Corte costituzionale

Sentenza n. 1128/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma

secondo, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato

giuridico ed economico dei professori universitari), in relazione

all'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal T.A.R. del

Lazio sul ricorso proposto da Martino Antonio c/l'Università degli

studi di Roma ed il Ministero della pubblica istruzione iscritta al

n. 115 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno

1988.

Visto l'atto di costituzione di Martino Antonio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Alessandro Pace per Martino Antonio e l'Avvocato

dello Stato Carlo Tomello per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza (R.O. n. 115 del 1988) emessa il 9 aprile 1986

(pervenuta alla Corte costituzionale il 12 marzo 1988) il tribunale

amministrativo regionale del Lazio, ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

Cost., dell'art. 12, comma secondo, della l.18 marzo 1958, n. 311,

"nella parte in cui non prevede l'applicabilità ai docenti

universitari dell'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3", ciò

"implicando una disparità di trattamento tra i docenti universitari,

da una parte, e gli altri impiegati civili dello Stato ivi compresi i

docenti non universitari, da altra parte", i quali (diversamente dai

primi) "fruiscono dell'estinzione del procedimento disciplinare

quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun

ulteriore atto sia stato compiuto".

Il giudizio a quo risulta promosso per l'annullamento del decreto

del Rettore dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con

il quale venne irrogata a un docente la sanzione disciplinare della

censura.

Deduce il ricorrente la violazione dell' art. 120 del d.P.R. n. 3

del 10 gennaio 1957, assumendo l'intervenuta estinzione del

procedimento disciplinare concluso con l'adozione dell'impugnato

decreto sanzionatorio, essendovi stati intervalli di tempo superiori

ai 90 giorni tra successivi atti dell'iter procedimentale; il T.A.R.

Lazio, rilevata la fondatezza della circostanza di fatto, ha dovuto

constatare l'inapplicabilità dell'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957.

Infatti l'art. 12, comma secondo, della citata l.18 marzo 1958, n.

311, nell'indicare gli articoli del d.P.R.10 gennaio 1957, n. 3, le

cui disposizioni sono applicabili ai docenti universitari, non vi

comprende la detta disposizione.

Il T.A.R. remittente osserva che tale omissione si risolve in una

discriminazione, anche nei riguardi delle altre categorie di docenti,

ai quali l'applicabilità dell'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957 è

stata estesa dall'art. 108 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417.

2. - Nel presente giudizio si è costituito l'interessato prof.

Antonio Martino a mezzo dell'avv. Alessandro Pace. Rileva lo stesso,

associandosi alle censure del Giudice rimettente, come sotto il

profilo dell'assoggettabilità a provvedimento disciplinare lo status

del professore universitario non si distingua "ontologicamente" dallo

status del comune impiegato civile.

Qualora, auspica il ricorrente, si ritenesse fondata la predetta

questione di costituzionalità, si chiede di estendere la

declaratoria ex art. 27 della l. n. 87/1953, anche all'art. 110 e

allo stesso art. 120 d.P.R. n. 3/1957, "nella parte in cui non

prevedono che il termine massimo di novanta giorni valga, altresì,

ai fini estintivi del medesimo potere di procedere disciplinarmente",

con decorrenza cioè dal momento della conoscenza dei fatti da parte

della p.a.

Costituirebbe principio generale del nostro ordinamento

irragionevolmente derogato, si assume, dagli artt. 110 e 120 citt.,

che tutte le potestà incidenti su sfere di libertà debbano essere

esercitate entro un congruo termine, a pena di estinzione del

medesimo potere.

3. - Ha presentato atto di intervento la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, per la quale la sollevata questione si appaleserebbe

infondata.

La situazione normativa sarebbe frutto di una precisa scelta del

legislatore: infatti la mancata previsione troverebbe razionale

giustificazione nella spiccata autonomia dello status dei docenti

universitari e nella specificità della relativa procedura

disciplinare.

Né si ritiene condivisibile l'argomentazione circa la disparità

di trattamento tra professori universitari e "altre categorie di

docenti" cui l'applicabilità dell'art. 120 d.P.R. n. 3/1957 sarebbe

stata "estesa nell'ambito di più generale rinvio".

La discrezionalità legislativa nella specie spazierebbe, entro un

ambito larghissimo, trattandosi di operare, dunque, una valutazione

comparativa di due contrapposti interessi: rilevanza e prestigio

della funzione da una parte, giusta tutela dei diritti ed interessi

dei singoli dall'altra. Considerato in diritto

1. - L'art. 12, comma secondo, della legge 18 marzo 1958 n. 311,

nel disporre che ai procedimenti disciplinari instaurati a carico di

professori universitari di ruolo si applicano taluni articoli -

espressamente richiamati - dello Statuto degli impiegati civili dello

Stato, omette riferimento positivo all'art. 120.

Quest'ultimo testualmente prevede l'estinzione del procedimento,

senza che se ne possa effettuare la rinnovazione, quando siano

decorsi novanta giorni dall'ultimo atto compiuto: con ciò viene ad

escludersi - a garanzia dell'incolpato - la protrazione sine die

dell'azione disciplinare.

Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale

del detto art. 12, poiché omissivo dell'estinzione in parola ed in

conseguenza discriminatorio - ex art. 3 Cost. - dei docenti

universitari rispetto agli "altri impiegati civili dello Stato, ivi

compresi i docenti non universitari".

2. - La questione è fondata.

È ben vero che l'attuale ordinamento della docenza universitaria

(d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382) ha operato una indubbia trasformazione

nell'assetto degli insegnanti con una disciplina fortemente

innovativa. Tuttavia, ciò concerne precipuamente, come la Corte ha

già avuto modo di rilevare, la struttura dei ruoli e il comparto

retributivo (sent. n. 1019 del 1988): integra rimane, pur nella

particolare configurazione di autonomia connessa a valori pur essi

costituzionalmente rilevanti, la posizione dei docenti, inseriti in

un rapporto peculiare di pubblico impiego.

Cosicché, la sperimentabilità sine die del procedimento

disciplinare costituisce di certo un eccesso di tutela del prestigio

della Istituzione universitaria, cedevole a fronte delle garanzie

dovute al singolo: quando, infatti, queste ultime vengano adottate

non possono su quel prestigio che favorevolmente riflettersi.

L'innegabile disparità è maggiormente rilevabile, dunque, in

quanto concretata nei confronti di chi esplica in sommo grado la

funzione docente, così comportando la dichiarazione di

illegittimità della norma, nella parte in cui non estende ai

professori universitari di ruolo anche il dettato dell'art. 120 del

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

3. - Ancorché l'esercizio di difesa da parte dell'incolpato

possa, in taluni casi, esser resa meno agevole da un'azione

disciplinare iniziata a distanza dai fatti occorsi, considerazioni al

riguardo fuoriescono assolutamente dalla presente fattispecie: essa

sfugge, per tali differenti aspetti, a una pronuncia - così come

invece prospettato dalla difesa - ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n.

87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo

comma, legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed

economico dei professori universitari) nella parte in cui non

richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari

di ruolo, anche l'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo

Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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