Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1980 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo

comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di

locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili

destinati ad uso di albergo, pensione e locanda), promosso con

ordinanza emessa il 6 maggio 1977 dal tribunale di Padova, nel

procedimento civile vertente tra Tomea Giovanni ed altra e Cavallini

Gastone, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 25 gennaio 1978.

Visti l'atto di costituzione di Tomea Giovanni ed altra e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 6 maggio 1977 nel procedimento civile, in

grado di appello, vertente tra Tomea Giovanni ed altra e Cavallini

Gastone, ed avente ad oggetto l'applicabilità o meno della proroga

prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, ad un

rapporto di locazione con scadenza contrattuale al 31 maggio 1974, il

tribunale di Padova ha sollevato d'ufficio, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di detta norma, "per aver

concesso la proroga ai soli contratti di locazione già prorogati con

il decreto legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4

agosto 1973, n. 495, e non anche ai contratti, concernenti situazioni

identiche a quelle considerate dal decreto legge 24 luglio 1973, n.

426, che venissero a scadere entro il periodo di proroga previsto dalla

legge 22 dicembre 1973, n. 841".

Osserva il tribunale di Padova che al contratto di locazione di

immobile urbano portato al suo esame, avente durata novennale con

scadenza contrattuale al 31 maggio 1974, non poteva applicarsi il primo

comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella

legge 4 agosto 1973, n. 495, con il quale si disponeva la proroga dei

contratti di locazione sino alla data del 31 gennaio 1974, in quanto la

scadenza naturale del contratto in parola era fissata a una data

successiva. Né poteva conseguentemente applicarsi l'art. 1 della

successiva legge 22 dicembre 1973, n. 841, atteso che questa, come

chiaramente emerge dalla sua espressione letterale, disponeva la

ulteriore proroga, fino al 30 giugno 1974, dei soli contratti di

locazione che erano stati "già prorogati" con il citato d.l. n. 426

del 1973, e non anche dei contratti che, pur essendo "in corso" alla

data di entrata in vigore del ripetuto decreto legge, o della stessa

legge n. 841 del 1973, non avevano beneficiato della proroga anzidetta.

Né può condividersi, secondo il giudice a quo, la diversa

interpretazione data all'art. 1 della legge n. 841 del 1973 dal pretore

di Padova, con la sentenza appellata, secondo la quale "l'infelice

espressione" usata dal legislatore (contratti "già prorogati") andava

rettamente intesa - per evitare un inspiegabile e immotivato vuoto nel

continuum delle proroghe legali ed essere così immune da vizio di

incostituzionalità ex art. 3 della Costituzione - nel senso che la

proroga fosse concessa, oltre che ai contratti "già prorogati", anche

ai contratti per i quali il conduttore fosse in possesso dei requisiti

previsti dallo stesso d.l. n. 426 del 1973 per ottenerne la proroga

(reddito complessivo netto non superiore ai 4 milioni di lire). Il

raffronto tra l'espressione adoperata nell'art. 1 della legge n. 841

del 1973, e quelle corrispondenti contenute negli altri testi

legislativi, precedenti e successivi, appalesa in maniera evidente la

diversa volontà del legislatore, diretta talora a concedere una

ulteriore proroga ("sono ulteriormente prorogati") a contratti che già

ne avevano beneficiato in precedenza, ed altre volte, invece, a

concederla a tutti quelli "in corso", che riguardassero determinate

categorie di conduttori, avessero o no beneficiato di precedenti

proroghe.

Ritenendo, pertanto, che la norma denunciata non possa essere

interpretata in modo diverso da quello risultante dalla sua letterale

espressione, il tribunale di Padova ne ha denunciato l'illegittimità

costituzionale, in quanto non è dato spiegare perché il legislatore

si sia preoccupato di accordare la proroga soltanto ai contratti già

prorogati con il d.l. n. 426 del 1973, e non anche a quelli che, pur

riguardando situazioni soggettivamente ed oggettivamente identiche a

quelle considerate nel d.l. n. 426 del 1973, sarebbero venuti a scadere

entro il periodo di proroga previsto dalla legge n. 841 del 1973.

Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della proposta

questione, rilevando che l'unica interpretazione corretta della norma

denunciata, siccome conforme ai principi fissati dalla Costituzione, è

quella data dal pretore di Padova con l'appellata sentenza. A non

diversa conclusione di infondatezza, secondo l'Avvocatura dello Stato,

si perviene anche seguendo l'interpretazione data dal giudice a quo, in

quanto l'ipotizzata esclusione dalla proroga di contratti non prorogati

da precedenti leggi, non confliggerebbe con il principio di

eguaglianza, una volta che il legislatore, nella sua discrezionalità,

avesse ritenuto di non ricomprendere nella proroga i contratti "non

prorogati" e scadenti, in base ad una espressa previsione contrattuale,

nel periodo in questione.

Nel giudizio si sono costituiti anche gli appellanti Tomea Giovanni

e Seresin Luigina, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano

Salmazo e Achille Pietrantoni, i quali hanno concluso per

l'infondatezza della questione, sostenendo che con la legge n. 841 del

1973 il legislatore ha inteso prendere in considerazione soltanto i

contratti prorogati con il d.l. n. 426 del 1973, spostandone la

scadenza, in origine stabilita al 31 gennaio 1974, al 30 giugno dello

stesso anno. Il legislatore avrebbe potuto prendere in considerazione

anche gli altri contratti con scadenza successiva al 31 gennaio 1974,

ma ciò non ha fatto, e a nulla rileva stabilire se siasi trattato di

precisa scelta legislativa o di mera dimenticanza, dal momento che

nella differenziazione venutasi a creare non sussiste violazione di

principi costituzionali. Considerato in diritto :

1. Con l'ordinanza del tribunale di Padova la Corte è chiamata ad

accertare se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione - l'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n.

841, nella parte in cui avrebbe disposto la proroga fino al 30 giugno

1974 soltanto dei contratti di locazione di immobili urbani "già

prorogati" fino al 31 gennaio 1974 con il d.l. 24 luglio 1973, n. 426,

convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, e non anche dei contratti -

concernenti situazioni soggettivamente ed oggettivamente identiche a

quelle considerate dal d.l. n. 426 del 1973 - che venissero a scadere

dopo la data del 31 gennaio 1974 ed entro il periodo di proroga

previsto dalla denunciata norma.

2. L'ordinanza è stata emessa anteriormente all'entrata in vigore

(30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato

nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani. Peraltro, la Corte

rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge, ai giudizi

in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad ogni effetto

le norme precedenti, come quella denunciata, sulla quale, quindi,

ritiene di portare il suo esame, senza richiedere al giudice a quo

conferma della rilevanza della sollevata questione.

3. La Corte, disattendendo la opposta interpretazione, cui si

richiamano, come accennato in narrativa, sia l'Avvocatura dello Stato

che la parte privata, si attiene alla lettura della impugnata norma,

quale motivatamente proposta, con il sostegno dei comuni canoni

ermeneutici, nella ordinanza di rimessione. Ad essa conforta tanto il

significato proprio delle espressioni adoperate, quanto l'uso che il

legislatore ne ha fatto nei vari provvedimenti emanati in materia. Di

particolare rilievo, in proposito, la contrapposizione che è dato

riscontrare tra l'analoga dizione ("i contratti... già prorogati a

norma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, sono

ulteriormente prorogati fino alla data del 31 dicembre 1974") adoperata

nell'art. 1, comma primo, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236,

immediatamente successivo alla norma impugnata, e quella ad essa

sostituita in sede di conversione di tale decreto legge con la legge 12

agosto 1974, n. 351, ("i contratti in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge, sono prorogati fino alla data del 30

giugno 1975"). Non si tratta, evidentemente, di espressioni

equipollenti, e non può, dunque, ritenersi che la denunciata norma,

con il riferirsi ai contratti "già prorogati" con il d.l. n. 426 del

1973, comprenda anche quelli "in corso", che per identità di

situazioni avrebbero potuto essere prorogati per effetto dello stesso

decreto, ma che in fatto non lo erano stati, essendo la loro scadenza

posteriore al dies ad quem della disposta proroga.

4. La questione è fondata.

La norma denunciata comporta, nell'accolta interpretazione, una

diversità di disciplina, nei sensi sopra indicati, a giustificar la

quale non vale far appello alla discrezionalità del legislatore. Ben

vero che, sempre in materia di proroga dei contratti di locazione di

immobili urbani, in una questione sotto alcuni aspetti similare la

Corte ha ritenuto che il legislatore avesse operato non

irrazionalmente, nell'ambito della sua discrezionalità. Infatti, con

la sentenza n. 4 del 1976, nella quale si richiamavano anche le

precedenti n. 132 del 1972 e n. 29 dei 1975, venne dichiarata non

fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma secondo, della

legge 26 novembre 1969, n. 833, e dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre

1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034),

denunciati, nel loro combinato contesto, in riferimento al precetto

costituzionale dell'eguaglianza, per aver prorogato i contratti di

locazione "in corso" alla data (1 dicembre 1969) di entrata in vigore

della legge n. 833 del 1969, escludendo dal regime di proroga i

contratti stipulati successivamente a tale data e "in corso" al momento

dell'entrata in vigore del sopravvenuto d.l. n. 745 del 1970. Ma in

quell'occasione la Corte considerò che il legislatore si era a ciò

determinato, ritenendo che la congiuntura economica a lui sottoposta

consentisse, in materia di locazioni, una risposta articolata,

tradottasi, per un verso, nel prolungamento di durata della proroga per

i contratti che a questa già fossero soggetti per effetto della legge

n. 833 del 1969, e, per altro verso, nel mantenimento del regime libero

per le locazioni stipulate successivamente all'entrata in vigore della

predetta legge.

Invece, nella questione che viene adesso all'esame della Corte (e

che non concerne, oltre tutto, contratti stipulati in epoche diverse,

bensì contratti stipulati tutti prima dell'entrata in vigore del d.l.

n. 426 del 1973, ma con scadenze diverse), non è dato desumere, né

dai lavori parlamentari, né dalla stessa mens legis, alcun argomento a

sostegno della esposta diversità di regime. Ché anzi la norma, come

ben sottolinea il giudice a quo, esplicitamente enuncia il proposito

del legislatore di pervenire entro breve termine ad una "disciplina

organica delle locazioni", a ciò preordinando il perdurare, nel

frattempo "e comunque non oltre il 30 giugno 1974", del regime

vincolistico in atto. Se in tale prospettiva agevolmente si colloca la

proroga dei contratti di locazione in favore dei conduttori con reddito

annuo fino a quattro milioni di lire, allo scopo di far coincidere il

venir meno del vecchio regime con il subentrare della imminente (nel

disegno del legislatore) nuova disciplina, palesemente irrazionale, per

converso, appare la limitazione della proroga stessa ai soli contratti

già prorogati fino al 31 gennaio 1974 per effetto del precedente d.l.

n. 426 del 1973, restandone esclusi quelli che, pur sussistendo i

medesimi presupposti ed essendo egualmente in corso alla data di

entrata in vigore del ripetuto decreto, nella proroga da quest'ultimo

concessa non erano rientrati unicamente perché in scadenza dopo la

indicata data del 31 gennaio 1974. Si configura così una indubbia

disparità di trattamento tra i conduttori beneficiari e della

precedente e dell'ulteriore proroga, e i conduttori che, pur versando

nelle medesime condizioni, dal beneficio della proroga disposta

dall'art. 1 della legge n. 841 del 1973 rimangono esclusi per motivi

puramente temporali, dovendo perciò attendere la instauranda

disciplina organica in una posizione ingiustificatamente diversa. Viene

con ciò ad essere vulnerato il principio di eguaglianza, dalla cui

osservanza, nell'ambito del regime vincolistico, ovviamente non

dispensano i riconosciuti caratteri di straordinarietà e temporaneità

della relativa normativa.

Per le suesposte ragioni va dichiarata la illegittimità, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, primo comma,

della legge n. 841 del 1973, nella parte in cui non assoggetta alla

medesima proroga ivi prevista per i contratti di locazione e di

sublocazione di immobili urbani già prorogati con il d.l. n. 426 del

1973, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso

alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma non prorogati per

suo effetto in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio

1974.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di

locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili

destinati ad uso di albergo, pensione e locanda), nella parte in cui

non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti già

prorogati con il decreto legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella

legge 4 agosto 1973, n. 495, i contratti aventi gli stessi requisiti ed

egualmente in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma

non prorogati per suo effetto in ragione della loro scadenza successiva

al 31 gennaio 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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