Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1980 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-bisd.l. 236/1974

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 bis, comma

primo, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito con modificazioni in

legge 12 agosto 1974, n. 351 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei

contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani),

promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1976 dal pretore di

Chiavenna, nel procedimento civile vertente tra Fibioli Speranza e

Bianchi Giuseppe, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 3

giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 3 gennaio 1976, nel procedimento civile

vertente tra Fibioli Speranza e Bianchi Giuseppe, il pretore di

Chiavenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 1 bis, comma

primo, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, nel testo inserito dalla legge

di conversione 12 agosto 1974, n. 351.

Si legge nell'ordinanza che il 1 settembre 1970 la Fibioli aveva

preso in affitto un appartamento per il canone mensile di lire 35.000,

comprensivo di spese; appartamento che era stato successivamente

acquistato dal Bianchi, il quale, con decorrenza 1 dicembre 1973, aveva

elevato il canone a lire 43.000, spese escluse. Ricevuta il 7 marzo

1975 l'intimazione a lasciare l'appartamento per finita locazione e per

morosità, sia in relazione ai canoni che alle spese condominiali, la

Fibioli chiedeva che, ai sensi della legge n. 351 del 1974, il canone

venisse rapportato a quello dovuto alla data del 1 gennaio 1971.

Osserva il pretore che "nella fattispecie trattasi di contratto di

locazione di una abitazione in cui il conduttore non dimora

abitualmente (art. 1 u.c. legge 351), stipulato dopo il 1 dicembre 1969

e soggetto pertanto alle disposizioni dell'art. 1 bis legge 351, e

cioè alla riduzione del canone a partire dal 1 ottobre 1974 a quello

originario, aumentato del 10 per cento"; per contro, lo stesso art. 1

bis prevede che nessun aumento sia richiedibile dal locatore che non

abbia già praticato aumenti dal 1 gennaio 1969 in poi. Secondo il

giudice a quo, tale norma comporta una evidente disparità di

trattamento, tanto più ingiusta in quanto viene a premiare il locatore

più esigente che ha preteso continui aumenti, magari violando la

legge, e a danneggiare il locatore che invece ha favorito il

conduttore.

Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità della

sollevata questione. Una volta che lo stesso giudice a quo ha affermato

che il rapporto di locazione dedotto in giudizio (avente ad oggetto

un'abitazione in cui il conduttore non dimorava abitualmente) rientrava

nella previsione dell'art. 1, ultimo comma, del d.l. n. 236 del 1974,

come modificato dalla legge di conversione n. 351 del 1974, con la

conseguenza che a tale rapporto non erano applicabili né la proroga,

né gli aumenti previsti dai precedenti commi dello stesso art. 1, non

poteva poi il giudice medesimo discettare della incostituzionalità

dell'art. 1 bis, primo comma, dello stesso provvedimento, atteso che il

terzo comma di questo articolo disciplina compiutamente proprio i

contratti di locazione non ricadenti, come quello di specie, nelle

previsioni di cui all'art. 1. La disposizione denunciata, quindi, quale

identificata dal giudice nel primo comma dell'art. 1 bis, sarebbe prima

facie inapplicabile al rapporto controverso. A parte ciò, lo stesso

giudice, nel rimettere la questione alla Corte con ordinanza del 3

gennaio 1976, non avrebbe preso neanche in esame l'eventuale incidenza

della normativa a quella data sopravvenuta con il d.l. 25 giugno 1975,

n. 255, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 1975, n.

363.

All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha ribadito la

richiesta che sia dichiarata inammissibile la proposta questione di

legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. L'ordinanza del pretore di Chiavenna sottopone alla Corte la

questione se sia costituzionalmente illegittimo, per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, l'art. 1 bis, primo comma, del d.l. 19

giugno 1974, n. 236, nel testo inserito dalla legge di conversione 12

agosto 1974, n. 351, nella parte in cui prevede che nessun aumento di

canone possa essere richiesto dal locatore che non abbia già praticato

aumenti, dovendo l'ammontare del canone corrispondere a quello dovuto

alla data del 1 gennaio 1971; mentre riconosce un aumento contenuto

entro il dieci per cento sul canone dovuto alla data del 1 gennaio

1971, al locatore che avesse già praticato aumenti nello stesso

periodo.

2. L'ordinanza è stata emessa anteriormente all'entrata in vigore

(30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato

nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani. Peraltro, la Corte

rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge, ai giudizi

in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad ogni effetto

le norme precedenti, come quella denunciata, sulla quale, quindi,

ritiene di portare il suo esame, senza richiedere al giudice a quo

conferma della rilevanza della sollevata questione.

3. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per

irrilevanza della questione nel giudizio a quo, opposta dall'Avvocatura

dello Stato, la quale assume, come esposto in narrativa, che la

denunciata norma non sia applicabile al caso in concreto da decidere,

trattandosi di abitazione in cui il conduttore non dimorava

abitualmente.

L'eccezione va disattesa. Ben vero che, per effetto dell'ultimo

comma dell'art. 1 del citato d.l. n. 236 del 1974, come modificato

dalla legge di conversione n. 351 del 1974, le disposizioni di cui ai

commi precedenti dello stesso articolo non si applicano alle locazioni

relative ad immobili adibiti ad uso di abitazione, diversi da quelli in

cui il conduttore dimori abitualmente; ma le norme inapplicabili a

siffatte locazioni sono quelle relative alla proroga dei contratti in

corso, ed all'aumento dei canoni per i contratti ininterrottamente

prorogati anteriori al 1 marzo 1947 e per quelli, egualmente prorogati,

stipulati tra il 1 marzo 1947 ed il 1 gennaio 1953. Il successivo art.

1 bis, invece, stabilisce al primo comma, per le locazioni in corso

alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in base a

contratti stipulati successivamente al 1 dicembre 1969, la riduzione

del canone all'ammontare dovuto alla data del 1 gennaio 1971; qualora

su tale canone siano stati comunque praticati aumenti, questi ultimi

sono ridotti in misura tale che gli aumenti stessi non risultino

superiori al dieci per cento del canone dovuto alla stessa data del 1

gennaio 1971. Questa norma, a differenza di quelle dettate dal

precedente art. 1, si applica a tutti i contratti di locazione di

immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, e non soltanto a quelli

prorogati: dai lavori preparatori è dato, infatti, desumere che la

mens legis era quella di incidere sui canoni di tutti i contratti

recenti, come primo passo per la progettata applicazione dell'equo

canone. Del resto la Corte, investita di una censura di

incostituzionalità rivolta all'art. 1 ter del d.l. 25 giugno 1975, n.

255, nel testo inserito dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n.

363, il cui primo comma mantiene ferme le disposizioni contenute nel

primo comma dell'art. 1 bis ora in esame, ha già ritenuto, con la

sentenza n. 33 del 1980, che esso prevede la possibilità di riduzione

del canone per tutti i conduttori, ivi compresi quelli non beneficiari

della proroga legale.

Ora, nel giudizio a quo, il rapporto controverso non è certo

soggetto alla proroga disposta dal richiamato art. 1, per effetto

dell'ultimo comma dello stesso articolo; ma, essendo sorto a seguito di

contratto stipulato dopo il 1 dicembre 1969 (precisamente il 1

settembre 1970), ed essendo in corso alla data di entrata in vigore

della legge n. 351 del 1974, ricade de plano nella sfera di

applicazione del primo comma del successivo art. 1 bis, che è appunto

la norma denunciata.

Né a ciò osta il successivo terzo comma dello stesso articolo 1

bis, egualmente richiamato a sostegno della tesi del

l'inammissibilità. Ché anzi esso, con il disporre che i canoni delle

locazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di

conversione, relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

non soggetti alla proroga di cui al precedente art. 1, possono "alla

scadenza del contratto" essere aumentati in misura non superiore al

cinque per cento del canone "determinato a norma dei commi precedenti",

conferma testualmente l'applicabilità del primo comma dello stesso

art. 1 bis ai contratti non prorogati.

L'Avvocatura dello Stato obietta altresì che il giudice a quo non

avrebbe preso in esame l'eventuale incidenza della normativa

intervenuta alla data di emissione dell'ordinanza (3 gennaio 1976) con

il d.l. 25 giugno 1975, n. 255, convertito con modificazioni in legge

31 luglio 1975, n. 363. Ma a superare tale obiezione vale ricordare

che il primo comma dell'art. 1 ter del richiamato provvedimento

dispone, come dianzi già accennato, che rimangano ferme le

disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 1 bis in parola.

4. Esaurito con ciò l'esame delle eccezioni pregiudiziali, e

venendo al merito della questione proposta dal pretore di Chiavenna, la

Corte ritiene che la stessa non sia fondata.

Secondo il giudice a quo la denunciata norma violerebbe il

principio costituzionale dell'eguaglianza, in quanto, avendo come

destinatari i locatori di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione,

a seguito di rapporti instaurati dopo il 1 dicembre 1969,

avvantaggerebbe quelli che comunque avessero aumentato il canone,

consentendo loro di conservare, malgrado la disposta riduzione, una

maggiorazione entro il dieci per cento del canone loro dovuto alla data

del 1 gennaio 1971, mentre danneggerebbe i locatori che non avessero

praticato aumenti, i quali continuerebbero a percepire il canone

nell'ammontare loro dovuto alla su indicata data del 1 gennaio 1971. La

incostituzionalità, ove riconosciuta dalla Corte, comporterebbe la

eliminazione della seconda parte del primo comma dell'art. 1 bis, in

guisa che tutti i locatori, avessero o meno praticato aumenti,

percepirebbero il canone esclusivamente nell'ammontare loro dovuto al 1

gennaio 1971.

Giova in proposito premettere che - come ha affermato la Corte

nella già menzionata sentenza n. 33 del 1980, nei confronti sia dello

stesso art. 1 bis, denunciato sotto diversi profili di

incostituzionalità, che dell'art. 1 ter del d.l. n. 255 del 1975, come

modificato dalla legge di conversione n. 363 del 1975, nonché delle

ulteriori disposizioni di riduzione dei canoni di locazione -

l'introduzione generalizzata di meccanismi di contenimento e riduzione

del canone non è priva di razionalità, "rivelandosi preordinata ad

una obiettiva perequazione e livellamento dei corrispettivi locatizi,

sia come misura congiunturale per resistere alle spinte

inflazionistiche e speculative in atto, sia in vista della

precostituzione di una base omogenea per la successiva (allora già

profilata) istituzione dell'equo canone".

In siffatta prospettiva non irrazionalmente il legislatore ha

operato con la denunciata norma, tenendo presente il dato dell'ingente

aumento dei canoni di locazione di immobili urbani ad uso abitativo,

verificatosi nell'ambito della maggior parte dei contratti stipulati

successivamente al 1 dicembre 1969, cui non poteva applicarsi il blocco

introdotto dalla legge 26 novembre 1969, n. 833. Sui canoni così

aumentati ha inteso dunque incidere la disposta riduzione, con il

correttivo della consentita maggiorazione fino al dieci per cento;

mentre resta invariata la situazione, quantitativamente circoscritta,

dei canoni non aumentati, restringendosi peraltro il preesistente

divario tra i primi e i secondi.

Torna perciò puntuale il richiamo a quanto già ritenuto dalla

Corte nella sentenza n. 3 del 1976, in ordine ad analoga questione di

costituzionalità concernente il comma secondo dell'art. 1 della legge

6 novembre 1963, n. 1444. La norma veniva in quella sede denunciata

per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, appunto nella

parte in cui - attraverso la prevista riduzione autoritativa di canoni

maggiorati in misura eccedente determinate percentuali - veniva in

pratica a legittimare aumenti già apportati o concordati, senza

contemporaneamente consentire i medesimi aumenti per i canoni rimasti

invariati. Ma la Corte escluse la prospettata lesione del precetto di

eguaglianza, osservando che la disposizione impugnata operava in

realtà nei confronti di due distinte categorie di locatori: di quelli,

cioè, che non avevano richiesto aumenti prima dell'entrata in vigore

della legge (così facendo presumere di ritenere i canoni stessi per

loro equi e remunerativi) e di quelli, invece, che avevano apportato

maggiorazioni, ai quali soltanto poteva rivolgersi la prevista

riduzione del canone, razionalmente contenuto in limiti percentuali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 bis, comma primo, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione degl'immobili urbani), nel testo inserito dalla legge di

conversione 12 agosto 1974, n. 351, sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, con l'ordinanza del 3 gennaio 1976 del pretore di

Chiavenna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari