Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/03/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 5legge 108/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in

materia di sostegno dell'occupazione), convertito nella legge 1°

giugno 1991, n. 169, promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992

dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.

3M Italia e l'I.N.P.S. ed altri, iscritta al n. 319 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. 3M Italia e

dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Federico Sorrentino per la s.p.a. 3M Italia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dalla S.p.a. 3M

Italia contro l'INPS per far accertare di non essere soggetta

all'onere contributivo previsto dall'art. 5, comma 5, del d.-l. 29

marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, in

conseguenza del prepensionamento di undici suoi dipendenti, il Pretore di Milano, con ordinanza del 5 marzo 1992, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto citato,

nella parte i cui subordina il beneficio dell'esonero delle imprese

dagli oneri contributivi connessi al prepensionamento di dipendenti

(con accollo integrale a carico della Cassa integrazione guadagni)

non solo alla presentazione della domanda dell'azienda al Ministero

del lavoro entro il 28 febbraio 1989, ma altresì alla condizione di

"giacenza" della domanda presso il CIPI entro la stessa data. Nella

specie la domanda, presentata al Ministero del lavoro il 7 dicembre

1988, alla data del 28 febbraio 1989 non risultava ancora trasmessa

al CIPI.

Ad avviso del giudice remittente la norma impugnata viola il

principio di eguaglianza e il principio di imparzialità della

pubblica amministrazione in quanto fa dipendere il ripristino dello

sgravio contributivo previsto dalla legislazione precedente, oltre

che da una tempestiva domanda dell'impresa al Ministero del lavoro,

da una condizione ulteriore, il cui adempimento è nella

disponibilità esclusiva del competente ufficio di detto Ministero,

il quale deve curare la trasmissione della domanda e dell'allegata

documentazione alla segreteria del CIPI presso il Ministero del

bilancio.

S

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS, il

quale, premesso di non conoscere la ratio della condizione in esame,

conclude allo stato per l'infondatezza della questione.

Si è pure costituita la parte privata chiedendo che la questione

sia dichiarata fondata. Nell'atto di costituzione e in una memoria

aggiunta è ampiamente sviluppato l'argomento dell'irragionevolezza

della condizione contestata. Secondo la società attrice, la norma

impugnata non può spiegarsi se non con l'intento di alleggerire il

più possibile il peso dei prepensionamenti sul pubblico erario; ma

tale obiettivo deve essere perseguito con mezzi ragionevoli e

conformi ai precetti costituzionali. Considerato in diritto

1. - Dal Pretore di Milano è sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito

nella legge 1° giugno 1991, n. 169, nella parte in cui subordina il

beneficio dell'esonero delle imprese dagli oneri contributivi

previsti dal successivo comma 5, in connessione al prepensionamento

di dipendenti, non solo alla presentazione della domanda al Ministero

del lavoro entro il 28 febbraio 1989, ma altresì alla condizione di

"giacenza" della domanda presso il CIPI entro la medesima data.

2. - La questione è fondata.

Il giudice remittente interpreta la disposizione impugnata nel

senso che la domanda di prepensionamento non solo deve essere

presentata dall'azienda al Ministero del lavoro entro il 28 febbraio

1989, ma deve anche, entro la stessa data, essere trasmessa al CIPI

(Comitato interministeriale per il coordinamento della politica

industriale) presso il Ministero del bilancio, corredata della

proposta di accertamento prevista dall'art. 2, quinto comma, della

legge 12 agosto 1977, n. 675. Così interpretata, la norma viola il

principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) perché fa

dipendere il diritto delle aziende allo sgravio contributivo dalla

maggiore o minore sollecitudine con cui l'ufficio competente del

Ministero del lavoro prende in esame le singole domande di

prepensionamento e dalla maggiore o minore durata dei tempi tecnici

occorrenti per formulare la proposta che deve accompagnare la

trasmissione della domanda al CIPI. Più volte questa Corte ha

ravvisato una irragionevole disparità di trattamento in norme che

subordinavano l'applicazione di un beneficio alla condizione

dell'espletamento di una procedura amministrativa entro un certo

termine (sentenze nn. 85 del 1965 e 121 del 1967).

3. - La norma impugnata potrebbe essere messa in armonia con

l'art. 3 della Costituzione in via di interpretazione se fosse

consentito intendere la frase "giacenti presso il CIPI" non nel senso

(ritenuto dal giudice a quo) di "(già) trasmesse al CIPI", bensì

nel senso di "non (ancora) definite dal CIPI", concetto,

quest'ultimo, includente sia le domande di prepensionamento non

ancora trasmesse al CIPI entro il 28 febbraio 1989, sia quelle già

trasmesse, ma non ancora decise a tale data. Siffatta

interpretazione, sebbene di per sé conforme all'accezione del

termine "giacenza" (di una pratica) nel linguaggio burocratico,

toglierebbe però al requisito in esame ogni significato normativo,

finendo col leggere la disposizione impugnata - contenuta in un

decreto convertito in legge dopo essere stato reiterato undici volte

- nei termini in cui era formulata nei primi sei decreti della serie

(iniziata dal d.-l. 1° aprile 1989, n. 119), i quali si limitavano a

richiedere la presentazione delle domande di prepensionamento entro

il 28 febbraio 1989, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.-l. 11

gennaio 1989, n. 5 (non convertito).

La nuova formulazione adottata dall'art. 4, comma 2, del d.-l. 24

aprile 1990, n. 82 (non convertito) e ripetuta nell'art. 5, comma 2,

del d.-l. n. 108 del 1991 (convertito), ha tradito l'intenzione del

legislatore, che non era quella di restringere la cerchia delle

aziende beneficiarie, ma soltanto di precisare (superfluamente) che

le domande presentate in data anteriore al 1° marzo 1989, ai fini

dell'art. 5, comma 1, del decaduto d.-l. n. 5 del 1989, rimanevano

valide anche se alla data del 28 febbraio 1989 non fosse ancora

intervenuta una deliberazione positiva del CIPI ai sensi dell'art. 2,

quinto comma, della legge n. 675 del 1977, indipendentemente dalla

circostanza che entro tale data fossero già state o no trasmesse

alla segreteria del CIPI con la proposta del Ministro del lavoro.

Tale intenzione non è ricostruibile dall'interprete in termini

compatibili col tenore letterale della disposizione, e pertanto si

deve far luogo - alla stregua dell'interpretazione rigorosa accolta

dal giudice a quo - a una dichiarazione di illegittimità

costituzionale che espunga dalla norma l'elemento di irrazionalità

da cui è oggettivamente inficiata.

4. - Resta assorbito l'altro motivo di impugnazione riferito

all'art. 97 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del

d.-l. 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di

sostegno dell'occupazione), convertito nella legge 1° giugno 1991, n.

169, nella parte in cui subordina lo sgravio dell'impresa dal

contributo all'INPS, previsto dal successivo comma 5, oltre che alla

presentazione della domanda di pensionamento anticipato entro il 28

febbraio 1989, anche alla condizione della giacenza della domanda

presso il CIPI alla medesima data.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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