Corte costituzionale

Sentenza n. 1108/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 16

dicembre 1982 riapprovata il 19 maggio 1983 dal Consiglio Regionale

della Lombardia, avente per oggetto: "Disciplina della ricerca e

raccolta di minerali da collezione", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 giugno 1983,

depositato in cancelleria il 18 giugno successivo ed iscritto al n.

26 del registro ricorsi 1983.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,

e l'Avvocato Valerio Onida per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 9 giugno 1983, e depositato il 18

giugno successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha

chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della

legge regionale della Lombardia, riapprovata il 19 maggio 1983,

intitolata "Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da

collezione".

A giudizio del Governo, la legge impugnata, disciplinando la

raccolta dei minerali a scopo collezionistico, didattico e

scientifico, e stabilendo, tra l'altro, le modalità di tale raccolta

ed i quantitativi massimi asportabili, violerebbe l'art. 117 Cost.,

in quanto interferirebbe con una materia, quella delle miniere, che

è sicuramente ricompresa nelle competenze statali, non potendo

ricondursi, sempre a giudizio del ricorrente, alla distinta materia

della tutela dei beni ambientali, le cui funzioni sono state delegate

alle regioni dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. - Si è costituita la Regione Lombardia, chiedendo che il

ricorso venga dichiarato non fondato.

La Regione rileva, innanzitutto, che il ricorso del Governo muove

da una premessa inesatta, in quanto la disciplina organica delle

miniere posta dalla legge statale ha ad oggetto solo ed

esclusivamente "la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e

delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili", e,

cioè, solo le attività dirette allo sfruttamento delle risorse

minerarie per finalità economiche. La legge impugnata, viceversa,

disciplina attività che, non avendo nulla a che vedere con lo

sfruttamento economico delle miniere, non sono soggette al relativo

regime, né alle norme di polizia mineraria. Esse, pertanto, non

potrebbero in alcun modo rientrare nell'ambito della materia

"miniere".

La Regione contesta, inoltre, l'assunto del Governo secondo cui la

legge impugnata non rientrerebbe nelle materie trasferite alle

regioni dal d.P.R. n. 616 del 1977. Da un lato, infatti, l'art. 83,

primo comma, di questo decreto, attribuisce alla competenza regionale

gli interventi per la protezione della natura, e, dall'altro, l'art.

80 dello stesso d.P.R., nell'individuare la materia "urbanistica",

attribuisce alla competenza regionale tutte le funzioni concernenti

la disciplina dell'uso del territorio, ivi compresi tutti gli aspetti

conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di

salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché la protezione

dell'ambiente. La legge impugnata, secondo la Regione, rientrerebbe

nella competenza legislativa concernente la protezione dell'ambiente,

disciplinando, in particolare, una materia che molte leggi regionali

hanno già regolato con norme e divieti analoghi, senza dar luogo a

rilievi di sorta da parte del Governo.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Lombardia ha

depositato una memoria difensiva nella quale, oltre a ribadire le

considerazioni già svolte nell'atto di costituzione nel presente

giudizio, svolge ulteriori argomentazioni per affermare

l'infondatezza del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri.

In particolare, la Regione esclude che la legge impugnata sia

riconducibile alle funzioni inerenti alla materia "tutela dei beni

ambientali", le quali sono state delegate alle regioni a statuto

ordinario dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977. Quest'articolo,

infatti, avrebbe ad oggetto esclusivamente i beni immobili di

interesse paesaggistico o ambientale, individuabili in base allla

legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431. Al

contrario, al pari della legislazione adottata da altre regioni a

tutela della flora, la legge impugnata introduce limitazioni

quantitative e qualitative all'attività di collezione dei minerali,

in quanto quest'ultima è stata individuata dal legislatore regionale

come causa non secondaria di possibile degrado dell'ambiente

naturale. Per tale ragione, conclude la resistente, mentre deve

escludersi l'utilità di qualsiasi riferimento alla materia

"miniere", rimanendo del tutto impregiudicata la relativa normativa

statale, deve ritenersi che, alla luce dell'evoluzione legislativa e

della giurisprudenza costituzionale, la legge impugnata rientri nella

materia della "protezione della natura", che l'art. 83 del d.P.R. n.

616 del 1977, in attuazione dell'art. 117 Cost., ha trasferito alle

regioni in considerazione delle connessioni funzionali esistenti con

le materie dell'urbanistica e dell'agricoltura e foreste. Considerato in diritto

1. - Oggetto del presente giudizio è la questione di legittimità

costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri

in riferimento all'art. 117 Cost., concernente la legge della Regione

Lombardia, dal titolo "Disciplina della ricerca e raccolta di

minerali da collezione", riapprovata dal Consiglio regionale il 19

maggio 1983. Secondo il ricorrente, la legge impugnata

disciplinerebbe una materia, quella delle "miniere", che non è

ricompresa fra quelle che l'art. 117 Cost. attribuisce alla

competenza regionale, né è riconducibile a quella dei beni

ambientali, che l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha

delegato alle regioni.

2. - La questione non è fondata, in quanto la disciplina della

ricerca e della raccolta di minerali da collezione, così come è

regolata dalla legge regionale impugnata, lungi dall'essere

ricompresa nella materia delle "miniere", rientra in quella della

protezione dell'ambiente naturale, che l'art. 83 del d.P.R. n. 616

del 1977 ha trasferito alle regioni in attuazione dell'art. 117 della

Costituzione.

2.1. - Oggetto della legge impugnata è la ricerca e la raccolta

dei minerali da collezione, vale a dire un'attività che, a norma

dell'art. 1 dell'atto impugnato, è assoggettata a una particolare

tutela in considerazione del valore scientifico e didattico del

collezionismo, nonché della esigenza di protezione del patrimonio

mineralogico e naturalistico.

In coerenza con tali obiettivi, la stessa legge dispone, all'art.

2, che la ricerca e l'estrazione dei minerali da raccogliere a fini

collezionistici siano operate con tecniche e con modalità tali da

non pregiudicare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità del

terreno e l'integrità della parte restante del giacimento, della

flora e della fauna. Sempre allo stesso scopo, la legge impugnata

determina le attrezzature utilizzabili per la ricerca e la raccolta

(art. 3), nonché i quantitativi massimi esportabili (art. 5), e

prevede, inoltre, che la ricerca e la raccolta non possono essere

oggetto di concessione con diritto di esclusiva e non possono esser

effettuate in mancanza del consenso del proprietario del terreno

(art. 4).

L'orientamento della disciplina adottata a fini scientifici e

protezionistici trova una conferma in altre norme della legge

impugnata, là dove è previsto che disposizioni più restrittive

possono essere stabilite su segnalazione degli istituti universitari

(art. 6), i quali, peraltro, al pari dei musei naturalistici, possono

usufruire di autorizzazioni in deroga (art. 7). La medesima

ispirazione è, del resto, presente negli articoli finali della

legge, che, dopo aver disciplinato la vigilanza sulle attività

considerate e dopo aver previsto le relative sanzioni amministrative

(artt. 8 e 9), dispongono che la raccolta dei fossili continui ad

esser regolata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, facendo salve

eventuali discipline normative più restrittive per particolari

ambiti territoriali.

Dall'esame complessivo della legge impugnata appare evidente come

questa, contrariamente a quanto suppone il ricorrente, non possa

essere ricondotta alla materia delle "miniere", la quale, nella

disciplina stabilita nel diritto vigente (v. art. 1, r. d. 29 luglio

1927, n. 1443), è caratterizzata dalla finalizzazione della ricerca

e dell'estrazione di sostanze minerali e di energie del sottosuolo a

un'utilizzazione industriale. Tanto che lo stesso regio decreto ora

citato subordina all'autorizzazione del Ministro dell'industria e del

commercio o a quella dell'ingegnere capo del distretto minerario la

ricerca di minerali ai fini predetti (artt. 4 e 5) e riserva,

inoltre, la coltivazione delle miniere (che sono beni appartenenti

allo Stato, ai sensi dell'art. 826, secondo comma, c.c.) ai soggetti

che ottengono la relativa concessione del Ministro dell'industria e

del commercio (artt. 14 e 18).

Nella legge impugnata, invece, l'utilizzabilità industriale dei

minerali ricercati o raccolti sta al di fuori degli interessi e degli

oggetti avuti di mira dalla disciplina in essa contenuta. Si deve

ritenere, anzi, che, ove nel corso della ricerca di minerali a fini

collezionistici dovesse venire alla luce un giacimento con

caratteristiche tali da consentirne lo sfruttamento economico, la

ricerca in senso tecnico potrebbe proseguire solo nell'osservanza

delle modalità previste dalla disciplina statale sulle miniere. E

questo conferma ulteriormente l'estraneità della materia delle

"miniere" dalla disciplina predisposta dalla legge impugnata.

2.2. - Ciò posto, va del pari escluso, come del resto rileva lo

stesso ricorrente, che la legge della Regione Lombardia oggetto del

presente giudizio rientri nella sub-materia dei beni ambientali, che

l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, modificato e integrato dal d.l.

27 giugno 1985, n. 312 e dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.

431, ha delegato alle regioni. Quest'ultima, infatti, concerne

esclusivamente i beni immobili di interesse paesaggistico (v. art. 1,

nn. 1, 2 e 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497), che, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte, sono tutelati in ragione del

loro interesse estetico-culturale (v. spec. sentt. nn. 239 del 1982,

359 del 1985, 151 del 1986). Mentre la legge impugnata non è, certo,

diretta a individuare beni immobili o parti del territorio soggette a

vincolo per la tutela paesaggistica, ma disciplina, limita o vieta

determinate condotte, connesse alla ricerca e alla raccolta di

minerali, ritenute pregiudizievoli per la conservazione e la difesa

dell'ambiente naturale.

Al pari di numerose leggi adottate da altre regioni, la legge

impugnata si inserisce, dunque, nel novero dei provvedimenti diretti

a proteggere la natura da interventi dell'uomo eventualmente

distruttivi dell'equilibrio geo-fisico ed ecologico. Come tale, essa

costituisce esercizio delle funzioni trasferite alle regioni

dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, le quali, secondo l'ormai

costante giurisprudenza di questa Corte (v. spec. sentt. nn. 239 del

1982, 359 del 1985, 151 del 1986, 183 del 1987, 1029 del 1988),

comprende la conservazione delle risorse naturali e la salvaguardia

di un equilibrato assetto del territorio nei suoi aspetti esteriori e

nella sua strutturazione geo-fisica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 19 maggio 1983,

dal titolo "Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da

collezione", sollevata, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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