Corte costituzionale

Sentenza n. 110/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la

ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a

norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

successive modificazioni), promosso con ricorso della Regione Veneto,

notificato il 18 maggio 1999, depositato in Cancelleria il 26

successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione

Veneto e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 18 maggio 1999 e depositato il

successivo 26 maggio, la Regione Veneto ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 76, 115, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del decreto

legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo

per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti

locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997,

n. 59).

1.1. - Precisato di aver prontamente predisposto un disegno di

legge di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59) il quale, a seguito della delega contenuta

nella legge n. 59 del 1997 (Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), ha

inteso operare una serie di "conferimenti" di funzioni e compiti agli

enti locali, pur non riuscendo a concludere il procedimento

legislativo entro il termine previsto dall'art. 4, comma 5, della

legge n. 59 del 1997, la ricorrente censura il decreto legislativo

sostitutivo per violazione del principio di leale collaborazione e

dell'art. 76 della Costituzione, in quanto nel procedimento di

adozione del decreto essa non sarebbe stata sentita, in contrasto con

la prescrizione contenuta nella legge di delega. Secondo la Regione,

avrebbe dovuto esserle sottoposto almeno lo schema dell'atto ed essa

avrebbe dovuto poter rappresentare le ragioni del suo presunto

inadempimento; ma ciò non è avvenuto, benché nel preambolo del

decreto si affermi espressamente che il medesimo è stato adottato

"sentite le Regioni inadempienti". In particolare, non potrebbe

essere considerata quale forma di adempimento dell'obbligo di

consultazione la lettera che il Ministro per gli affari regionali ha

inviato al Presidente della Regione il 24 marzo 1999, limitandosi a

comunicare l'intendimento del Governo di procedere alla sostituzione.

Né la consultazione della singola Regione inadempiente potrebbe

essere surrogata da una qualche consultazione della Conferenza

Stato-Regioni, sia perché la legge di delega distingue chiaramente,

nelle diverse ipotesi, i due pareri, sia perché il decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed

unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle

regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città

ed autonomie locali), che disciplina le funzioni della Conferenza,

non prevede affatto che questa sia chiamata a pronunciarsi

nell'ambito di tale procedimento sostitutivo, che non riguarda tutte

le Regioni ma solo quelle che si ritiene non abbiano attuato i

trasferimenti previsti dalla legge. In ordine alla mancata

consultazione, nel ricorso si chiede alla Corte costituzionale di

fare uso dei propri poteri istruttori, al fine di accertare lo

svolgimento dei fatti.

Su un piano sostanziale, il decreto legislativo contrasterebbe

con i principi e criteri stabiliti dalla legge di delega, con

conseguente violazione, oltre che dell'art. 76, anche degli artt. 3 e

119 della Costituzione. Innanzitutto, trattando tutti gli enti

autonomi allo stesso modo, sia all'interno della Regione, sia in

Regioni diverse, esso si porrebbe in contrasto con il principio di

"differenziazione" nell'allocazione delle funzioni, nonché con il

principio di adeguatezza in relazione alla idoneità organizzativa

dell'amministrazione ricevente. Sarebbe violato il principio della

copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle

funzioni amministrative conferite, di cui all'art. 4, comma 3,

lettera i), della legge n. 59 del 1997, in quanto il decreto

legislativo attribuisce alle Regioni funzioni e compiti, stabilendo,

all'art. 49, che le sue disposizioni si applicano a decorrere dal

1° luglio 1999, mentre esso non opera alcuna attribuzione di risorse,

non essendo stati ancora adottati i decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del

1997.

Mancherebbe poi, secondo la ricorrente, il presupposto stesso per

la sostituzione, cioè l'inadempimento: l'obbligo per la Regione

sorgerebbe infatti soltanto in presenza di un decreto legislativo

che, in conformità della legge di delega, ponga tutte le condizioni

per poter essere tradotto nell'ordinamento regionale, mentre il

decreto legislativo n. 112 del 1998 subordina l'effettività dei

conferimenti di funzioni al trasferimento delle risorse, con la

conseguenza che la mancanza delle risorse determinerebbe anche

l'illegittimità dell'intervento sostitutivo. La Regione, ai sensi

dell'art. 4, comma 3, lettera i), della legge n. 59 del 1997 è

tenuta a operare il conferimento di funzioni agli enti locali

rispettando il principio della copertura finanziaria e patrimoniale

dei relativi costi, e lo stesso art. 3, comma 3, del decreto

legislativo n. 112 del 1998 dispone che contestualmente al

conferimento delle funzioni si attribuiscano agli enti locali le

risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura

tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti

dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. L'art. 55,

primo comma, dello statuto della Regione Veneto impone analoga

contestualità. In assenza dei decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri, la Regione si trova nella impossibilità di osservare

tali principi, e lo stesso disegno di legge regionale attuativo del

decreto legislativo n. 112 del 1998 subordina l'esercizio delle

funzioni conferite alla individuazione delle risorse finanziarie

necessarie (art. 13, comma 1, del disegno di legge n. 462): neppure

l'approvazione di tale progetto avrebbe potuto impedire l'intervento

sostitutivo, in quanto con esso non si ripartiscono tra Regione ed

enti locali funzioni attualmente esercitabili; né esso riuscirà a

sostituire le disposizioni cedevoli del decreto legislativo n. 96 del

1999, se quest'ultimo è da intendere come effettivo riparto di

compiti.

Sarebbe inoltre violato, a detta della ricorrente, il carattere

politico-rappresentativo dell'autonomia regionale (e, quindi, gli

artt. 115, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione): un

intervento sostitutivo di così ampia portata inciderebbe sul

rapporto di rappresentanza politica, "inducendo nel corpo elettorale

veneto la convinzione dell'inadempimento della Regione". A ritenere

che il decreto legislativo n. 96 del 1999 non operi alcuna concreta

attribuzione di compiti e funzioni, tale attribuzione essendo

subordinata al trasferimento delle risorse, ancora più chiara

risulterebbe la finalità del decreto di voler imputare alla Regione

la mancata realizzazione del processo di decentramento

amministrativo.

L'art. 49 del decreto legislativo n. 96 del 1999, poi, stabilendo

che le disposizioni contenute nel decreto medesimo si applicano a

decorrere dal 1° luglio 1999, configurerebbe un eccesso di delega, in

quanto non spetterebbe a un decreto legislativo disciplinare la

propria entrata in vigore e la decorrenza dei propri termini, in

assenza di una specifica disposizione abilitante: a ritenere il

contrario, si consentirebbe al Governo di eludere il termine

previsto. Tale illegittimità si estenderebbe al decreto legislativo

nella sua interezza.

Infine, la ricorrente ritiene che altri motivi di illegittimità

costituzionale del decreto legislativo n. 96 del 1999 derivino dalla

incostituzionalità della delega contenuta nell'art. 4, comma 5,

della legge n. 59 del 1997, per cui chiede che la Corte sollevi di

fronte a se stessa questione incidentale di costituzionalità: la

Regione censura la stessa previsione di un potere sostitutivo statale

in materia di conferimento di funzioni agli enti locali, ritenendo

che il riferimento all'art. 118, primo e terzo comma, della

Costituzione, non sia giustificazione sufficiente per una norma che

comporta un grave vulnus all'autonomia politica regionale. In

particolare, come la Corte costituzionale ha evidenziato nella

sentenza n. 408 del 1998, la sostituzione dovrebbe essere

circoscritta alle funzioni "di interesse esclusivamente locale",

mentre l'art. 4, comma 5, menzionato, consentirebbe la sostituzione

anche per funzioni diverse, con conseguente violazione degli

artt. 117 e 118 della Costituzione. L'illegittimità della delega si

estenderebbe a tutte quelle disposizioni del decreto legislativo che

toccano materie regionali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione

(con esclusione degli artt. 4-10), spettando in tali materie alla

Regione il compito di individuare quali funzioni, escluse quelle di

interesse esclusivamente locale, debbano per loro natura essere

esercitate a livello regionale, e quali invece vadano svolte per

mezzo di delega.

Il carattere cedevole del decreto impugnato non escluderebbe,

secondo la Regione Veneto, un interesse regionale a ricorrere.

Innanzitutto il decreto legislativo, presupponendo una omissione in

realtà insussistente, sarebbe idoneo a incidere sull'autonomia

politico-rappresentativa della Regione. Inoltre, se il decreto

comportasse, come dovrebbe, una vera e propria attribuzione di

funzioni, la Regione non sarebbe in condizione di rimuoverlo, perché

la riallocazione reale ed efficace delle funzioni presuppone una

disponibilità di risorse ancora mancante.

1.2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o

infondato.

Con una successiva memoria l'Avvocatura dello Stato osserva che

non sussiste, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del

1997, alcun dovere per lo Stato di instaurare il contraddittorio con

le Regioni inadempienti prima di utilizzare il potere sostitutivo,

non essendo, ad esempio, prevista la previa diffida. Quanto alla

violazione dei principi e criteri della delega, per la mancata

differenziazione delle funzioni, la memoria rileva che spetta alla

Regione tener conto della diversità delle situazioni; riguardo alla

mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997, si afferma che

"l'esatta individuazione della provvista finanziaria necessaria per

l'esercizio delle funzioni conferite è operazione assai complessa",

che "deve essere effettuata a Costituzione invariata, tenendo conto

dei principi costituzionali di cui all'art. 81 della Costituzione".

Secondo l'Avvocatura, l'adozione del decreto legislativo sostitutivo

costituisce l'ineludibile adempimento di un obbligo legislativamente

disciplinato e non già una indebita lesione dell'autonomia

costituzionalmente garantita alle Regioni. Né l'art. 49 del decreto

legislativo n. 96 del 1999 violerebbe l'art. 76 della Costituzione,

essendo il decreto legislativo stato adottato in virtù delle

modifiche apportate all'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997,

dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 9 della

legge 8 marzo 1999, n. 50. Infine, le censure rivolte contro la legge

delega sarebbero inammissibili perché formulate in modo generico.

1.3. - Nel giudizio ha depositato, in data 22 ottobre 1999, atto

di intervento la Provincia di Vicenza, sostenendo l'infondatezza

delle questioni. La Provincia, che si ritiene "vittima da anni del

centralismo regionale", sostiene di essere titolare di un interesse

qualificato a intervenire in giudizio per difendere le funzioni che

finalmente lo Stato le ha assegnato con il decreto legislativo

impugnato.

1.4. - La Regione Veneto, in prossimità dell'udienza del

4 aprile 2000, ha depositato una memoria, ribadendo la necessità

che, ai fini dell'adozione del decreto legislativo n. 96 del 1999,

fossero sentite le Regioni inadempienti, e chiedendo alla Corte di

svolgere il controllo di costituzionalità sulla corretta formazione

del decreto legislativo, indipendentemente dall'attestazione,

contenuta nel preambolo del medesimo, secondo la quale tale obbligo

è stato adempiuto.

La Regione si sofferma poi ampiamente sulle censure relative al

mancato trasferimento delle risorse e all'art. 49 del decreto

legislativo n. 96 del 1999, affermando che la legge di delega non

abilitava il Governo a prevedere una decorrenza della disciplina

diversa dalla normale vacatio legis. La memoria infine riafferma la

illegittimità del decreto legislativo n. 96 del 1999 derivante dalla

illegittimità della disposizione di delega, nella parte in cui

questa non si limita a consentire la sostituzione alla Regione nel

compito di trasferire le sole funzioni di interesse esclusivamente

locale (come sarebbe costituzionalmente imposto dall'art. 118 della

Costituzione), ma configura un potere sostitutivo relativo alla

generalità dei compiti che non richiedono l'unitario esercizio a

livello regionale.

1.5. - In prossimità dell'udienza del 4 aprile 2000, la difesa

della Provincia di Vicenza ha depositato una lettera con la quale il

Presidente della stessa rinuncia "al ricorso radicato innanzi alla

Corte costituzionale".

2. - A seguito dell'udienza pubblica del 4 aprile 2000, questa

Corte ha adottato ordinanza istruttoria 18 aprile-3 maggio 2000,

chiedendo al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione di

produrre tutta la documentazione in loro possesso sulla consultazione

della ricorrente.

2.1. - La Regione Veneto, a seguito dell'ordinanza istruttoria,

ha depositato copia del verbale della seduta della Conferenza

Stato-Regioni del 4 marzo 1999, affermando di non essere in grado di

produrre documenti più pertinenti, in quanto lo Stato non ha assolto

in alcun modo all'obbligo di sentirla in vista della emanazione del

decreto legislativo n. 96 del 1999. In tale seduta della Conferenza,

rileva la Regione, il Ministro per gli affari regionali ha informato

le Regioni sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 112

del 1998, senza far cenno dell'uso del potere sostitutivo. Peraltro,

la Conferenza era convocata su un diverso ordine del giorno, e la

Regione Veneto non era presente. L'audizione di una Regione che si

suppone inadempiente non potrebbe comunque - a detta della ricorrente

- essere surrogata da una qualche posizione che essa abbia assunto

nell'ambito di un organo collegiale, anche se non è escluso che,

eventualmente, la Regione venga sentita "in occasione" della riunione

dello stesso organo, visto che la legge n. 59 del 1997 non stabilisce

una forma particolare per il parere regionale. Pur muovendo da questo

presupposto, il verbale prodotto mostra come la Regione non sia stata

sentita in alcun modo.

2.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato

anch'esso copia del verbale della seduta del 4 marzo 1999 della

Conferenza Stato-Regioni e della lettera indirizzata dal Ministro per

gli affari regionali al Presidente della Regione Veneto il 24 marzo

1999.

3. - In prossimità dell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001,

hanno depositato memorie sia la Regione Veneto che l'Avvocatura dello

Stato.

3.1. - La Regione Veneto, riguardo al denunciato vizio formale,

ribadisce di non essere stata sentita: la lettera del Ministro per

gli affari regionali del 24 marzo 1999 si limitava, come già

rilevato, ad affermare l'intenzione del Governo di procedere alla

sostituzione, senza chiedere alcun parere alla Regione.

Riguardo alla censura relativa alla violazione dell'art. 119

della Costituzione, in quanto al conferimento di funzioni non si

accompagnerebbe il trasferimento di risorse, la Regione rileva che

nessuna influenza riveste l'art. 52 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che prevede il

trasferimento di risorse alle Regioni e agli enti locali per lo

svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del

1998, trattandosi di stanziamenti destinati a valere solo per il

futuro e non potendo comunque sanare i vizi del decreto legislativo

n. 96 del 1999. Lo stesso art. 52 della legge n. 388 del 2000 prende

atto del permanere dell'inadempimento statale quanto al trasferimento

delle risorse: a fronte di ciò ribadisce la Regione - era

impossibile pretendere, invece, l'adempimento regionale.

Infine, la memoria riafferma la incostituzionalità della

previsione, nella legge n. 59 del 1997, di un potere sostitutivo

quale quello esercitato col decreto legislativo impugnato, nonché la

possibilità per le Regioni di invocare a parametro, nei giudizi in

via principale, l'art. 76 della Costituzione.

3.2. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria,

sostenendo che l'obbligo, nascente dalla legge n. 59 del 1997, di

sentire la Regione Veneto, inadempiente, prima di adottare il decreto

legislativo sostitutivo, sarebbe stato regolarmente espletato, alla

stregua sia del verbale della seduta del 4 marzo 1999 della

Conferenza Stato-Regioni, sia della lettera indirizzata dal Ministro

per gli affari regionali al Presidente della Regione il 24 marzo

dello stesso anno. Considerato in diritto

1. - La Regione Veneto solleva questione di legittimità

costituzionale del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96

(Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni

amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma

5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3,

76, 115, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione.

Il decreto legislativo indicato, ad avviso della ricorrente, è

viziato nella procedura e nel contenuto, costituendo inoltre un

esercizio abusivo, in assenza dei presupposti, del potere legislativo

delegato al Governo per far fronte all'inerzia di quelle Regioni che

non avessero provveduto ad adottare, nel termine previsto, la "legge

di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli

enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa"

(art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997).

Quanto alla forma, sebbene il preambolo del decreto legislativo

affermi il contrario - affermi cioè essere state "sentite le regioni

inadempienti" -, non si sarebbe proceduto da parte del Governo alla

necessaria acquisizione del parere della Regione Veneto, quale

Regione ritenuta "inadempiente" alla stregua dell'art. 4, comma 5,

prima proposizione, della legge n. 59 del 1997, acquisizione

necessaria sulla base della norma legislativa di delegazione (art. 4,

comma 5, seconda proposizione, della medesima legge n. 59 del 1997)

e, in generale, del principio costituzionale di "leale

collaborazione" dello Stato con le Regioni.

Quanto al contenuto, la Regione ricorrente contesta la scelta del

Governo di adottare, in sostituzione delle Regioni, un testo

normativo unico, contenente soluzioni organizzative uniformi, in

contrasto con le ragioni della differenziazione che deriverebbero

tanto dall'art. 3 della Costituzione quanto dai principi della legge

n. 59 del 1997. L'operatività del decreto legislativo impugnato

(stabilita dal medesimo, all'art. 49, al 1° luglio 1999: norma a sua

volta impugnata per carenza di base giustificativa nella legge di

delegazione) comporterebbe inoltre la violazione dell'autonomia

finanziaria della Regione, e quindi dell'art. 119 della Costituzione,

non essendo stati adottati, al momento, i decreti di trasferimento

delle risorse, previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997.

Dall'assenza, rispetto al tempo in cui sarebbe dovuta avvenire

l'approvazione della legge regionale di ripartizione delle funzioni

conferite, dei decreti ministeriali di individuazione delle risorse,

la Regione ricorrente trae poi motivo per sostenere l'impossibilità

di tale adozione, essendo a sua volta tenuta a rispettare il

principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi delle

funzioni allocate, come previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto

legislativo n. 112 del 1998 e dall'art. 3, comma 3, dello statuto

regionale. A questa impossibilità di legiferare, corrisponderebbe

l'impossibilità di essere considerata inadempiente, venendo così a

mancare il presupposto per l'esercizio del potere governativo di

sostituzione.

Quest'ultimo potere, poi, in mancanza del presupposto

inadempimento della Regione, si tradurrebbe in una sua

delegittimazione, inducendo nella popolazione l'erroneo convincimento

che essa si sia resa responsabile di un grave mancato adempimento nei

confronti degli enti locali, con effetti pregiudizievoli nel rapporto

di rappresentanza politica, comportanti violazione degli artt. 115,

117, 118, 121 e 123 della Costituzione.

Infine e in generale, la Regione ricorrente ritiene

l'incostituzionalità del potere sostitutivo come tale e chiede

pertanto che la Corte costituzionale, con riferimento all'art. 118,

primo e terzo comma, della Costituzione, sollevi di fronte a se

medesima la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

comma 5, della legge n. 59 del 1997 che tale potere prevede.

2. - La questione di legittimità costituzionale è fondata, il

decreto legislativo impugnato non essendo stato adottato

conformemente al procedimento previsto dalla legge di delegazione, il

cui rispetto non è reso facoltativo, e comunque non è indifferente

per la Regione - secondo un argomento prospettato dalla difesa del

Presidente del Consiglio dei ministri - per il fatto che, secondo

l'art. 4, comma 5, seconda proposizione, della legge n. 59 del 1997,

tale decreto ha carattere cedevole, applicandosi nella Regione solo

fino all'entrata in vigore della legge regionale.

La norma delegante stabilisce che l'esercizio del potere

sostitutivo del Governo deve avvenire "sentite le regioni

inadempienti". Ma, alla stregua del materiale probatorio prodotto

dalle parti e di quello acquisito a seguito dell'ordinanza

istruttoria di questa Corte (di cui si dà conto nella narrativa in

fatto), risulta che nessun contatto diretto tra il Governo e la

Regione Veneto è stato dal primo promosso al fine di acquisire il

parere della seconda circa l'attivazione del potere sostitutivo

previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997. Nella

seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 4 marzo 1999,

il Ministro per gli affari regionali, dopo aver ricordato l'obbligo

del Governo di far uso dei poteri sostitutivi conferitigli, nel caso

di inerzia regionale, affermò ritenersi "opportuno continuare a

lavorare in collaborazione con le Regioni" aventi "ancora le leggi di

attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 in discussione nei

rispettivi Consigli, al fine di raggiungere l'obiettivo della loro

approvazione entro il ... termine" previsto, aggiungendo un invito ai

Presidenti delle Regioni a sollecitare i rispettivi Consigli

regionali affinché le leggi in questione potessero essere approvate

tempestivamente. Il Presidente della Regione Puglia, dal canto suo,

dichiarò in quella occasione di ritenere che le Regioni potevano

senz'altro "presentare" le leggi di attuazione del decreto

legislativo n. 112 del 1998 nel termine prescritto, senza necessità

di slittamenti, e tutto finì lì. Successivamente, in una missiva in

data 24 marzo 1999, il Ministro per gli affari regionali, dopo avere

rinnovato l'invito alle Regioni ad approvare le leggi di loro

competenza, ricordava al Presidente della Regione Veneto il compito

del Governo di intervenire in via sostitutiva, nel caso di mancata

approvazione nei termini delle leggi regionali, concludendo che

"l'intervento di carattere sostitutivo che sarà necessario nei

confronti delle Regioni che non hanno ottemperato al compito di

trasferire agli enti locali le funzioni non "unitarie", risponde alla

esigenza di garantire l'effettivo concorso di tutte le autonomie

locali alla riorganizzazione della amministrazione centrale e

periferica".

Nessun altro contatto risultando, relativamente alla vicenda

della "puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate

agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione" con

riferimento alle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112

del 1998, il decreto legislativo impugnato deve ritenersi adottato

dal Governo in assenza della necessaria procedura rivolta a

consentire alla Regione Veneto di esprimere la propria posizione

circa l'adottanda misura sostitutiva da parte del Governo nei suoi

confronti.

Nell'accogliere per l'anzidetto motivo il ricorso della Regione

Veneto, non è necessario prendere posizione circa gli aspetti

formali e sostanziali dei contatti che dovevano essere intrattenuti

dal Governo con le Regioni inadempienti, affinché possa dirsi che

queste ultime siano state "sentite", alla stregua dell'art. 4, comma

5, seconda proposizione, della legge n. 59 del 1997. Basta rilevare

l'inesistenza, nella specie, di qualunque elemento dal quale si possa

indurre l'esistenza di una previa qualsivoglia procedura, rivolta a

sollecitare la Regione ricorrente a manifestare la propria posizione

circa un prospettato, successivo intervento sostitutivo del Governo.

La ricordata dichiarazione del Ministro per gli affari regionali alla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano altro non è, infatti, che una

informativa di carattere generico circa i poteri e gli obblighi

reciproci dello Stato e delle Regioni, mentre la missiva indirizzata

al Presidente della Regione Veneto, a sua volta, non è altro che un

unilaterale preannuncio, nei confronti in genere delle Regioni

inadempienti, dell'imminente intervento sostitutivo del Governo e

delle sue ragioni giustificative.

3. - La dichiarazione d'incostituzionalità del decreto

legislativo n. 96 del 1999, per violazione nei confronti della

Regione Veneto della norma di delegazione contenuta nell'art. 4,

comma 5, seconda proposizione, della legge n. 59 del 1997, e quindi

per violazione dell'art. 76 della Costituzione, assorbe ogni altro

profilo d'incostituzionalità dedotto dalla ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo

30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la

ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a

norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella

parte in cui si applica alla Regione Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:2001:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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