Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 9/1969

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo

comma, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9 (Riordinamento degli esami di

Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media),

convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119,

promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1971 dal tribunale di Bergamo

sui ricorsi di Braghini Pietro e Falardi Gianfranco, iscritta al n. 460

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Braghini Pietro;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Sulle domande di iscrizione all'albo dei ragionieri e periti

commerciali di Bergamo, avanzata da Pietro Braghini e da Gianfranco

Falardi, il Consiglio del collegio dei ragionieri e periti commerciali

di Bergamo e il Consiglio nazionale, in sede di ricorso, si

pronunciavano in senso negativo.

Adito dal Braghini e dal Falardi perché volesse dichiarare

l'illegittimità delle delibere del Consiglio nazionale ed ordinare

l'iscrizione di essi ricorrenti nell'albo professionale con decorrenza

dalla data delle domande, il tribunale di Bergamo, disposta la riunione

dei due procedimenti, con ordinanza dell'8 ottobre 1971 considerava

rilevante e fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma terzo, della legge 9 aprile 1969, n. 119, nella

parte in cui prevede che l'esame di maturità posto a conclusione degli

studi svolti nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della

professione, per contrasto con gli artt. 33, comma quinto, e 3 della

Costituzione.

Assumeva il tribunale che con l'art. 33, comma quinto, della

Costituzione, "il Costituente ha imposto la coesistenza di due tipi di

esame: uno, comunemente detto "scolastico", da sostenersi al termine di

un corso di studi, l'altro, comunemente detto "professionale", da

sostenersi per l'ammissione negli ordinamenti professionali"; che per

tutte le professioni nonché per quella di ragioniere fino alla legge

n. 119 del 1969, le leggi prevedono costantemente un esame di Stato

professionale distinto da quello che occorre sostenere al termine dei

relativi studi superiori; che la professione di ragioniere è inclusa

tra quelle di cui all'art. 33 e per le quali tale norma impone il

superamento di un esame di Stato professionale; e che anche

considerazioni d'indole pratica fanno ritenere che il Costituente ha

tenuto nettamente distinti i due tipi di esame, escludendo la

possibilità di un esame di Stato allo stesso tempo scolastico e

professionale, almeno per quelle professioni che già al momento

dell'entrata in vigore della Costituzione, prevedevano un particolare

esame d'ammissione diverso dall'esame scolastico.

La legge del 1969 sarebbe quindi in contrasto con l'art. 33, comma

quinto, della Costituzione.

Essa, d'altra parte, violerebbe in modo evidente il principio di

eguaglianza "in quanto viene a creare nell'ambito di tutti i cosiddetti

liberi professionisti italiani, una netta discriminazione tra coloro

che, terminati gli studi superiori e universitari sono tenuti a

sostenere (come del resto nei Paesi del MEC si verifica anche per i

ragionieri) un severo esame di Stato di abilitazione all'esercizio

della professione e i ragionieri che, terminati gli studi superiori,

immediatamente possono iscriversi negli albi professionali con tutti i

diritti da questa iscrizione nascenti'".

2. - L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1972).

Davanti a questa Corte si costituiva il Braghini, con deduzioni del

7 dicembre 1971, il quale, a mezzo degli avvocati Emilio Rosini e

Vitaliano Lorenzoni, chiedeva che fosse dichiarata non fondata la

questione.

Osservava che non si poteva condividere l'interpretazione puramente

letterale del quinto comma dell'art. 33 della Costituzione data dal

tribunale e che, considerati gli interessi tutelati da tale

disposizione, era ragionevole supporre "che la prescrizione di un esame

di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale valga a

consentire l'offerta di servizi al pubblico soltanto a chi dia

garanzia, a giudizio di un organo imparziale, di saperli prestare".

Non potendosi a priori né affermare né escludere che questa

garanzia possa essere fornita da un esame di licenza scolastica,

acquistano rilievo il tipo di scuola e il contenuto della preparazione

che vi si impartisce. Quando la preparazione sia prevalentemente

pratica (e tale sarebbe quella degli istituti tecnici per ragionieri)

all'esame di maturità ben si può (come ha fatto l'art. 1 , comma

terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9) attribuire il valore di esame

di abilitazione.

D'altra parte, anche l'ordinamento della professione di ragioniere

ha subito un'evoluzione parallela: l'art. 31 del d.P.R. 27 ottobre

1953, n. 1068, non prevede più tra le condizioni per ottenere

l'iscrizione all'albo, il compimento di un periodo di pratica. E tale

abolizione toglie ogni ragione d'essere ad un autonomo esame di

abilitazione, che non potrebbe che vertere sullo stesso oggetto e cioè

la preparazione scolastica.

Per garantire la sufficiente abilità dei professionisti,

l'ordinamento conosce due sistemi ugualmente coerenti: o una scuola

prevalentemente teorica con esame di maturità avente lo stesso

carattere e periodo di pratica e successivo esame di abilitazione; o

una scuola prevalentemente pratica ed un esame di maturità adeguato a

tale preparazione e avente valore abilitante.

Ma l'art. 33, comma quinto, della Costituzione non vincola il

legislatore ordinario ad adottare il primo sistema, e quindi la norma

denunciata non sarebbe con esso in contrasto.

Non sarebbe neppure violato l'art. 3 della Costituzione perché,

pur essendo, con questa disposizione, imposto l'uguale trattamento

delle situazioni eguali, non vi è ragione per ritenere che

l'iscrizione nell'albo dei ragionieri debba essere regolata alla stessa

stregua dell'iscrizione nei rispettivi albi degli avvocati, medici,

ecc.

3. - Si pronunciava anche per l'infondatezza della questione il

Presidente del Consiglio dei ministri che, con atto del 4 febbraio

1972, spiegava intervento a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Gli artt. 3 e 33, comma quinto, della Costituzione, sarebbero

pienamente osservati, perché la norma denunciata non ha affatto

abrogato le precedenti norme speciali che prevedono un particolare

esame per l'esercizio delle professioni da parte dei giovani in

possesso di diploma di licenza tecnica, e ciò in quanto essa ha

riprodotto la norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e

questa, a sua volta, non ha travolto la normativa risultante dalla

legge 15 luglio 1906, n. 327, e dal relativo regolamento approvato con

r.d. 9 dicembre 1906, n. 715, ed in quanto la normativa da ultimo

ricordata è stata considerata implicitamente in vita dalla legge 4

giugno 1934, n. 911, di conversione in legge del r.d.l.

19 marzo 1934, n. 565, e si è continuato ad applicarla anche dopo

l'emanazione del d.l. 27 ottobre 1953, n. 1068, che prevedeva (all'art.

31, n. 5) una apposita disciplina legislativa (che però non è

intervenuta) circa il possesso del titolo di studio ed il conseguimento

dell'abilitazione all'esercizio professionale.

In ogni caso, anche ammessa la natura innovativa della legge del

1969 sulla precedente normativa degli esami di abilitazione

professionale, l'art. 33, comma quinto, della Costituzione sarebbe

egualmente rispettato.

Secondo l'Avvocatura generale la questione verte sul punto se, in

base a tale disposizione, "l'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio professionale debba necessariamente, e in ogni caso,

essere organizzato quale accertamento separato, e quindi successivo,

all'esame di Stato di ammissione o di conclusione dei vari ordini e

gradi di scuole, anche esso prescritto".

Al legislatore non sarebbe precluso di configurare, soprattutto a

determinati livelli, ed in relazione alle esigenze di tutela del

pubblico interesse, l'esame di Stato quale accertamento che abbia

valore conclusivo e abilitante insieme, purché siano salvaguardati la

funzione ed i caratteri essenziali dell'istituto.

Naturalmente la scelta della soluzione, sul piano positivo, è

strettamente legata all'ordinamento della scuola e alle specifiche

finalità che siano eventualmente assegnate a determinati tipi di

scuola.

Nell'ambito della scuola media superiore, il secondo esame di Stato

viene configurato quale esame di conclusione degli studi secondari col

nome di esame di maturità.

Per gli istituti tecnici, che hanno per legge il fine di preparare

a determinate professioni oltre che a studi successivi, secondo

l'Avvocatura l'esame di Stato è ordinato dalla legge del 1969 "quale

esame di conclusione e di abilitazione insieme, sulla linea della

tradizione normativa che risale al 1923".

Ma ben altra cosa è il possesso di tutti i requisiti per essere

iscritti negli albi professionali. Al legislatore è dato di

aggiungere, per particolari categorie di professionisti, ad un esame di

Stato altri accertamenti di capacità e di adottare quindi un

trattamento fondato su presupposti logici e obiettivi che ne

giustificano ragionevolmente l'adozione, e per i ragionieri di

richiedere il periodo di pratica biennale ed il superamento dell'esame

teorico-pratico di cui alla legge speciale.

Ora, la norma denunciata non esonera affatto dall'esame di Stato i

ragionieri che vogliono esercitare la relativa attività professionale.

E come, in tal modo, non appare ipotizzabile una violazione del

principio fissato dall'art. 33 della Costituzione, così è da

escludere un contrasto della stessa norma con il principio

d'eguaglianza. Anche i ragionieri, infatti, per potersi iscrivere negli

albi, debbono aver superato in sostanza un esame di Stato.

4. - Alla udienza del 16 maggio 1973 era presente soltanto

l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, il quale si riportava all'atto di

intervento. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Bergamo

solleva in riferimento agli artt. 33, comma quinto, e 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma terzo, della legge 9 (recte: 5) aprile 1969, n. 119 (conversione

in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9,

riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di

abilitazione e di licenza della scuola media) "nella parte in cui

prevede che l'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti

nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della professione" di

ragioniere.

2. - La Corte, in sede di esame e valutazione delle questioni

sollevate dal tribunale di Lucca e dal Consiglio nazionale dei geometri

con le ordinanze rispettivamente del 2 febbraio 1971 e del 23 marzo

1971 relativamente alla stessa norma (ai fini dell'iscrizione negli

albi dei ragionieri e periti commerciali e dei geometri) ed in

riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, ha, con la

sentenza n. 43 del 1972, ritenuto che la disposizione di raffronto,

intervenuta "quando, per l'esercizio pubblico di date professioni,

vigevano generali o speciali ordinamenti, ha necessariamente di questi

preso e dato atto, e, prescrivendo "un esame di Stato per l'ammissione

ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per

l'abilitazione all'esercizio professionale", ha segnato e segna un

limite all'attività, passata e futura, del legislatore"; e che "in

sede di disciplina degli esami di Stato, di quello conclusivo dei corsi

degli studi e di quello professionale, distinti o unificati che essi

siano, non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i

programmi di esame, e la struttura e funzione della commissione

esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che

sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado

di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso

della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché

dell'esercizio pubblico della attività professionale i cittadini

possono giovarsi con fiducia".

Ha ritenuto, altresì, che con la norma denunciata (art. 1, comma

terzo del d.l. n. 9 del 1969, convertito in legge con la legge n. 119

dello stesso anno), a conferma di quanto in passato disposto con gli

artt. 50 e seguenti del r.d. 15 maggio 1924, n. 749, e 51, lettera f, e

65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e per l'esame previsto a

conclusione degli studi svolti presso gli istituti tecnici, si dichiara

solamente che il diploma di maturità conseguito presso codesti

istituti "abilita alla professione", e con ciò la disciplina è

destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente

e direttamente su quello professionale; e che pertanto detta norma non

ha portata innovativa e specificamente non dispone che colui che abbia

superato l'esame di maturità e in quanto sia abilitato, per ciò solo,

all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione nell'albo

tenuto dal Consiglio del collegio provinciale competente.

Ed ha così concluso, tanto per la professione di ragioniere che

per quella di geometra, per l'inesistenza di un qualsiasi contrasto tra

la norma denunciata e la disposizione costituzionale in riferimento.

3. - Con l'ordinanza de qua il tribunale di Bergamo, a proposito

dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 119 del 1969, senza per altro

motivare, si pronuncia per il carattere innovativo della norma e assume

che, prevedendo tale norma che abiliti all'esercizio della professione

il titolo conseguito nell'esame di maturità, dovrebbero essere accolte

le domande dei ricorrenti dirette all'iscrizione nell'albo dei

ragionieri senza il superamento del previo esame di cui alla legge n.

327 del 1906. Ed interpreta la disposizione costituzionale di raffronto

nel senso che la stessa richiede, accanto a quello "scolastico", un

esame "comunemente detto" professionale da sostenersi per l'ammissione

negli ordinamenti professionali" ed esclude la possibilità di un esame

di Stato avente allo stesso tempo le due caratteristiche, almeno per le

professioni (come quella di ragioniere) che già al tempo dell'entrata

in vigore della Costituzione prevedevano un particolare esame

d'ammissione diverso dall'esame scolastico.

In breve, il giudice a quo è dell'avviso che la norma denunciata

sia in contrasto con l'art. 33, comma quinto, della Costituzione,

perché prevede un solo esame a fini scolastici ed a fini

professionali, per una attività (quale è quella di ragioniere) per

cui la disposizione costituzionale richiede un esame professionale a

sé stante.

Senonché con siffatta prospettazione del problema di

costituzionalità non vengono addotti argomenti sulla base dei quali

questa Corte debba o possa mutare il precedente convincimento.

Nulla, infatti, siccome si è sopra ricordato, ha addotto il

tribunale di Bergamo a sostegno della sua interpretazione dell'art. 1,

comma terzo, della legge n. 119 del 1969, essendosi quel giudice

limitato a rilevare che dal conseguimento del diploma di maturità in

quanto abilitante all'esercizio della professione, discende il diritto

all'iscrizione nel relativo albo (senza bisogno che previamente venga

superato l'esame di cui alla legge n. 327 del 1906).

Ma in contrario è facile osservare, ripetendosi per altro quanto

già rilevato nella citata sentenza n. 43 del 1972, che dall'esame

delle norme, che nel tempo hanno disciplinato l'esercizio della

professione di ragioniere e la materia dell'insegnamento tecnico fino

alla disciplina legislativa del 1969, emergono l'esistenza e la

permanenza di requisiti particolari (compimento del biennio di pratica

e superamento dell'esame teorico pratico); e che con la normativa del

1969 codesto sistema non è stato modificato.

Tale essendo l'avviso già espresso e non essendo stato in

contrario eccepito alcunché di valido, la Corte non può che

confermarlo.

Alla medesima conclusione ha ragione di ritenere che si debba

pervenire in sede di interpretazione dell'art. 33, comma quinto, della

Costituzione.

Stando così le cose (ed anche se al riguardo si dovesse accedere

al punto di vista espresso dal tribunale di Bergamo) la norma

denunciata, da interpretarsi nei sensi sopra detti, non risulta in

contrasto con la disposizione di raffronto.

Pertanto, la questione in esame deve dichiararsi manifestamente non

fondata.

4. - È del pari infondata la denuncia di illegittimità

costituzionale della ripetuta norma in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Non può, infatti, parlarsi di ingiustificata netta

discriminazione, nell'ambito di tutti i cosiddetti liberi

professionisti tra due categorie (quella di coloro che terminati gli

studi superiori e universitari sono tenuti a sostenere un severo esame

di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, e quella dei

ragionieri che, terminati gli studi superiori, immediatamente possono

iscriversi negli albi professionali con tutti i diritti da questa

iscrizione nascenti), perché anche a seguito della normativa del 1969,

è tuttavia in vigore la disciplina dettata nel 1906, per cui per

l'iscrizione all'albo professionale i ragionieri devono aver compiuto

un biennio di pratica e superato il prescritto esame teorico-pratico.

D'altra parte, tale essendo sul punto in esame la situazione

giuridica dei ragionieri, non è consentito ravvisare alcuna

ingiustificata differenza di essa nei confronti di quella degli altri

professionisti, per i quali il legislatore, attraverso una razionale

valutazione delle esigenze pubblicistiche che stanno a base

dell'esercizio delle professioni, ha ritenuto necessarie attività e

prove dirette al concreto accertamento delle loro qualità, attitudini

e capacità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 9 (recte: 5)

aprile 1969, n. 119 (conversione in legge con modificazioni del d.l. 15

febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato

di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media), nella

parte in cui prevede che l'esame di maturità posto a conclusione degli

studi svolti nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della

professione, questione sollevata in riferimento all'art. 33, comma

quinto, della Costituzione, dal tribunale di Bergamo con l'ordinanza

indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 43

del 1972;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 1, comma terzo, della citata legge n. 119 del 1969,

in parte qua, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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