Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1970 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 501,

primo e ultimo comma, del codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 maggio 1968 dalla Corte di cassazione -

sezione seconda penale - nel procedimento penale a carico di Leone

Italo, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 305 del 30 novembre 1968;

2) ordinanza emessa il 10 dicembre 1968 dalla Corte d'appello di

Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Coljanni Michele

Vincenzo Nunzio, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26

febbraio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte di cassazione (ordinanza 22 maggio 1968) e la Corte di

appello di Caltanissetta (ordinanza 10 dicembre 1968) hanno sottoposto

a questa Corte la questione di legittimità costituzionale del comma

primo dell'art. 501 del codice di procedura penale, limitatamente

all'inciso "prima che sia cominciata la discussione finale", e l'ultimo

comma di detto articolo. Le norme sono state ritenute in contrasto con

l'articolo 24 della Costituzione, perché non consentono

l'interrogatorio del contumace comparso durante il dibattimeno dopo

l'inizio della discussione; in tal modo, secondo le due ordinanze,

l'imputato rimane privato dell'esercizio di un diritto che è

fondamentale per la sua difesa.

Non v'è stata costituzione di parte. Considerato in diritto :

1. - Le due cause riguardano la stessa norma e debbono essere

decise con unica sentenza.

2. - Il divieto di procedere ad interrogatorio dell'imputato

contumace comparso durante la discussione finale, oggetto delle

ordinanze indicate in epigrafe e delle norme con esse denunziate, non

è in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa.

La Corte ha altre volte deciso che questo diritto può essere

regolato dalla legge, sia nel modo sia nel tempo, per evitare sviamenti

dallo scopo della protezione datagli, e soprattutto per evitare che sia

attuato in maniera ingiustificatamente dilatoria o del tutto sterile,

così da pregiudicare l'ordinata amministrazione della giustizia, che

è un'esigenza di interesse generale, e lo stesso svolgimento della

funzione giurisdizionale, che non è nella disponibilità privata. Il

diritto di difesa, è vero, va garantito in ogni stato e grado del

procedimento; ma, non potendo affidarsene l'esercizio alla mera

discrezione dell'interessato, la legge può ritenere conchiusa una fase

del processo ed immutabilmente fissate le situazioni che vi si sono

costituite, perché il processo possa progredire verso la decisione

finale e se ne impedisca l'indefinito protrarsi: è questa un'esigenza

logica prima che giuridica (sentenza di questa Corte 25 marzo 1970, n.

50). A tale esigenza risponde la norma denunciata.

La fase istruttoria, nel dibattimento, si conclude con l'inizio

della discussione finale, secondo valutazioni di politica giudiziaria

insindacabili in sede costituzionale (sentenza predetta); e si intende

come si favorirebbero le pretestuosità e la dilatorietà, ove la

comparizione del contumace potesse interrompere quella discussione o

potesse farla rinnovare. La norma denunciata non esclude, del resto,

l'applicazione dell'art. 468, terzo comma, del codice di procedura

penale, che, a pena di nullità, impone al presidente o al pretore di

dare la parola all'imputato e al difensore alla fine della discussione,

se lo domandano; ed è ovvio che, in tal modo, pur non potendosi

esigere che in quella fase le sue dichiarazioni assumano il contenuto e

la forma di un interrogatorio, il contumace comparso è messo in grado

di esporre i punti essenziali della propria difesa, dei quali il

giudice non può non tener conto nella decisione che è chiamato a

pronunciare.

Inoltre, la proibizione contenuta nelle norme denunciate non

preclude l'interrogatorio nella fase di appello né la presentazione

di prove nuove e l'istanza di rinnovare le prove assunte; il giudice è

financo abilitato a rinnovare in tutto o in parte il dibattimento (art.

50 cod. proc. pen.). In modo che l'unico pregiudizio che il divieto

stesso produce al contumace comparso sta, tutt'al più, nella perdita

della prima fase del primo grado di cognizione; ma ciò accade perché

l'imputato non vi era presente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del primo comma dell'art. 501 del codice di procedura penale per

l'inciso "prima che sia cominciata la discussione finale" e dell'ultimo

comma dello stesso articolo, promossa dalla Corte di cassazione con

ordinanza 22 maggio 1968 e dalla Corte d'appello di Caltanissetta con

ordinanza 10 dicembre 1968, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 17 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari