Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1980 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le

locazioni e sublocazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza

emessa il 25 marzo 1978 dal pretore di Avigliana, nel procedimento

civile vertente tra Tessa Maria e Soc.a.s. Giavinia, iscritta al n. 314

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 264 del 20 settembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 25 marzo 1978 il pretore di Avigliana,

sezione staccata di Giaveno, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.

4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253, secondo cui

il locatore può far cessare la proroga quando, volendo disporre

dell'immobile per abitazione propria o dei propri parenti in linea

retta, oppure quando, trattandosi di ente pubblico, o comunque con

finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche,

assistenziali o di culto, che voglia disporre dell'immobile per

l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile

idoneo.

L'ordinanza è stata emessa in un procedimento di graduazione di

sfratto, nel quale la società Giavinia agiva in forza di sentenza

passata in giudicato (che aveva dichiarato cessata la proroga legale di

un contratto di locazione di immobile ad uso di abitazione in quanto

alla conduttrice era stato offerto in cambio altro alloggio idoneo)

contro Tessa Maria, la quale si opponeva allo sfratto, deducendo che

l'alloggio offerto in cambio era stato nel frattempo locato a terzi.

Secondo il giudice a quo la norma sarebbe incostituzionale per

contrasto con il principio di eguaglianza, nella parte in cui non

prevede il momento nel quale cessa per il locatore l'obbligo di tenere

a disposizione del conduttore l'alloggio offerto in cambio, così

discriminando colui che non accetta in limine litis il cambio, da colui

che lo accetti e da colui che, pur non pronunciandosi espressamente sul

punto, si limiti a richiedere un accertamento dell'autorità

giudiziaria.

Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato, il quale ha preliminarmente eccepito l'irrilevanza della

proposta questione, atteso che il giudice a quo, nella sede di

graduazione dello sfratto in cui risulta adito, non deve affatto

applicare la norma denunciata, in base alla quale è stata emessa la

sentenza di sfratto passata in giudicato. Nel merito l'Avvocatura dello

Stato conclude per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. La Corte è chiamata a decidere se contrasti con l'art. 3 della

Costituzione l'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950,

n. 253, nella parte in cui, disciplinando l'ipotesi di cessazione della

proroga del contratto di locazione quando il locatore offra al

conduttore altro immobile idoneo, non prevede il momento nel quale

cessa per il locatore l'obbligo di tenere a disposizione del conduttore

l'alloggio offerto in cambio, così discriminando colui che non accetta

in limine litis il cambio, da colui che lo accetti e da colui che, pur

non pronunciandosi espressamente sul punto, si limiti a richiedere un

accertamento dell'autorità giudiziaria.

2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per

irrilevanza della questione nel giudizio a quo, opposta dall'Avvocatura

dello Stato.

La questione, secondo quanto esposto in narrativa, è stata

sollevata nel corso di un procedimento di graduazione di sfratto,

promosso in forza di sentenza passata in giudicato, con la quale si

dichiarava cessata la proroga legale di un contratto di locazione di

immobile ad uso di abitazione, in quanto alla conduttrice era stato

offerto in cambio altro alloggio idoneo. Non vi ha dubbio che tale

sentenza sia stata resa appunto in base alla denunciata norma; ma di

quest'ultima certamente il giudice adito non può fare nuova

applicazione nel procedimento a quo, volto, come esso è, unicamente a

determinare il momento in cui deve aver luogo il già disposto rilascio

dell'immobile locato. Come affermato dalla Corte con la sentenza n. 18

del 1978, che all'uopo richiama costante giurisprudenza e concorde

dottrina, sono infatti improponibili in executivis le eccezioni

concernenti, non il titolo giudiziale in base al quale si procede, ma

l'oggetto del giudizio di cognizione che con esso si è concluso. Ne

consegue che la questione sottoposta alla Corte va dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253

(disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza del pretore di Avigliana (sezione staccata di Giaveno) del

25 marzo 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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