Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito

dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli

artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per

il riconoscimento della obiezione di coscienza), promosso con

ordinanza emessa il 18 dicembre 1996 dal tribunale militare di La

Spezia nel procedimento penale a carico di Vettraino Raffaello,

iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel dibattimento del processo penale a carico di persona

imputata del reato di rifiuto "totale" del servizio militare,

previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972,

n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza),

come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695

(Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,

recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), il

tribunale militare di La Spezia ha sollevato, con ordinanza del 18

dicembre 1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,

settimo comma, della citata legge n. 772 del 1972, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

2. - Nell'ordinanza il giudice a quo premette, in fatto, le vicende

dedotte nel processo principale, rilevanti ai fini della questione.

In particolare, riferisce in ordine all'avvenuta acquisizione di

documentazione probatoria, richiesta dal pubblico ministero e dalla

difesa, dalla quale risulta, in ordine cronologico: a) il rigetto di

una prima domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza (8

novembre 1994); b) il rifiuto di assumere il servizio militare di

leva (5 dicembre 1994); c) successivamente alla commissione del

reato, la (ri-)presentazione di domanda di ammissione a un servizio

sostitutivo civile (15 dicembre 1994); d) il collocamento

dell'interessato in congedo assoluto per riforma, a seguito di

accertamenti medici che hanno stabilito l'inidoneità fisica

dell'interessato a svolgere il servizio (3 maggio 1995); e) la

presentazione di ulteriore istanza rivolta al Ministro per la difesa,

in vista del riconoscimento dello status di obiettore di coscienza

(14 novembre 1996).

Quindi, raccogliendo un'eccezione proposta in via subordinata dalla

difesa dell'imputato, il tribunale solleva la questione di

costituzionalità nei termini esposti in prosieguo; non accoglie,

invece, le richieste di assoluzione per insussistenza del fatto,

ovvero di applicazione, secondo criteri di analogia in bonam partem,

della speciale causa estintiva stabilita dall'art. 8, settimo comma,

della legge n. 772 del 1972, entrambe prospettate dalla difesa: non

la prima, perché l'inidoneità fisica non potrebbe far venir meno

l'illecito, essendo necessario, anche secondo la giurisprudenza, un

provvedimento amministrativo idoneo a dare effetto giuridico a

vicende personali; non la seconda, perché il difetto della

determinazione ministeriale sulla richiesta di obiezione non consente

in alcun modo di considerare applicabile la speciale causa estintiva,

ricollegata, secondo il testo della legge, all'"accoglimento della

domanda" da parte del Ministro per la difesa.

3. - Il rimettente osserva che l'eventuale accoglimento della

domanda di ammissione a un servizio sostitutivo di quello militare

armato, proposta successivamente al rifiuto penalmente rilevante,

avrebbe determinato, a norma dell'art. 8, settimo comma, della legge

n. 772 del 1972, l'estinzione del reato per il quale si procede nel

giudizio a quo.

Nella specie, essendo trascorsi circa due anni dalla domanda senza

alcuna determinazione in proposito, ricorre un caso di

silenzio-inadempimento dell'amministrazione militare, cui non

potrebbe certo attribuirsi significato di assenso. L'accoglimento

della domanda risulterebbe d'altra parte oramai precluso dal

collocamento in congedo assoluto dell'imputato, sopravvenuto in

pendenza dell'iter amministrativo concernente la suddetta domanda.

Non potrebbe infatti il Ministro per la difesa prendere ulteriormente

in considerazione la domanda di prestazione alternativa di una

persona oramai definitivamente estranea alle Forze armate e che

pertanto non sarebbe in alcun caso assoggettabile allo svolgimento

del servizio sostitutivo.

Ne deriva, paradossalmente, che un provvedimento astrattamente

favorevole, quale è il collocamento in congedo che libera

l'interessato da ogni obbligo di prestazione del servizio, militare o

alternativo, risulta invece ingiustificatamente pregiudizievole,

perché non consente all'imputato del reato di rifiuto del servizio

di giovarsi della causa estintiva derivante dall'eventuale

accoglimento della domanda di obiezione.

Tale particolare ipotesi configura una irragionevole disparità di

trattamento, a svantaggio di chi versi nella situazione anzidetta,

rispetto a coloro che, per non essere stati collocati in congedo

assoluto, ottengano l'accoglimento della domanda di prestazione

alternativa e, con esso, l'effetto estintivo del reato di rifiuto del

servizio precedentemente commesso.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione risalta maggiormente -

prosegue il giudice a quo - alla luce della ratio della speciale

causa estintiva, che consiste nell'incentivare l'obiettore

all'adempimento del dovere di solidarietà sociale e di difesa della

Patria prescritto dall'art. 52 della Costituzione, fino a prevedere

che l'accoglimento della domanda di prestazione del servizio

alternativo travolga lo stesso giudicato di condanna, facendone

cessare l'esecuzione ed estinguendo ogni altro effetto penale. La

Corte costituzionale, del resto, nella sentenza n. 409 del 1989, ha

sottolineato come la speciale previsione estintiva, del reato o della

pena, dimostri che l'interesse dello Stato al recupero dell'obiettore

totale sia "realmente ed intensamente perseguito", e ha osservato che

la stessa proposizione della domanda testimonia, di per sé, il

recupero del condannato ai doveri di solidarietà sociale.

Nel caso concreto, la proposizione della domanda da parte

dell'imputato dimostra, ad avviso del tribunale, la buona fede e la

disponibilità all'adempimento del dovere costituzionale da parte

dell'interessato. Appare allora irragionevole escludere l'effetto

estintivo solo perché, prima della decisione ministeriale sulla

domanda, è stata riscontrata l'assoluta inidoneità fisica

dell'imputato e ne è stato perciò disposto il collocamento in

congedo assoluto.

Il tribunale aggiunge di prospettarsi i possibili inconvenienti di

una estensione generalizzata dell'effetto estintivo a tutti coloro

che abbiano proposto la domanda di ammissione a un servizio

alternativo e che siano successivamente collocati in congedo assoluto

per uno dei motivi previsti dall'ordinamento: una simile possibilità

potrebbe favorire la proposizione di domande pretestuose, magari

presentate in prossimità di un sicuro collocamento in congedo (come

ad esempio per limiti di età), in modo da non consentire la

decisione ministeriale e beneficiare ugualmente dall'effetto

estintivo. In conclusione, il rimettente prospetta la censura di

incostituzionalità dell'art. 8, settimo comma, della legge n. 772

del 1972, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte

in cui non prevede l'estinzione del reato o, se vi sia stata

condanna, la cessazione dell'esecuzione di essa, nei riguardi

dell'imputato o del condannato per il reato di cui al secondo comma

dell'art. 8, che, successivamente alla presentazione della domanda di

ammissione a un servizio sostitutivo civile (o militare non armato),

e prima della correlativa determinazione ministeriale, sia stato

collocato in congedo assoluto, ma per motivi diversi dal

raggiungimento del limite di età; condizione negativa, quest'ultima,

indicata proprio per evitare gli accennati inconvenienti.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

L'Avvocatura osserva che la norma impugnata, non prendendo in

considerazione la particolare evenienza del mancato accoglimento

della domanda di ammissione a un servizio alternativo a causa del

sopravvenuto congedo assoluto, adotta una soluzione incensurabile sul

piano della ragionevolezza: chi rifiuta in toto il servizio senza

essere stato ammesso ai "benefici" della legge n. 772 del 1972, e

commette perciò il reato previsto dal secondo comma dell'art. 8,

assume deliberatamente i rischi di una tale scelta, e tra essi

proprio quello di una preclusione all'accoglimento della futura

domanda di ammissione al servizio alternativo, proposta con

l'intenzione di ottenere l'estinzione del commesso reato.

Ne è consapevole - sottolinea l'Avvocatura - lo stesso rimettente,

che segnala il pericolo di domande puramente pretestuose di

ammissione al servizio civile, da parte di chi sappia di avere alte

possibilità di collocamento in congedo assoluto. Né sarebbe

sufficiente, contro tale distorsione, l'esclusione, dalla portata

additiva della pronuncia richiesta alla Corte, del congedo per limiti

di età. Non sarebbe infatti questa l'unica ipotesi in cui l'imputato

o il condannato può fondatamente confidare nel suo congedo: analoga

previsione potrebbe essere fatta nei casi di infortunio o malattia

invalidante.

In conclusione, non potrebbe ritenersi che la sola presentazione

della domanda in argomento equivalga al conseguimento di quelle

finalità di recupero che sono alla base della previsione normativa

di favore, e che ne giustificano l'applicazione. L'interveniente

conclude pertanto per una declaratoria di infondatezza della

questione. Considerato in diritto

1. - Il tribunale militare di La Spezia è chiamato a giudicare un

soggetto per il reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge

15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione

di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre

1974, n. 695, che prevede il fatto di chi, al di fuori dei casi di

ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo

civile, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio

militare di leva, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art.

1 della stessa legge.

Nel caso di specie, l'imputato, essendo stato chiamato alle armi e

dopo aver opposto il rifiuto, successivamente, a distanza di pochi

giorni, aveva presentato la domanda di ammissione al servizio

sostitutivo civile, a norma dell'art. 8, quarto comma. Qualche tempo

dopo, peraltro, era posto in congedo assoluto per inidoneità fisica,

risultando così "prosciolto da ogni obbligo di servizio militare"

(art. 113, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237).

A norma del settimo (e ultimo) comma dello stesso art. 8,

l'accoglimento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo

civile avrebbe avuto come effetto l'estinzione del reato (ovvero, ove

vi fosse stata condanna, la cessazione dell'esecuzione della

condanna, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale).

Senonché, il Ministro per la difesa, competente a norma dell'art. 8,

sesto comma, non ha preso alcuna determinazione in proposito né, ad

avviso del giudice rimettente, potrebbe presumibilmente ancora

prenderla, una volta che l'interessato sia stato posto in congedo

assoluto.

Pertanto, alla stregua della legislazione vigente, non essendosi

verificata la causa (l'accoglimento della domanda) che, ai sensi del

citato settimo comma dell'art. 8, estingue il reato, l'imputato - ad

avviso del giudice rimettente - dovrebbe essere condannato per il

reato di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Ma il tribunale militare, considerando manifestamente iniqua tale

conclusione - in relazione al descritto caso di specie -, solleva

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 8, settimo comma, richiedendone a

questa Corte la dichiarazione d'incostituzionalità "nella parte in

cui non prevede l'estinzione del reato e, se vi sia stata condanna,

la cessazione dell'esecuzione di essa, delle pene accessorie e di

ogni altro effetto penale, nei confronti dell'imputato o del

condannato che, successivamente alla presentazione della domanda per

l'ammissione ad un servizio sostitutivo civile, non abbiano ottenuto

alcun provvedimento in merito dal competente Ministro per la difesa,

a causa del loro collocamento in congedo assoluto per motivi diversi

dal raggiungimento del limite di età", cio , in concreto, per motivi

di infermità.

2. - La questione non è fondata, per erroneità del presupposto

interpretativo da cui muove il giudice rimettente, pur essendo

meritevole di condivisione l'assunto circa l'insostenibilita

costituzionale delle conseguenze ch'egli ritiene doversi trarre dalle

norme vigenti, in relazione al giudizio penale da definire.

L'inapplicabilità della causa di estinzione del reato prevista

dall'art. 8, settimo comma, e quindi la condanna per il reato

previsto dall'art. 8, secondo comma, di colui il quale, avendo

proposto domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile a norma

dell'art. 8, quarto comma, è stato collocato in congedo assoluto per

motivi di infermità, parrebbe in effetti violare l'invocato art. 3

della Costituzione sotto il duplice profilo del divieto di

disciplinare in modo uguale situazioni diverse e di disciplinare in

modo diverso situazioni analoghe.

2.1. - Sul primo profilo, è sufficiente osservare che, una volta

esclusa l'applicabilit della causa di estinzione del reato prevista

dall'art. 8, settimo comma, al caso da decidere nel giudizio pendente

davanti al giudice rimettente, si verrebbe a equiparare la condizione

di colui che ha rifiutato la prestazione del servizio militare, senza

successivi ripensamenti, a quella di colui il quale ha viceversa

ritenuto di recedere dalla sua precedente determinazione e ha

presentato conseguentemente domanda di ammissione a un servizio

alternativo a quello militare.

Ma questa Corte, nella sentenza n. 409 del 1989, esaminando il

sistema costruito dal legislatore con l'impugnato art. 8 della legge

n. 772 del 1972, ha considerato, in particolare, la ratio della

riconosciuta possibilità di chiedere, dopo la commissione di uno dei

reati previsti nei primi due commi del medesimo articolo,

l'ammissione al servizio sostitutivo civile e al servizio militare

non armato o l'arruolamento nelle forze armate (commi quarto e

quinto), con i conseguenti effetti estintivi penali, previsti dal

settimo comma, nel caso in cui la domanda sia accolta a norma del

sesto comma. Tale ratio - si è detto con una affermazione che

risulta rafforzata dal superamento (ad opera dell'art. 2 della legge

24 dicembre 1974, n. 695) dell'originaria formulazione dell'ultimo

comma dell'art. 8, alla stregua della quale gli effetti estintivi si

determinavano in conseguenza non gi (come è oggi) della proposizione

e dell'accoglimento della domanda, ma del completamento del servizio

assunto conseguentemente - corrisponde all'intento di offrire

all'interessato una via di recupero al sacro dovere di difesa della

Patria (art. 52 della Costituzione), nelle diverse forme e modalità

in cui esso può essere adempiuto. E, nella citata decisione, si è

osservato che la proposizione della domanda già di per sé

testimonia la maturata disponibilità ai doveri di solidarietà

sociale, di cui quello di difesa della Patria è una specificazione.

Ciò mostra che il mancato prodursi degli effetti estintivi nel

caso di specie sul quale il giudice rimettente è chiamato a decidere

finirebbe per comportare l'omologazione di due situazioni

radicalmente diverse, caratterizzate, l'una, dal segno dell'avvenuto

recupero e, l'altra, dalla persistenza nel rifiuto. Un'omologazione

insostenibile alla stregua del principio costituzionale di

uguaglianza sotto il profilo formulabile nella regola: a situazioni

diverse diverse discipline.

2.2. - Un'applicazione dell'art. 8 che, nel caso da decidere,

escludesse gli effetti estintivi previsti dall'ultimo suo comma

risulterebbe altres lesiva del principio di uguaglianza sotto il

contrario profilo del divieto di discipline diverse di situazioni

analoghe.

A questo riguardo, deve confrontarsi la posizione di coloro che

hanno commesso uno dei reati di rifiuto previsti dai due primi commi

dell'art. 8 e si avvalgono della facoltà prevista dal quarto comma

dello stesso articolo ma, in dipendenza del persistere o meno

dell'idoneità al servizio, il Ministro possa, in un caso,

pronunciarsi e accogliere la domanda e, nell'altro, invece non possa.

In presenza della medesima condotta indirizzata all'adempimento del

dovere di difesa della Patria, il soggetto interessato, nella prima

eventualità, può e, nella seconda, non può giovarsi degli effetti

estintivi indicati nell'ultimo comma dell'art. 8.

Il carattere manifestamente irragionevole di tale differenziazione

risulta, oltre che dall'assenza di motivi riconducibili alla volontà

o alla condotta dell'interessato, dalla natura della causa che, nella

specie, impedisce la pronuncia del Ministro e il possibile

accoglimento della domanda. Il congedo assoluto per inidoneità

fisica "proscioglie da ogni obbligo di servizio militare" un soggetto

il quale peraltro resterebbe sottoposto al regime di diritto penale

previsto dall'art. 8, che, oltre e più che alla sanzione, mira al

recupero all'adempimento di tale obbligo.

3. - Le considerazioni che precedono conducono pianamente a

escludere che dall'applicazione dell'art. 8 possano legittimamente

sortire le conseguenze paventate dal giudice rimettente, in ragione

delle quali egli si è indotto a sollevare la presente questione di

costituzionalità.

L'accoglimento di questa, tuttavia, presupporrebbe una condizione

che, nella specie, non si verifica, cioè che le menzionate

conseguenze applicative incostituzionali siano ascrivibili alla legge

denunciata e che quindi, al fine di evitarle, sia necessario

addivenire alla sua dichiarazione d'incostituzionalità.

Il giudice rimettente ritiene che il caso particolare sul quale è

chiamato a decidere rientri nella portata dell'ultimo comma dell'art.

8. Su questa premessa infatti, considerato che l'accoglimento della

domanda di servizio alternativo non c'è stato e di conseguenza,

secondo la dizione della legge, non vi potrebbe essere estinzione del

reato, egli si ritiene costretto, in assenza di una declaratoria

d'illegittimità costituzionale che integri la norma impugnata con la

previsione di una ulteriore causa estintiva, ad addivenire a una

decisione di condanna dell'imputato.

Così, tuttavia, non è. Costituisce una forzatura del sistema

legislativo il ritenere che la norma impugnata regoli il caso di

specie che il giudice rimettente si trova a decidere, nel senso

dell'inapplicabilità della causa estintiva. L'ultimo comma dell'art.

8 si inserisce come elemento finale in una disciplina che presuppone

la perdurante inclusione del soggetto nel raggio dell'obbligazione

militare e quindi l'esistenza del potere-dovere del Ministro di

provvedere sulla domanda di adempimento di tale obbligazione tramite

un servizio sostitutivo.

Quando invece, come nella specie, si determina una diversa

situazione nella quale nessun provvedimento sulla domanda sia stato

preso, per l'esclusione del soggetto dall'obbligo di prestazione del

servizio militare o del servizio civile sostitutivo, si è fuori

della portata dell'ultimo comma dell'art. 8. Ciò basta per escludere

ch'esso possa essere dichiarato incostituzionale cos come, sulla base

di una premessa interpretativa che, alla stregua dei rilievi che

precedono, non può ritenersi giustificata, richiede il giudice

rimettente. La fattispecie su cui egli è chiamato a pronunciarsi,

infatti, non può dirsi trovare nella norma denunciata una

regolamentazione incostituzionale: semplicemente non vi trova alcuna

regolamentazione.

Spetta al giudice del caso concreto, attraverso l'esercizio pieno

dei poteri di interpretazione della legge e del diritto - poteri che

gli sono attribuiti non come facoltà ma come compito - risolvere

conformemente alla Costituzione il problema che la rilevata lacuna

normativa in ipotesi determina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimit costituzionale

dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772

(Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come

sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695

(Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,

recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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