Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1982 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (Previdenza ed

assistenza dei giornalisti) e 2 del d.P.R. 24 agosto 1963 n. 1331

(Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza

dei giornalisti italiani "G. Amendola"), promosso con ordinanza emessa

il 28 aprile 1975 dal Pretore di Torino nel procedimento civile

vertente tra Avenati Gabriella e la ITET-Industria tipografica

editoriale torinese S.p.a. in liquidazione, iscritta al n. 249 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 202 del 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento vertente tra Gabriella Avenati e

l'ITET - Industria tipografica editoriale torinese, il pretore di

Torino, avendo accertato con sentenza non definitiva la sussistenza tra

le parti di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico senza

carattere professionale e dovendo determinare l'istituto previdenziale

al quale la società convenuta è tenuta a versare i contributi, con

ordinanza emessa il 28 aprile 1975, sollevava questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 della legge 20

dicembre 1951, n. 1564 e 2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331, per

contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Osservava il pretore che le norme denunziate escludono

l'iscrivibilità all'Istituto nazionale per i giornalisti italiani

"Giovanni Amendola" di quanti, come l'attrice, siano giornalisti

pubblicisti e che tale esclusione, la quale comporta il trattamento

previdenziale meno favorevole dell'assicurazione obbligatoria, si

fonderebbe sul dato meramente formale della qualificazione del

giornalista come professionista o come pubblicista, prescindendo

totalmente dal tipo di attività svolta, dalla retribuzione e dalle ore

lavorative, elementi questi altrimenti decisivi per il regime del

lavoro subordinato, tanto più che a mente dell'art. 36 del c.c.n.l.

giornalisti è riconosciuta espressamente la possibilità di

sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i pubblicisti

nonché la sostanziale identità delle prestazioni di lavoro dei

pubblicisti e dei professionisti.

Di qui la violazione degli artt. 3 e 38 Cost., perché le norme

denunziate non assicurano un trattamento previdenziale identico che si

basi su effettive disparità di fatto.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

In primo luogo l'avvocatura chiede che la questione venga

dichiarata inammissibile poiché la denunciata esclusione dei

pubblicisti troverebbe fonte non in atti aventi forza di legge ma nel

D.M. 1 gennaio 1953 che all'art. 1 disciplina specificamente la

materia. Nel merito (ed in subordine) (l'avvocatura) chiede che la

questione venga dichiarata non fondata considerando come la diversità

dello status fra giornalista professionista e giornalista pubblicista

sia delineata nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento

della professione di giornalista la quale nell'art. 1 dichiara che...

"sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e

continuativo la professione di giornalista" e che... "sono pubblicisti

coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e

retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi"...

La distinzione nascerebbe quindi da diverse e particolari

situazioni di fatto e si baserebbe sulla sussistenza o meno del

carattere di esclusività e continuità dell'esercizio dell'attività

giornalistica.

Non apparirebbe, quindi, in alcun modo in contrasto con i principi

costituzionali invocati nell'ordinanza di remissione la possibilità di

un diverso regime previdenziale per gli appartenenti alle due diverse

categorie.

Né all'avvocatura sembrano pertinenti le considerazioni

dell'ordinanza di remissione con cui il Pretore di Torino parrebbe

riferirsi a situazioni di fatto in cui anche il pubblicista possa

svolgere attività in un modo equiparabile a quello del professionista.

Se ciò si verificasse e, cioè, se l'attività di un giornalista

iscritto nell'elenco dei pubblicisti venisse a rientrare nella

fattispecie legale che individua il professionista, allora, in tal

caso, quel giornalista avrebbe la possibilità di chiedere il passaggio

nell'elenco dei professionisti con tutte le naturali conseguenze anche

per quanto riguarda il regime previdenziale ed assistenziale. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione denunzia l'illegittimità costituzionale del combinato

disposto dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 e dell'art.

2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331, nella parte in cui escludono i

giornalisti pubblicisti dalla previdenza e dall'assistenza

dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

La differenza fra lo status di giornalista professionista e lo

status di giornalista pubblicista è nettamente delineata dall'art. 1

della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione

di giornalista, il quale dichiara che "sono professionisti coloro che

esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di

giornalista" mentre "sono pubblicisti coloro che svolgono attività

giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre

professioni o impieghi".

La citata legge 20 dicembre 1951 all'art. 1 si limita a stabilire

che la previdenza e l'assistenza attuata dall'INPGI nelle forme e nelle

misure disposte dallo statuto dell'Istituto "a favore dei giornalisti

iscritti a tale Istituto sostituiscono a tutti gli effetti nei

confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di

previdenza e di assistenza obbligatorie". Nell'art. 2 dello Statuto

dell'Istituto approvato con d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331 è

prescritto che la previdenza e l'assistenza stabilita per i giornalisti

professionisti titolari di pensione corrisposta dall'ente nonché dei

familiari a loro carico si attua nelle forme, nelle condizioni e nei

limiti previsti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. È

pertanto la norma dello statuto insieme con il D.M. 1 gennaio 1953 che

distingue fra i giornalisti professionisti, ai quali è applicata la

previdenza e l'assistenza dell'INPGI, e i pubblicisti, per i quali è

ammessa la pensione dell'INPS.

Pertanto mentre la legge applica per le pensioni INPGI il principio

di sostitutività non stabilendo alcuna disparità di trattamento in

materia previdenziale, la fonte della disparità risulta individuata in

atti privi di forza di legge che non possono essere investiti in questa

sede da censura costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con l'ordinanza in

epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331 sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari