Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a),

della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in

materia di beni culturali, ambientali e paesistici), promossi con due

ordinanze del 5 giugno e del 16 ottobre 1992 emesse dal Pretore di

Cuneo nei procedimenti penali a carico di Costantino Ferrero e Pietro

Franco e di Lucia Bodino ed altri, rispettivamente iscritte ai nn.

656 del registro ordinanze 1992 e 2 del registro ordinanze 1993 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Costantino

Ferrero e Pietro Franco - imputati dei reati previsti e puniti agli

artt. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985, 20 della legge n.

47 del 1985 e 734 del codice penale in relazione all'art. 7 della

legge n. 1497 del 1939, per avere costruito un manufatto a distanza

di circa 120 metri dalla sponda sinistra idrografica del torrente

Gesso, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la

prescritta autorizzazione regionale - il Pretore di Cuneo, con

ordinanza emessa il 5 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del

Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali,

ambientali e paesistici).

Il Pretore osserva che, secondo l'art. 82, quinto comma, lettera

c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del

decreto-legge n. 312 del 1985, sono sottoposti al vincolo

paesaggistico, previsto dalla legge n. 1497 del 1939, "i fiumi, i

torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo

unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,

approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o

piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", mentre il

successivo sesto comma, anch'esso aggiunto dall'art. 1 del

decreto-legge n. 312 del 1985, stabilisce che il vincolo

paesaggistico ex lege non si estende alle zone urbane in senso

stretto, anche se astrattamente rientranti nelle previsioni generali

del quinto comma. Per zone urbane si devono intendere - oltre ai

centri edificati perimetrati e alle zone non ancora edificate, ma

destinate ad espansione edilizia, perché comprese in un piano

pluriennale di attuazione del piano regolatore generale - le zone A e

B dei piani regolatori generali, la cui tipologia è stata definita

con il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968. In

base a tale disposizione, la zona A comprende il centro storico; la

zona B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,

purché rispondenti a requisiti minimi di densità, fissati nello

stesso decreto, dovendo la superficie coperta degli edifici esistenti

non essere inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria

della zona e la densità territoriale essere superiore ad 1,5 mc/mq.

Il giudice a quo ritiene che la norma di legge regionale impugnata

estenda, in difformità rispetto alla disciplina statale, gli ambiti

territoriali non sottoposti al vincolo paesaggistico, essendo ad esso

sottratti, oltre alle zone A e B, anche le zone ad esse assimilate, e

cioè i centri edificati, i nuclei minori, le aree sia residenziali

che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e quelle di

completamento.

Il Pretore motiva la rilevanza della questione, osservando che la

zona nella quale gli imputati hanno realizzato la costruzione è

qualificata dal vigente piano regolatore generale come area di

completamento, come tale compromessa da insediamenti produttivi già

esistenti (in misura pari ad un ottavo della superficie fondiaria

della zona), ma ancora suscettibile di nuove edificazioni ad

integrazioni degli stessi. Essa, pertanto, in base alla legge

regionale che assimila alle zone A e B anche quelle produttive di

completamento, non sarebbe soggetta al vincolo paesaggistico, che

sussiste invece secondo la legge statale, la quale non comprende le

aree destinate all'espansione ed al completamento degli insediamenti

produttivi e industriali tra quelle incluse nella zona B del decreto

ministeriale 2 aprile 1968.

Poiché in base all'art. 2 della legge di conversione n. 431 del

1985 le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 312

del 1985 costituiscono norme fondamentali di riforma

economico-sociale della Repubblica, l'art. 11, lettera a), della

legge regionale del Piemonte n. 20 del 1989 sarebbe in contrasto con

l'art. 117 della Costituzione, in quanto ridefinisce, restringendolo,

il campo di applicazione del vincolo paesaggistico disposto dalla

legge statale.

La disposizione denunciata violerebbe anche, ad avviso del Pretore

di Cuneo, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, incidendo sul

precetto penale contenuto nell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312

del 1985, in quanto considera lecita un'attività penalmente

sanzionata dalla normativa statale.

2. - Identica questione è stata sollevata dal Pretore di Cuneo

con ordinanza emessa il 16 ottobre 1992, nel corso di un procedimento

penale a carico di Lucia Bodino ed altri, imputati dei reati di cui

agli artt. 113 del codice penale e 1-sexies del decreto-legge n. 312

del 1985 e 734 del codice penale.

Anche in questo caso il manufatto era stato edificato ad una

distanza inferiore a 150 metri dalla sponda idrografica di un corso

d'acqua, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, ma in una zona

denominata nel piano regolatore generale del Comune di Vernante

"antico nucleo abitativo", quindi sottratta, secondo l'art. 11,

lettera a), della legge regionale Piemonte n. 20 del 1989, ma non

secondo l'art. 82, sesto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, al

vincolo paesaggistico.

3. - Nei due giudizi è intervenuto il Presidente della Giunta

della Regione Piemonte, che ha concluso per l'infondatezza della

questione, ritenendo la disposizione denunciata conforme alla

normativa statale ed ai precetti costituzionali.

La Regione Piemonte ha successivamente depositato una memoria,

osservando che l'impianto complessivo della legge regionale n. 20 del

1989 è volto a salvaguardare e promuovere la valorizzazione dei beni

culturali e paesistici, nell'esercizio delle funzioni trasferite e

delegate dallo Stato.

In particolare l'art. 11, lettera a), della legge regionale n. 20

del 1989 tenderebbe a raccordare le previsioni della legge statale

alle situazioni determinate in Piemonte dalla legge regionale 5

dicembre 1977, n. 56, sulla tutela e sull'uso del suolo, che aveva

dato alle aree da inserire nei piani regolatori definizioni non

corrispondenti a quelle delineate nel decreto ministeriale 2 aprile

1968, sicché rimanevano incluse nelle categorie sottoposte al

vincolo paesaggistico zone che di fatto possedevano caratteristiche

analoghe a quelle delle zone A e B, come individuate dallo stesso

decreto ministeriale.

La Regione ritiene inoltre che la disposizione sottoposta a

giudizio di legittimità costituzionale terrebbe conto delle

specifiche condizioni delle tradizioni insediative piemontesi,

considerando, accanto alle zone residenziali, anche quelle produttive

a capacità insediativa esaurita o residua, che fanno parte del

tessuto urbano. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte

all'esame della Corte concernono la determinazione degli ambiti

territoriali non sottoposti a vincolo paesaggistico, secondo la

disciplina dell'art. 11, lettera a), della legge della Regione

Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, che detta norme in materia di beni

culturali, ambientali e paesistici.

La norma denunciata prevede che il vincolo disposto per le

categorie di beni indicati dall'art. 82, quinto comma, del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312

del 1985 (tra i quali le sponde dei corsi d'acqua per una fascia di

150 metri ciascuna), non si applica, in conformità a quanto prevede

la legge statale, nelle zone territoriali interessate da agglomerati

urbani storici o che siano già parzialmente edificate (zone A e B

previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.

1444), nonché - limitatamente alle parti comprese nei piani

pluriennali di attuazione - nelle altre zone, come delimitate negli

strumenti urbanistici, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti,

nel perimetro del centro abitato. La stessa disposizione prevede

inoltre che il vincolo non si applica anche "nelle zone assimilate

alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei

centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residuali che

produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di

completamento così definite nei Piani Regolatori approvati ai sensi

del titolo 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e

successive modifiche ed integrazioni".

Ad avviso del Pretore di Cuneo l'estensione della sottrazione al

vincolo paesistico, disposta dalla norma regionale denunciata,

contrasterebbe con gli artt. 117 e 25 della Costituzione, perché

comporta una disciplina difforme dai principi fondamentali della

legislazione statale, che munisce le zone sottoposte a vincolo di una

particolare tutela anche penale (artt. 1-sexies del decreto-legge n.

312 del 1985 e 20, lettera c, della legge n. 47 del 1985).

2. - I due giudizi, avendo ad oggetto la stessa disposizione

legislativa e prospettando identiche questioni, vanno riuniti per

essere decisi con unica sentenza.

3. - Le questioni sono fondate.

L'art. 11, lettera a), della legge della Regione Piemonte n. 20

del 1989, adottata nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo

Stato con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e di quelle delegate

dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, muta sostanzialmente,

estendendolo, l'ambito territoriale delle zone di particolare

interesse ambientale sottratte al vincolo paesaggistico previsto

dalla legge n. 1497 del 1939, delimitato dall'art. 82, sesto comma,

del d.P.R. n. 616 del 1977. Difatti la disposizione censurata, nella

parte in cui assimila alle zone territoriali sottratte al vincolo in

conformità alla definizione del legislatore statale altre a diverse

zone che non presentano necessariamente le medesime caratteristiche o

che sono poste al di fuori dei centri edificati perimetrati, limita

la tutela paesistica ed ambientale disposta dal legislatore statale

con norme dotate di particolare forza vincolante nei confronti della

legislazione regionale, in quanto qualificate come norme fondamentali

di riforma economico-sociale (art. 2 della legge n. 431 del 1985), ed

alle quali è da riconoscere tale natura. La diversa determinazione

operata dal legislatore regionale si pone quindi in contrasto con

l'art. 117 della Costituzione.

Deve essere pertanto dichiarata, con riferimento a tale parametro

di giudizio, rimanendo assorbito ogni altro profilo, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del

Piemonte n. 20 del 1989, nella parte in cui prevede che non si

applica il vincolo posto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.

431 "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile

1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle

aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita

o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani

Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5

dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile

1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e

paesistici), limitatamente all'inciso: "nelle zone assimilate alle

zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri

edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che

produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di

completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi

del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e

successive modificazioni ed integrazioni".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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