Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1969 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 marzo

1968, n. 375, recante "Erogazione di contributi straordinari alle

imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori",

promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della

Regione autonoma della Sardegna, notificato l'11 maggio 1968,

depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 9 del

Registro ricorsi 1968.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Pietro Gasparri, per il ricorrente, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Regione sarda, con ricorso notificato il giorno 11 maggio 1968,

ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge statale 28

marzo 1968, n. 375, con la quale è stata disciplinata la concessione

di un contributo finanziario dello Stato alle imprese titolari di

concessioni di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28

settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

Nel ricorso si afferma che la legge, in quanto si riferisce alle

imprese titolari di concessioni governative, e quindi esclude dal

contributo le imprese titolari di concessione regionale, concreta una

discriminazione a carico di queste ultime con violazione del principio

di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, visto in

connessione con l'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna. La

competenza regionale in materia di "trasporti su linee

automobilistiche" infatti, secondo la ricorrente, non neutralizzerebbe

il principio costituzionale suddetto; anzi, una deroga a detto

principio operata riguardo a soggetti dell'ordinamento regionale

comporterebbe una scelta legislativa specifica nei confronti di detti

soggetti, e sarebbe perciò invasiva della competenza regionale.

Nell'atto di intervento e deduzioni depositato il 29 maggio 1968,

il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva che proprio la

invocata autonomia legislativa ed amministrativa della Regione in

materia di trasporti automobilistici e tramviari, giusta l'art. 3,

lett. g) dello Statuto, induce a ravvisare la perfetta ortodossia

costituzionale della legge in esame, la quale ha limitato il suo ambito

di applicazione alle sole concessioni di trasporto a livello statale.

Tanto netta è la separazione delle due competenze in materia di

trasporti (a parte la delimitazione fisica costituita dalla

conformazione isolana della Regione, che non consente, neanche in via

di ipotesi, accavallamenti o interferenze di percorsi) che l'art. 20

delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con D. P. R. 19

maggio 1950, n. 327, ha posto, funzionalmente, l'Ispettorato

compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

La difesa dello Stato conclude osservando che l'attribuzione alla

potestà legislativa ed amministrativa regionale della soggetta materia

non ha creato alcun obbligo dello Stato di concorrere al funzionamento

delle attività che traggono origine da atti di competenza regionale e

che pertanto la legge impugnata, lungi dall'avere interferito nella

competenza regionale, si pone rispetto a questa in una situazione di

differenza: chiede pertanto che la questione sia dichiarata non

fondata.

Tali conclusioni sono state ulteriormente svolte dall'Avvocatura

generale dello Stato in una memoria depositata il 24 ottobre 1968 nella

quale si fa rilevare che, secondo quanto risulta da tutte le norme di

attuazione degli statuti speciali in materia di trasporti in

concessione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta per cui tali norme

non sono state emanate), la competenza delle Regioni non si estende ai

servizi di trasporto che implicano interventi finanziari dello Stato

per la loro gestione (Sicilia, art. 4 D. P.R. 17 dicembre 1953, n.

1113; Trentino-Alto Adige, art. 32 D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574;

Friuli-Venezia Giulia, art. 1 D. P. R. 9 agosto 1966, n. 833), e che

le norme di attuazione fissate per la Sardegna col D. P. R. 19 maggio

1950, n. 327 hanno applicato i medesimi principi. Difatti l'art. 20

precisa che, fino a quando non sia diversamente disposto da leggi

regionali, l'Ispettorato (ora Direzione) Compartimentale M.C.T.C. per

la Sardegna svolgerà le sue funzioni in materia di autoservizi di

linea e di tramvie "secondo le direttive dell'Amministrazione

regionale", pur conservando organicamente la posizione di ufficio

periferico del Ministero dei trasporti, e svolgendo pertanto in sede

locale le funzioni rimaste alla competenza della predetta

Amministrazione centrale. Questa separazione di funzioni quindi trova

corrispondenza proprio nella separazione delle competenze tra Stato e

Regione in materia di trasporti in concessione, per cui laddove esiste

la competenza regionale non è consentito l'intervento dello Stato,

neanche sotto il profilo finanziario.

Riprova di ciò sarebbe offerta dall'iter del provvedimento

legislativo, sfociato poi nella legge regionale 27 ottobre 1956, n. 28,

la quale nel disciplinare il regime transitorio delle concessioni

definitive, prevedeva l'ingerenza regionale anche sui servizi

sovvenzionati dallo Stato. Relativamente a tale norma, il provvedimento

fu rinviato dal Governo al Consiglio regionale, trattandosi di materia

sottratta alla competenza regionale, ed il Consiglio regionale,

aderendo al rilievo, soppresse la disposizione censurata.

Non pertinente sarebbe poi il richiamo al principio costituzionale

di eguaglianza, essendo infatti connaturata all'ordinamento regionale

una disparità di trattamento fra i soggetti appartenenti a Regioni

diverse, sempre che tale disparità sia giustificata da particolari

esigenze da valutare nelle competenti sedi.

Poiché la Regione ha la competenza legislativa primaria per

emanare un proprio provvedimento che, valutate le particolari proprie

esigenze, statuisca a favore delle imprese sarde, titolari di

concessioni regionali, provvidenze analoghe a quelle di cui alla legge

nazionale in questione, la dedotta disparità di trattamento - ove pur

potesse in ipotesi ravvisarsi sussistente - sarebbe ascrivibile alla

Regione stessa, che avrebbe omesso di provvedere nei sensi predetti. Considerato in diritto :

La Corte ha costantemente statuito che le Regioni, in quanto

soggetti di autonomia e titolari di poteri circoscritti alla disciplina

delle sole materie tassativamente enumerate, sono legittimate a

sollevare questioni di costituzionalità solo per la tutela

dell'interesse all'esercizio dei poteri stessi, quali risultano dagli

Statuti o da norme della Costituzione, e pertanto esclusivamente contro

quelle leggi dello Stato che appaiono lesive delle proprie sfere di

competenza (sent. n. 32 del 1960, e n. 1 del 1961).

Di tale giurisprudenza ha evidentemente avuto riguardo la Regione

sarda quando nel suo ricorso ha denunciato la legge nazionale n. 375

del 1968 "in quanto invasiva della competenza regionale". Senonché, a

contrastare la fondatezza di siffatta censura, basterà ricordare che

la competenza della Sardegna a disciplinare la materia degli

autoservizi di linea in concessione, attribuitale in via esclusiva

dall'art. 3, lett. g, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.

3, è stata effettivamente esercitata dal legislatore sardo con la

legge 27 ottobre 1956, n. 28, la quale, nella temporanea carenza di un

autonomo corpo di disposizioni regionali organiche in materia, ha

richiamato, facendole proprie, quelle della legge statale 28 settembre

1939, n. 1822, cui venivano apportate, con gli artt. 1 e 2 alcune

modifiche attinenti al procedimento di concessione, con la sostituzione

delle competenze del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore

ai trasporti a quelle che questa ultima legge assegnava al Capo dello

Stato ed al Ministro per le comunicazioni.

Con l'emanazione di tali norme veniva completato, anche per la

parte affidata alla legge, l'attuazione del precetto statutario, che

già aveva avuto inizio con il D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327,

contenente la disciplina delle modalità relative al trasferimento alla

Regione delle funzioni amministrative di sua spettanza. Infatti tale

decreto, all'art. 20, ebbe a disporre che per i trasporti di cui si

parla l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la

Sardegna dovesse svolgere la propria attività sotto le direttive

dell'Amministrazione regionale ed altresì funzionare da organo di

consulenza tecnica della medesima.

Essendosi così, in integrale adempimento del precetto

costituzionale, venuta ad effettuare in concreto la ripartizione delle

due sfere di competenza, ciascuna resa autonoma rispetto all'altra (sia

pure con la differente forza, corrispondente alla diversità della

posizione rivestita dai due enti, di sovranità e rispettivamente di

autonomia) non si sa intendere come la legge dello Stato (la quale, con

riferimento alle concessioni di autoservizi di linea per viaggiatori da

esso effettuato, consente che per l'anno 1967 sia accordato alle

imprese titolari delle medesime, in quanto non sussidiate dallo Stato

stesso ed a determinate condizioni, un contributo a carico del proprio

bilancio) possa comunque interferire nella competenza della Regione

riferentesi alle linee da questa concesse con propri provvedimenti ed

alla stregua delle proprie norme. Ciò si sarebbe potuto verificare

solamente nel caso che si fosse o precluso o anche, al contrario,

imposto alla Regione di effettuare analoga concessione, mentre è

chiaro che ogni deliberazione in materia (e com'è ovvio a carico del

proprio bilancio) rimane aperta alla Sardegna, analogamente a quanto si

rende possibile alle altre Regioni, alle quali pure i relativi statuti

assegnano analoghe competenze in ordine i trasporti (art. 17, lett. a,

Statuto siciliano; art. 4, n. 14, Statuto T.-A. A.; art. 4, n. 11,

Statuto Friuli-Venezia Giulia).

Quest'ultimo richiamo alla situazione delle altre Regioni a statuto

speciale, cui la legge statale, non diversamente che per la Sardegna,

non apporta alcuna limitazione di competenza, è sufficiente a

dimostrare anche l'estraneità alla fattispecie dell'art. 3 della

Costituzione, di cui il ricorso lamenta la violazione. Infatti, se pure

si potesse ritenere che la violazione del principio di eguaglianza a

danno di una Regione possa essere configurata quale lesione della sua

sfera di competenza, ciò si potrebbe verificare solo quando a parità

di situazione, si attribuisse ad una o più Regioni un beneficio dal

quale le altre fossero escluse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dalla Regione sarda nei confronti della legge statale 28

marzo 1968, n. 375, recante "Erogazione di contributi straordinari alle

imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori", in

relazione all'art. 3, lett. g, della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 3, e all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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