Corte costituzionale

Sentenza n. 1116/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 della

legge 12 giugno 1984, n. 222 ('Revisione della disciplina

dell'invalidità pensionabile') promosso con ordinanza emessa il 18

febbraio 1988 dal Pretore di Mantova nel procedimento civile vertente

tra Pincella Attilio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 203 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Pincella Attilio e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Luigi Maresca per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato

Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 febbraio 1988 il Pretore di Mantova ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 legge 22 giugno 1984,

n. 222, nella parte in cui escludono il diritto alla pensione

ordinaria di inabilità per coloro che, pur trovandosi nell'assoluta

e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività

lavorativa, siano titolari di pensione di invalidità con decorrenza

precedente alla data di entrata in vigore della legge suddetta.

Ad avviso del giudice a quo, la denunciata discriminazione non

potrebbe trovare giustificazione neppure alla luce del principio,

più volte enunciato da questa Corte, di gradualità dell'intervento

legislativo nell'attuazione della tutela previdenziale, atteso che

tale principio se può rilevare quando la disparità di trattamento

ratione temporis costituisce conseguenza "logicamente

imprescindibile" della fissazione di una determinata decorrenza del

nuovo beneficio, non potrebbe altrettanto utilmente essere invocato

quando la discriminazione, escludendo un gruppo di potenziali aventi

diritto da una fondamentale prestazione, "non costituisce altro che

una scelta di convenienza e di opportunità". Nella specie "nulla

avrebbe impedito o reso di difficile attuazione consentire l'accesso

alla pensioni ordinarie di inabilità agli attuali titolari di

pensioni di invalidità che si trovassero nelle condizioni di

assoluta inabilità prevista dall'art. 2 l. cit.".

2. Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite entrambe le

parti.

In aggiunta agli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione, il

ricorrente osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,

l'art. 38, secondo comma, Cost. "attiene all'adeguamento dei mezzi di

carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato

piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che

essi siano tali da comprometterne il conseguimento" (sent. nn. 10 del

1970 e 33 del 1977). Ne deduce che le modalità stabilite dall'art.

12 impugnato si pongono in aperto contrasto non solo col principio di

eguaglianza, ma anche col raggiungimento dei "mezzi adeguati"

garantito dall'art. 38 Cost.

L'INPS oppone il principio di immutabilità del titolo della

prestazione previdenziale in godimento (cfr., da ultimo, Cass. 1751

del 1983), e sottolinea la diversità di criteri e di requisiti anche

in ordine alla consistenza contributiva - richiesti dalla nuova

disciplina, per ribadirne la legittimità di trattamenti di

quiescenza, differenziati nel fluire del tempo rispetto alla data

dell'evento.

3. È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo

l'insindacabilità della discrezionalità legislativa nella

determinazione delle condizioni, dei tempi e delle modalità di

fruizione delle prestazioni sociali e delle modifiche delle stesse,

sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei

lavoratori e della tutela di altri diritti costituzionalmente

garantiti da un lato, e delle disponibilità finanziarie dall'altro. Considerato in diritto 1. Il Pretore di Mantova ritiene contrastanti col principio di

eguaglianza e col principio di adeguatezza delle prestazioni

previdenziali, di cui agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., gli

artt. 2, primo comma, e 12, primo comma, della legge n. 222 del 1984,

in quanto precludono il diritto di conseguire la pensione ordinaria

di inabilità ai lavoratori affetti da una causa di "assoluta e

permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività

lavorativa", quando siano già titolari di pensione di invalidità

con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

La questione non è fondata, quale che sia il significato

attribuito alla "revisione della disciplina dell'invalidità

pensionabile" attuata dalla legge del 1984.

2. Secondo l'opinione prevalente, tale legge non ha riformato lo

stesso istituto dell'invalidità, separandone l'ipotesi di

inabilità, ma ha soltanto ristrutturato la disciplina delle

prestazioni sostituendo all'unica prestazione (pensione di

invalidità) prevista dal regime precedente due prestazioni (assegno

di invalidità e pensione di inabilità) differenziate in funzione

della distinzione tra invalidità parziale, in grado superiore a due

terzi della capacità di lavoro, e invalidità totale o inabilità.

Nell'ambito di questa interpretazione, il discrimine ratione

temporis dettato dalle norme impugnate è giustificato dal principio

di gradualità dell'intervento legislativo per l'attuazione di un

sistema ottimale di prestazioni previdenziali secondo la direttiva

dell'art. 38 Cost. (cfr. Corte cost. n. 128 del 1973, n. 26 del

1980). Tale principio legittima differenze di trattamento collegate

alla successione temporale delle fasi di sviluppo del sistema. In

ciascuna fase, in relazione alle circostanze socio-economiche che la

caratterizzano, il legislatore determina discrezionalmente

"l'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle

stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di

vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di

altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un lato e delle

disponibilità finanziarie dall'altro" (Corte cost. n. 180 del 1982).

3. Nell'ambito dell'altra interpretazione, secondo cui la pensione

ordinaria di inabilità non è semplicemente una nuova prestazione

innestata nel vecchio tronco dell'invalidità pensionabile, ma

configura un nuovo rischio-evento non previsto dal regime precedente,

si potrebbe forse sostenere che il titolare di una pensione di

invalidità con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore

della legge n. 222, il quale si trovi nelle condizioni previste

dall'art. 2, primo comma, può chiedere la revoca della pensione in

godimento (cfr. Cass. s.u., n. 6713 del 1983) e la concessione della

pensione di inabilità, sempre che sia in grado di far valere i più

consistenti requisiti di contribuzione cui questa è subordinata.

Ma non di tal fatta è la domanda presentata nella specie dal

ricorrente all'INPS. Egli chiede piuttosto la trasformazione della

pensione di invalidità di cui è titolare in pensione ordinaria di

inabilità. Così formulata, la domanda, prima che dalle norme

impugnate e indipendemente da esse, è interdetta dal principio di

immutabilità del titolo, costantemente affermato dalla Corte di

cassazione, il quale "rende giuridicamente impossibile conseguire

un'altra prestazione relativa ad altro evento protetto non solo in

aggiunta, ma nemmeno in sostituzione della prestazione già in

godimento" (Cass. n. 4459 del 1981).

4. Quanto all'art. 38, secondo comma, Cost., che la nuova pensione

di inabilità esprima una valutazione assoluta ed esclusiva di

congruità alle esigenze di vita del pensionato è una tesi non

conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale

"l'adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori dei mezzi ad essi

spettanti non è né assoluta né esclusiva di prestazioni aventi un

dato ammontare o determinate con un dato criterio" (cfr. Corte cost.

n. 128 del 1973, cit.). L'istituzione della pensione di inabilità

come prestazione adeguata alle esigenze di vita del lavoratore che

versi nelle condizioni indicate nell'art. 2 della legge n. 222 del

1984, non significa un giudizio di sopravvenuta inadeguatezza della

pensione di invalidità precedentemente concessa ai lavoratori che si

trovavano nelle medesime condizioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, primo comma, e 12, primo comma, della legge 12 giugno

1984 n. 222 ('Revisione della disciplina dell'invalidità

pensionabile'), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

dal Pretore di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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