Corte costituzionale

Sentenza n. 1113/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo

comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680 ("Esenzione dall'imposta

di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario

netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto"),

promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1987 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Enna sul ricorso proposto da Di

Benedetto Gaetano ed altri, iscritta al n. 255 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 1ª

serie speciale - dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Enna, nel corso

di un giudizio promosso da Gaetano Di Benedetto ed altri, nipoti ex

fratre ed eredi legittimi di una coltivatrice diretta, con ordinanza

emessa il 27 ottobre 1987 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo

comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680 (Esenzione dall'imposta

di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario

netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto).

La disposizione impugnata prevede l'esenzione dalla imposta sul

valore globale e da quella di successione sui fondi rustici devoluti

da de cuius coltivatore diretto, con atto mortis causa, ai mezzadri,

agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli

che, per almeno cinque anni antecedenti l'apertura della successione,

abbiano coltivato, o la cui famiglia abbia coltivato tali fondi.

L'esenzione è riconosciuta, in linea generale (art. 1, comma

primo), nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in

linea retta o al coniuge, sulle quote aventi ad oggetto fondi rustici

già coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il

terzo grado con lui conviventi.

Rileva l'autorità remittente che la mancata previsione di analogo

trattamento per gli eredi legittimi coltivatori diretti che abbiano

coltivato il fondo per oltre un quinquennio realizza una disparità

di trattamento tra eredi testamentari ed eredi legittimi,

ingiustificatamente penalizzati.

La questione è rilevante, ad avviso del giudice a quo, in quanto

nella fattispecie la defunta era coltivatrice diretta ed i suoi eredi

legittimi, nipoti ex fratre e ricorrenti, sono coltivatori diretti ed

hanno coltivato il fondo per oltre un quinquennio; la dichiarazione

di illegittimità costituzionale della norma impugnata comporterebbe

l'accoglimento del ricorso.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Premesso che questa Corte, con ordinanza n. 9 del 1987, ha

dichiarato inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza

la questione, già sollevata dalla stessa autorità nel corso di un

giudizio pendente tra le medesime parti, osserva in primo luogo

l'Avvocatura che la motivazione dell'ordinanza, in punto di

rilevanza, appare anche nel caso in esame carente, risolvendosi in

una affermazione generica.

Deduce poi l'Avvocatura che il problema posto dal giudice a quo

può essere superato dando alla disposizione una interpretazione

estensiva, tale da comprendere nell'ipotesi dell'ultimo comma anche i

collaterali eredi legittimi, in possesso degli altri requisiti -

qualità di coltivatore diretto e conduzione quinquennale del fondo.

L'autorità remittente, conclude l'Avvocatura, non si è peraltro

posto preliminarmente il problema interpretativo della soppressione

della disposizione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 58 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Enna denuncia

(R.O. n. 255 del 1988) l'illegittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo comma, della legge

29 novembre 1962, n.1680, recante "Esenzione dall'imposta di

successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto

per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto", nella

parte in cui prevede un trattamento tributario agevolato nei

confronti dei soli eredi testamentari beneficiari di un fondo rustico

coltivato dalla famiglia almeno per i cinque anni precedenti

l'apertura della successione e non anche nei confronti degli eredi

legittimi.

L'art. 1 della legge n. 1680 del 1962, abrogata con l'art. 58 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, dispone ai primi due commi che nelle

successioni, anche a titolo di legato, sono esenti dalla imposta sul

valore globale e da quella di successione le quote relative a fondi

rustici già coltivati dal defunto o dai suoi familiari, devolute in

linea retta o al coniuge, quando i chiamati siano coltivatori diretti

o facciano parte del nucleo familiare del defunto o traggano

sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera

nell'allevamento del bestiame, ovvero, per le eredi o legatarie, se

coniugate con coltivatore diretto o salariato agricolo.

L'ultimo comma dell'art. 1 estende tali esenzioni ai mezzadri, agli

affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che,

"con atto mortis causa", siano beneficiari del fondo rustico

coltivato da essi o dalla loro famiglia per almeno cinque anni

antecedenti l'apertura della successione.

Secondo il giudice a quo, la mancata previsione nell'ultimo comma

dell'art. 1 di un trattamento analogo per gli eredi legittimi

coltivatori diretti che abbiano coltivato il fondo per almeno un

quinquennio sarebbe lesiva del generale principio di eguaglianza.

2. - La questione non è fondata.

Dall'esame dell'art. 1 della legge n. 1680 del 1962 si ricava

agevolmente che il primo comma pone a base del beneficio nell'ambito

di una ristretta categoria di successibili (i discendenti in linea

retta ed il coniuge), senza precisare peraltro il titolo della

successione mortis causa, che può essere quindi tanto legittima che

testamentaria - una qualità personale del chiamato: quella di

coltivatore diretto (o comunque di lavoratore agricolo subordinato

ovvero dedito all'allevamento del bestiame) o di componente del

nucleo familiare del defunto.

L'ultimo comma, denunciato dal giudice a quo, assume invece quale

presupposto dell'esenzione un particolare rapporto con il fondo

oggetto della trasmissione: l'avere il chiamato o la famiglia di lui

coltivato il fondo, per cinque anni almeno, prima dell'apertura della

successione. Con ciò volendosi premiare o stimolare - come risulta

dai lavori preparatori - l'attività prestata sul fondo dai soggetti

ora indicati.

Orbene, sempre che ricorra il particolare rapporto ora descritto

con il fondo, rapporto che costituisce - come si è detto - il

presupposto del beneficio, non è dato ravvisare ragioni obbiettive

per escludere da questo gli eredi legittimi. Sicché l'esclusione non

può argomentarsi, secondo quanto fa il giudice a quo, che

dall'espressione testuale utilizzata dalla legge: "con atto mortis

causa".

Tali considerazioni, ivi compresa l'omessa indicazione, al primo

comma, dello specifico titolo ereditario (successione legittima

ovvero testamentaria), inducono a ravvisare nella locuzione "atto

mortis causa" una espressione ellittica, non infrequente nel

linguaggio legislativo, giustificata dalla circostanza che tra i

beneficiari della esenzione sono compresi anche soggetti (mezzadri,

affittuari etc.) generalmente estranei al defunto, e quindi eredi non

legittimi, per i quali costituisce ovviamente titolo necessario per

la successione mortis causa il testamento ovvero un legato.

La norma va dunque interpretata nel senso che essa comprende nella

esenzione, sempre che ricorra il particolare rapporto col fondo sopra

illustrato, gli eredi legittimi. E, così interpretata, essa non

incorre nel vizio denunciato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge

29 novembre 1962, n. 1680 ("Esenzione dall'imposta di successione e

da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi

rustici già coltivati direttamente dal defunto"), in riferimento

all'art. 3 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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