Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187 del R.D.

21 febbraio 1895, n. 70 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e

militari), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1967 dalla Corte

dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Mastrilli

Stefano, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1967 e pubblica

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In seguito a revoca dall'impiego, la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, con decreto 14 giugno 1957, liquidava all'archivista Stefano

Mastrilli la pensione maturata in 23 anni di servizio, ridotta di un

quarto a norma del l'art. 187 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70.

Contro tale provvedimento l'interessato proponeva ricorso alla

Corte dei conti, e durante il giudizio eccepiva l'illegittimità

costituzionale del detto articolo, richiamandosi alla sentenza 13

gennaio 1966, n. 3, di questa Corte.

Nell'ordinanza 10 gennaio 1967 la Corte dei conti riteneva la

questione rilevante per la definizione del giudizio, malgrado l'art.

187 fosse stato abrogato dalla legge 8 giugno 1966, n. 424, osservando

che il ricorrente aveva interesse al riconoscimento del suo diritto

alla pensione intera dal giorno del collocamento a riposo al giorno

dell'entrata in vigore della detta legge. Riteneva inoltre non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

del detto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, e rimetteva gli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

La causa viene decisa in camera di consiglio, ai sensi degli artt.

26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme

integrative, non essendosi costituita nei termini nessuna delle parti. Considerato in diritto :

In via preliminare va osservato che la norma dell'art. 187 del

R.D. 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico delle leggi sulle pensioni

civili e militari) ha cessato di avere efficacia per effetto della

legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale ha abrogato le disposizioni che

prevedevano la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a

carico dello Stato o di altro ente pubblico, a seguito di condanna

penale o di provvedimento disciplinare. Tuttavia, come esattamente ha

ritenuto la ordinanza di rimessione, la questione di legittimità

costituzionale è rilevante per il periodo anteriore al ripristino dei

trattamenti di pensione, disposto dalla detta legge con effetto dalla

sua entrata in vigore.

Nel merito la questione è fondata.

In precedenti sentenze (n. 3 del 1966; n. 78 del 1967) questa

Corte, movendo dal carattere retributivo del trattamento di quiescenza

spettante in conseguenza di un rapporto di lavoro e della particolare

protezione di cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatta

oggetto la retribuzione dei prestatori d'opera in ogni suo aspetto,

affermò l'incompatibilità con tali principi di talune disposizioni,

che collegavano alla condanna dei pubblici dipendenti a una pena

detentiva comportante l'interdizione dai pubblici uffici, la perdita

del diritto al trattamento economico ad essi spettante in conseguenza

della cessazione del rapporto di lavoro.

Le stesse ragioni valgono per l'impugnato art. 187 del decreto n.

70 del 1895, il quale, disponendo la riduzione della pensione per gli

impiegati destituiti, o comunque allontanati dal servizio per effetto

di procedimento disciplinare, è in contrasto, come le analoghe norme

dichiarate illegittime dalle ricordate sentenze, con l'art. 36 della

Costituzione, che vuole assicurato ai lavoratori il trattamento

conquistato attraverso la prestazione della loro attività (cit.

sentenza n. 78 del 1967).

La proposta questione di legittimità costituzionale va ugualmente

riconosciuta fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione. In

seguito alla legge n. 424 del 1966, e alla eliminazione delle norme

dichiarate illegittime dalle menzionate sentenze di questa Corte, la

sopravvivenza della norma impugnata determinerebbe una ingiustificata

ineguaglianza di trattamento nelle situazioni di cessazione del

rapporto di lavoro per condanna penale o provvedimento disciplinare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 187 del R. D.

21 febbraio 1895, n. 70 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e

militari).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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