Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/04/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo

comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di

previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto),

promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal Tribunale di Bari

sul ricorso proposto dall'INPS contro Difino Chiara, iscritta al n.

427 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore

Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia in materia previdenziale

promossa a seguito del rigetto della domanda, proposta in via

amministrativa, di erogazione della pensione di riversibilità del

defunto marito, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del

lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889

(Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi

di trasporto) in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della

Costituzione.

Osserva il Tribunale che nel caso in esame la domanda era stata

respinta in quanto il matrimonio, contratto dal marito dopo il

collocamento in pensione ed in età superiore ai settantadue anni,

era durato meno di due anni. Ora la norma impugnata, analogamente ad

altre già colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale

(il rimettente richiama la sentenza n. 189 del 1991 di questa Corte),

appare in contrasto con gli invocati parametri, poiché è priva di

ragionevole giustificazione, costituisce una remora alla formazione

di un nucleo familiare e nega quella garanzia di assistenza che si

ottiene grazie all'istituto della pensione di riversibilità.

In ordine al requisito della rilevanza, il giudice a quo precisa

che dall'eventuale accoglimento della presente questione deriverebbe

anche l'accoglimento della domanda di pensione avanzata dalla

ricorrente.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, osservando che la

sollevata questione trova un precedente del tutto analogo nella

citata sentenza n. 189 del 1991 e rimettendosi, pertanto, alla

decisione che si vorrà adottare in questa sede. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art 21, primo

comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di

previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) in

riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione. La norma è

stata impugnata in quanto preclude la concessione della pensione di

riversibilità in favore del coniuge allorquando il matrimonio,

contratto dal pensionato in età superiore ai settantadue anni, sia

durato meno di due anni.

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata, dettata per il regime previdenziale degli

addetti ai pubblici servizi di trasporto, è di contenuto

sostanzialmente analogo a diverse altre, già colpite da precedenti

declaratorie di illegittimità costituzionale (v., fra le altre, le

sentenze n. 1 del 1992, n. 450 del 1991, n. 189 del 1991, n. 123 del

1990 e n. 587 del 1988). Nelle pronunce ora richiamate questa Corte

ha ravvisato l'intrinseca irrazionalità di norme che - facendo

derivare effetti giuridici negativi dall'età dello sposo pensionato

e dalla breve durata del vincolo coniugale - incidevano

indirettamente sulla libertà matrimoniale, cui si collegano valori

di rilevanza costituzionale; osservandosi d'altra parte che i mutati

costumi sociali mostrano di frequente la tendenza di persone non più

giovani a contrarre matrimonio.

A queste osservazioni può aggiungersi che anche la norma oggi in

esame, analogamente a quelle già espunte dal sistema, crea

un'irragionevole discriminazione, in presenza di matrimoni ugualmente

validi, sulla base di elementi estranei all'essenza e ai fini del

vincolo coniugale, quali l'età avanzata del contraente e la durata

del matrimonio.

Deriverebbe così una sorta di efficacia limitata del matrimonio,

non ricollegandosi ad esso i normali diritti di natura previdenziale,

come appunto la pensione di riversibilità. Tale conclusione è

evidentemente irrazionale sì da tradursi in una lesione dell'art. 3

della Costituzione.

Ogni altro profilo di denunziata incostituzionalità rimane,

pertanto, assorbito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 21, primo comma,

n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di

previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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