Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1977 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della

legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento

del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei

rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 22

ottobre 1974 dal pretore di Sulmona, nel procedimento civile vertente

tra Ernesto Pero Sichetti e l'ENASARCO (Ente nazionale di assistenza

per gli agenti e rappresentanti di commercio), iscritta al n. 496 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'ENASARCO, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile - promosso da Ernesto

Persichetti, già rappresentante di commercio, nei confronti

dell'ENASARCO (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio), con ricorso 16 giugno 1974, per ottenere

il riconoscimento, al fine di conseguire la pensione, del proprio

diritto alla ricostituzione della posizione previdenziale ed alla

conseguente pensione di vecchiaia, previa restituzione all'ENASARCO del

capitale liquidatogli nel 1972 - il pretore di Sulmona, con ordinanza

22 ottobre 1974, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione della

controversia e non manifestamente infondata la questione sollevata dal

ricorrente in riferimento all'art. 3 della Costituzione e concernente

la legittimità costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n.

12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di

commercio), "nella parte in cui limita il diritto alla ricostruzione

della posizione previdenziale agli agenti di commercio che non abbiano

raggiunto l'anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione

di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facoltà di cui

all'art. 5 d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758 (Norme regolamentari del

trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti

di commercio").

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del

15 gennaio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato

generale dello Stato, con atto depositato il 31 gennaio 1975, e si è

costituito l'ENASARCO con deduzioni depositate il 4 febbraio 1975.

L'Avvocato generale dello Stato e l'ENASARCO hanno chiesto che la

questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza 22 ottobre 1974 il pretore di Sulmona prospetta la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura

e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di

commercio).

Secondo il pretore di Sulmona, il citato art. 39 legge n. 12 del

1973 sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza perché

riconosce il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale

e, quindi, alla pensione di vecchiaia, previo rimborso del capitale

già liquidato, solo ai rappresentanti di commercio che avrebbero

potuto raggiungere il periodo minimo di 15 anni di anzianità

contributiva qualora si fossero avvalsi della facoltà - prevista

dall'art. 5 d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758 (Norme regolamentari del

trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti

di commercio) - di richiedere all'ENASARCO il trasferimento dei

contributi, anteriori al secondo semestre 1956 e previsti dall'art. 12

dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938, sui rispettivi conti

individuali. Questi rappresentanti di commercio, che lasciarono, per

libera scelta, decorrere il termine di due anni prescritto dal citato

art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968 per l'esercizio della facoltà sopra

citata, hanno ora, in base all'impugnato art. 39 legge n. 12 del 1973,

diritto di ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, e

quindi, la pensione di vecchiaia, mentre lo stesso diritto non è

riconosciuto agli altri rappresentanti di commercio, come l'attore, che

si troverebbero in situazione del tutto simile, in quanto anche essi a

suo tempo chiesero la liquidazione del conto individuale, senza avere

ancora maturato l'anzianità contributiva minima per la pensione di

vecchiaia, e, quindi, effettuarono una scelta che, a distanza di tempo,

si è rivelata errata. L'attore, come pone in risalto il pretore di

Sulmona, nel dicembre 1971 non aveva ancora maturato il periodo minimo

di 15 anni di anzianità contributiva e chiese e ottenne la

liquidazione del proprio conto individuale, pur continuando ad

esercitare l'attività di rappresentante di commercio; e non è

compreso tra coloro che hanno diritto alla ricostruzione della

posizione previdenziale di cui all'art. 39 legge n. 12 del 1973, avendo

iniziato la sua attività nel 1957 e non avendo contributi trasferibili

a norma dell'art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968.

La questione non è fondata.

L'impugnato art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12, concerne solo gli

agenti ed i rappresentanti di commercio che, pur avendo lavorato per

almeno quindici anni e versato contributi all'ENASARCO, non avevano

raggiunto, ai fini pensionistici, l'anzianità contributiva minima di

15 anni necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia. Questi

rappresentanti avevano potuto ottenere la liquidazione del conto di

previdenza, in luogo del trattamento di pensione, perché non avevano

esercitato la facoltà, riconosciuta dall'art. 5 d.P.R n. 758 del 1968,

di ottenere il trasferimento, sui rispettivi conti individuali, dei

contributi, previsti dall'art. 12 accordo economico collettivo 30

giugno 1938, e, quindi, anteriori agli accordi 20 giugno 1956 e 13

ottobre 1958.

Va precisato che l'accordo del 1938 prevedeva contributi che

assorbivano l'indennità di risoluzione del rapporto (ex art. 1751 cod.

civ.), e attribuivano il diritto a conseguire la liquidazione di una

somma quale capitale e non la pensione; mentre gli accordi del 1956 e

del 1958 hanno istituito un trattamento di previdenza, che è diverso

dall'indennità di risoluzione del rapporto e riconosce il diritto alla

pensione dopo il versamento di contributi per quindici anni ed il

compimento di 60 anni di età.

Il denunciato art. 39 legge n. 12 del 1973 pone i rappresentanti e

gli agenti di commercio che, per il mancato esercizio della facoltà di

cui all'art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968, avevano potuto ottenere solo il

trattamento di liquidazione, pur vantando 15 anni di contribuzione

anteriori agli accordi del 1956 e del 1958, sullo stesso piano di

coloro che avevano esercitato la suddetta facoltà e, quindi, ottenuto

la pensione e di coloro che, non avendo esercitato la medesima facoltà

e non avendo chiesto il trattamento di liquidazione, hanno acquisito il

diritto a pensione in base alla legge n. 12 del 1973.

L'attore, invece, al momento della sua richiesta di liquidazione

del conto, dopo il compimento di 60 anni, vantava una anzianità

contributiva di soli 14 anni, costituita da contributi relativi ad anni

posteriori all'entrata in vigore degli accordi del 1956 e del 1958 e,

quindi, fin dall'origine idonei al conseguimento del trattamento di

pensione, che avrebbe potuto scegliere, in luogo della liquidazione, al

raggiungimento del requisito dell'anzianità contributiva di 15 anni. I

contributi versati, quindi, non potevano consentire l'esercizio della

precisata facoltà di cui all'art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968. L'attore,

nel richiedere la liquidazione del suo conto, effettuò una libera

scelta non condizionata dal mancato esercizio di detta facoltà.

Da queste precisazioni risulta evidente che è profonda la

differenza tra la situazione dei rappresentanti di commercio, ai quali

è applicabile la norma impugnata, e quella di cui trattasi. Non

sussiste, quindi, la lamentata violazione del principio di eguaglianza

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, può

ravvisarsi solo quando siano regolate diversamente situazioni omogenee

o simili e non vi sia razionale giustificazione di tale diversità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente

nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli

agenti e dei rappresentanti di commercio) proposta dal pretore di

Sulmona, con ordinanza 22 ottobre 1974, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VENTO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari