'estero), nella parte in cui non

contempla - tra i titolari del diritto al collocamento in aspettativa

per ricongiungimento con il coniuge dipendente statale in servizio

all'estero - anche i dipendenti degli enti locali. Il contrasto con i

menzionati parametri costituzionali si profila - ad avviso del

collegio rimettente - giacché la disposizione impugnata produrrebbe

una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti

degli enti locali, contraddicendo alla sua stessa ratio individuabile

nella finalità di salvaguardare l'unità e l'integrità del nucleo

familiare.

2. - La questione non è fondata.

Dai lavori preparatori (Atti parlamentari, Senato della Repubblica,

VIII Legislatura, disegno di legge n. 364) risulta, da un lato, che

la legge n. 26 del 1980 trae origine da esigenze manifestatesi in

talune amministrazioni dello Stato (inizialmente, all'interno di

quella dipendente dal Ministero degli affari esteri, e poi in seno ad

altre, specialmente le amministrazioni della pubblica istruzione e

della difesa), "con il notevole incremento di donne che hanno

intrapreso carriere statali e con il conseguente aumento di matrimoni

fra dipendenti dello Stato"; dall'altro, che si tratta di un

ampliamento dell'aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art.

69 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Nel corso

della discussione in assemblea al Senato (Atti parlamentari, Senato

della Repubblica, VIII Legislatura, Resoconto stenografico della

seduta antimeridiana del 6 dicembre 1979, p. 2851 s.), ed in seno

alla Prima commissione della Camera (Atti parlamentari, Camera dei

deputati, VIII Legislatura, Prima commissione, seduta del 23 gennaio

1980, p. 68 s.), si è sottolineata l'esigenza di tutelare l'unità

della famiglia anche nel caso in cui il coniuge non sia dipendente

statale, ed in particolare nel caso in cui si tratti di dipendente

privato. Tali auspici non si sono tuttavia tradotti in un ampliamento

dell'a'mbito di applicabilità della legge in discussione, cosicché

l'estensione dei benefici da essa previsti è rimasta affidata a

futuri provvedimenti legislativi.

Anche in considerazione del tenore di alcune disposizioni della

legge n. 26 del 1980, la disciplina di cui il collegio rimettente

chiede l'estensione appare preordinata in modo inequivoco ad

introdurre una nuova ipotesi di aspettativa senza assegni -

revocabile in qualunque momento per ragioni di servizio -

nell'a'mbito dell'impiego statale. In particolare, l'impugnato art.

1 prevede che il dipendente possa chiedere il collocamento in

aspettativa, "qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo

destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova

il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo

trasferimento nella località in questione", delineando in tal modo

una duplice condizione non realizzabile per i dipendenti degli enti

locali. Lo stesso meccanismo di cui all'art. 4 sembra presupporre

piante organiche di una certa consistenza numerica, laddove prevede

che, qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno,

l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente

ai fini delle assunzioni e, in tal caso, l'impiegato che cessa

dall'aspettativa "occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un

posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima

vacanza".

Successivamente, la legge 25 giugno 1985, n. 333 (Estensione dei

benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti

statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di

soggetti non statali), articolo unico, ha stabilito che "il

dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per

conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in

aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26". Tale

estensione dei benefici originariamente previsti dalla legge

denunciata conferma la scelta del legislatore di riferire alle sole

amministrazioni statali l'istituto del collocamento in aspettativa

per ricongiungimento con il coniuge in servizio all'estero, beneficio

peraltro configurato nei termini condizionali ed ipotetici di cui

all'art. 1, e suscettibile di essere revocato "in qualunque momento"

per ragioni di servizio (oltre che in difetto di effettiva permanenza

all'estero del dipendente in aspettativa).

La scelta del legislatore di limitare all'a'mbito dell'impiego

statale l'operatività di questo istituto - volto a tutelare l'unità

e l'integrità del nucleo familiare - muove da una non irragionevole

valutazione discrezionale delle differenti esigenze organizzative

delle varie amministrazioni pubbliche e, nonostante la possibilità

di una diversa e più estesa disciplina dei benefici di cui si

tratta, non si pone in contrasto con gli invocati parametri

costituzionali in materia di tutela della famiglia. Tanto più che

l'esigenza di salvaguardare l'unità del nucleo familiare, anche

nelle ipotesi non contemplate dall'art. 1 della legge n. 26 del 1980

può trovare un riconoscimento - sebbene si tratti di strumenti non

pienamente fungibili, quanto al grado di tutela, con l'istituto

disciplinato dalla disposizione impugnata - attraverso il ricorso ad

altri benefici ed ipotesi di aspettativa, previsti dalla legge, dai

contratti collettivi, ovvero da norme di generale applicazione

nell'a'mbito del pubblico impiego.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al

collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui

coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare

servizio all'estero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e

31 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale

dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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