Corte costituzionale

Sentenza n. 1118/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 8°,

del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni

nella l. 11 novembre 1983, n. 638 ("Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini") promosso con ordinanza emessa il 12

febbraio 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente

tra Villa Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 209 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Villa Mario e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 febbraio 1988 il Pretore di Modena ha

sollevato, in relazione all'art. 3, primo comma, e 38, secondo comma,

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ottavo

comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non comprende tra le

prestazioni previdenziali, per le quali è disposta la

moltiplicazione per 5,74 del coefficiente di adeguamento, i

supplementi di pensione a carico delle gestioni speciali dei

lavoratori autonomi in generale, e in particolare i supplementi di

pensione a carico della gestione speciale per i commercianti,

previsti dall'art. 25 della legge n. 613 del 1966.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata "ha determinato una

evidente disparità di trattamento tra i titolari di pensioni

ordinarie e di pensioni supplementari a carico delle gestioni

speciali dei lavoratori autonomi e i titolari di supplementi di

pensione a carico delle medesime gestioni". L'esclusione dei secondi

dall'adeguamento delle prestazioni concesso ai primi è

ingiustificata, considerato che "anche i supplementi di pensione, al

pari delle pensioni ordinarie e delle pensioni supplementari, sono

prestazioni il diritto alle quali si acquista col versamento di

contributi assicurativi di identico ammontare".

La violazione del principio di uguaglianza è messa più

specificamente in risalto dal confronto tra la posizione del titolare

di pensione ordinaria nell'assicurazione generale obbligatoria, che

abbia conseguito un supplemento di pensione a norma dell'art. 25

della legge n. 613 del 1966, e la posizione del titolare di pensione

ordinaria a carico di una gestione speciale, che abbia conseguito una

pensione supplementare a norma dell'art. 5 della legge n. 1338 del

1962. Il remittente giudica le due posizioni "completamente

assimilabili", e quindi irragionevole la disparità di trattamento

operata dalla norma denunciata, che ha limitato ai titolari di

pensioni supplementari l'applicazione del coefficiente di adeguamento

da essa previsto.

Poiché tale coefficiente "ha l'evidente scopo di rendere

l'ammontare delle pensioni idoneo a garantire il soddisfacimento

delle esigenze di vita dei titolari, in ragione del sopravvenuto

notevole svilimento del potere di acquisto della moneta", la norma

impugnata finisce col violare, oltre all'art. 3, anche l'art. 38,

secondo comma, Cost.

2. Si sono costituite in giudizio le parti in causa, ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato.

In contrasto con l'interpretazione assunta nell'ordinanza di

rimessione, il ricorrente sostiene che la norma impugnata deve essere

interpretata estensivamente, riferendola anche ai supplementi di

pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: ciò si

evincerebbe dall'art. 7 della legge n. 155 del 1981, secondo cui tali

supplementi sono calcolati in forma retributiva con le stesse norme

previste per le pensioni autonome, nonché dall'art. 3 della legge n.

297 del 1982, applicabile anche ai supplementi aventi decorrenza

posteriore al 1° luglio 1982, che ha modificato i criteri di calcolo

della retribuzione pensionabile e ha indicizzato il limite massimo di

essa.

3. L'INPS rileva anzitutto che i supplementi di pensione sono

soggetti a un regime giuridico autonomo rispetto a quello delle

pensioni ordinarie, onde i criteri di calcolo di queste non valgono

necessariamente anche per quelli. In secondo luogo nessun argomento a

sostegno della pretesa violazione dell'art. 3 Cost. si può trarre

dalla regola che equipara le modalità di calcolo dei supplementi di

pensione a quelle delle pensioni supplementari, perché,

contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, anche le pensioni

supplementari sono escluse dal campo di applicazione della norma

impugnata, la quale si riferisce alle sole pensioni ordinarie.

La non assimilabilità della quota liquidata a titolo di

supplemento nella pensione ordinaria esclude che al supplemento possa

essere attribuita la funzione di adeguamento della prestazione

previdenziale alle esigenze di vita, la quale è invece garantita

dall'integrazione della pensione al trattamento minimo a carico del

regime generale. Cade pertanto anche l'ipotesi di violazione

dell'art. 38, secondo comma, Cost.

4. Nel suo atto di intervento l'Avvocatura ribadisce che i

supplementi di pensione configurano prestazioni distinte dalla

pensione ordinaria, e di conseguenza è consentito sottoporle a un

regime giuridico diversificato senza violare l'art. 3 Cost. Aggiunge

che la disposizione impugnata si inserisce in un "sistema strutturato

secondo motivazioni e tecniche razionalmente appropriate" e destinato

a incidere esclusivamente sulle gestioni speciali per i lavoratori

autonomi. Conclude chiedendo che la questione "sia dichiarata

inammissibile e non fondata". Considerato in diritto 1. Il Pretore di Modena dubita della legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 6,

ottavo comma, del d.-l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638

del 1983, nella parte in cui nega l'applicabilità dell'aumento (in

ragione di 5,74 volte) del coefficiente di adeguamento, ivi previsto

per le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori

autonomi, anche ai supplementi di pensione corrisposti dalle medesime

gestioni.

L'interpretazione letterale, accolta dal giudice a quo, è

contestata nell'atto di costituzione del ricorrente nel giudizio

davanti alla Corte, ma con argomenti non plausibili. A parte il

richiamo dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, palesemente non

appropriato, l'argomento tratto dall'art. 7, secondo comma, della

legge n. 155 del 1981, secondo cui i supplementi di pensione sono

calcolati in forma retributiva con le stesse norme previste per le

pensioni autonome, non avverte che tale disposizione vale soltanto

per i supplementi liquidati a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria (arg. ex art. 7, sesto comma, legge cit.), mentre nella

specie il ricorrente gode di una pensione a carico del regime

generale e di un supplemento a carico della gestione speciale per i

commercianti. Del resto, anche per i supplementi liquidati a carico

dell'assicurazione generale, in aggiunta a una pensione erogata dalla

medesima, non è più sostenibile la tesi che li configurava quali

semplici integrazioni della misura della pensione, con conseguente

applicabilità delle stesse percentuali di rivalutazione di cui

beneficia la pensione. Invero, l'art. 23-septiesdecies del d.l. n.

267 del 1972, convertito nella legge n. 485 del 1972, che così

disponeva, è stato abrogato dal citato art. 7, ultimo comma, della

l. n. 155 del 1981.

2. Il supplemento di pensione, che viene corrisposto a fronte di

contributi versati all'assicurazione generale o a una gestione

speciale successivamente al collocamento in pensione, non è

assimilabile nel trattamento di pensione, ma ne rimane distinto

configurandosi come prestazione previdenziale autonoma. Ciò, da un

lato, esclude la possibilità dell'interpretazione estensiva

sostenuta dal ricorrente, dall'altro esclude che la diversità di

disciplina della pensione e del supplemento, stabilita dalla norma

denunciata, possa essere giudicata contraria al divieto di

trattamento dispari in pari causa. Si tratta di prestazioni

previdenziali diverse, alle quali ben può corrispondere una

diversità delle rispettive discipline.

Fuori di proposito è poi il confronto istituito dal giudice a quo

con le pensioni supplementari, sul presupposto errato che esse pure

siano comprese nella previsione della norma impugnata. L'art. 6,

ottavo comma, del d.-l. n. 463 del 1983 concerne "le pensioni a

carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi", e quindi è

riferibile soltanto alle pensioni ordinarie, posto che le pensioni

supplementari, previste dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 e

dall'art. 7, primo comma, della legge n. 155 del 1981 sono a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. L'art. 3 Cost. non può dirsi violato nemmeno sotto il profilo

del principio di ragionevolezza. Considerate le limitate risorse

finanziarie dell'ente previdenziale, è ragionevole che il

legislatore provveda all'adeguamento delle prestazioni pensionistiche

secondo criteri discrezionali di gradualità, dando la precedenza

all'adeguamento delle pensioni ordinarie.

Questo rilievo vale ad escludere anche la pretesa violazione

dell'art. 38, secondo comma, Cost. La funzione di adeguare la

prestazione alle esigenze di vita del lavoratore è adempiuta

dall'integrazione della pensione al trattamento minimo, mentre i

supplementi di pensione hanno piuttosto una funzione di corrispettivo

di contributi versati in base a un'attività di lavoro successiva al

pensionamento. Come tali essi si collocano fuori dalla portata

immediata del principio di solidarietà, che promuove gli interventi

legislativi per la rivalutazione delle pensioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, ottavo comma, del d.-l. 12 settembre 1983 n. 463,

convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638

("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,

dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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