Corte costituzionale

Sentenza n. 109/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2,

della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14 (Modifiche

ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32

concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad

esaurimento del Personale della Formazione Professionale), promosso

con ordinanza emessa il 7 aprile 1998 dal Tribunale amministrativo

regionale della Campania sul ricorso proposto da G. M. ed altri

contro la Regione Campania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Campania,

sezione III di Napoli, ha sollevato, con ordinanza del 7 aprile 1998,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2,

della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14 (Modifiche

ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32

concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad

esaurimento del Personale della Formazione Professionale), in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. - L'ordinanza premette che alcuni dipendenti della Regione

Campania hanno adito il Tar, deducendo di essere stati inseriti nei

ruoli regionali con delibera della Giunta regionale del 25 luglio

1991, n. 5331 e di essere stati inoltre "inquadrati nei

corrispondenti livelli" con provvedimenti successivi a tale data. I

ricorrenti hanno, quindi, chiesto la condanna della Regione Campania

al pagamento delle somme che essi ritengono loro dovute a titolo di

differenze retributive dal 1° settembre 1986 - data dalla quale hanno

iniziato a prestare servizio - sino alla data del loro inquadramento

in ruolo, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione

monetaria.

Il giudice a quo sostiene che la fattispecie in esame è

disciplinata dall'art. 2 della legge Regione Campania n. 14 del 1991

che, a sua volta, si ricollega alla legge regionale 9 luglio 1984,

n. 32, la quale prevedeva l'inquadramento del personale con rapporto

di lavoro a tempo indeterminato addetto alla formazione professionale

ex art. 6, lettere b) e c), della legge regionale 30 luglio 1977,

n. 40 in un ruolo speciale della Giunta regionale, ad esaurimento. La

legge regionale n. 32 del 1984, precisa l'ordinanza, non ha però

"avuto attuazione, tant'è che essa è stata sostituita" dalla legge

regionale n. 14 del 1991. L'art. 1 di quest'ultima legge ha quindi

stabilito l'immissione in ruolo di detto personale, attuata con la

suindicata delibera della Giunta regionale n. 5331 del 25 luglio

1991, e l'art. 2 ha previsto che "il trattamento giuridico ed

economico" ad esso spettante, "dal 1° settembre 1986, data di

effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello

previsto dalla l. reg. 16 novembre 1989, n. 23" (comma 1), disponendo

altresì che "l'anzianità di servizio prestato a far data dal

1° settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti" (comma

2).

Ad avviso del Tar, nel caso in esame sarebbe applicabile la norma

censurata la quale, permettendo di considerare l'anzianità di

servizio maturata dal 1° settembre 1986 come "utile a tutti gli

effetti" si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione. In particolare, il giudice a quo sostiene che la norma,

stabilendo il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del

servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo,

sulla base di rapporti giuridici della più varia natura, ed

estendendo il regime giuridico proprio del rapporto di pubblico

impiego di ruolo al rapporto non di ruolo, realizzerebbe

un'equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni

disomogenee e, secondo principi più volte affermati dalla Corte,

violerebbe i canoni di ragionevolezza e buon andamento

dell'amministrazione (sentenze nn. 320 del 1997; n. 59 del 1996;

n. 380 del 1990).

3. - Non si sono costituite nel giudizio innanzi alla Corte le

parti del processo principale, né ha spiegato intervento il

Presidente della Giunta regionale della Campania. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe, concerne l'art. 2, commi 1 e 2,

della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14, nella parte

in cui stabilisce il trattamento giuridico ed economico spettante al

personale docente e non docente della formazione professionale,

inserito nel ruolo del personale della Giunta regionale, nonché

dispone che "l'anzianità di servizio prestato a far data dal

1° settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti". Invero,

l'art. 2, commi 1 e 2, della citata legge della Regione Campania

n. 14 del 1991, prevedendo il riconoscimento ai fini giuridici ed

economici del servizio a qualsiasi titolo prestato anteriormente

all'inquadramento in ruolo ed estendendo il regime giuridico proprio

del rapporto di pubblico impiego di ruolo al rapporto non di ruolo,

realizzerebbe, secondo il Tar per la Campania, un'equiparazione

arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee, ponendosi

così in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

La legge della Regione Campania n. 14 del 1991, cui appartengono

le disposizioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale,

fa seguito alla precedente legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, la

quale stabiliva, a determinate condizioni, l'inquadramento nel ruolo

regionale del personale docente e non docente della formazione

professionale, ma questa legge non ha avuto attuazione

amministrativa, come risulta espressamente anche dall'ordinanza di

rimessione.

La legge n. 14 del 1991 si collega dunque a quella normativa, in

quanto dispone l'immissione nel ruolo della Giunta regionale, con

decorrenza 1° gennaio 1992, della predetta categoria di personale, ma

contiene anche alcuni profili innovativi. Infatti una delle norme

censurate estende, con efficacia retroattiva, lo stesso trattamento

economico e giuridico goduto, dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre

1991, dai dipendenti di ruolo della regione Campania al personale

della suddetta categoria che invece prestava servizio in quello

stesso periodo di tempo, cioè anteriormente all'immissione in ruolo,

in base ad altri tipi di rapporto di lavoro. La seconda delle norme

impugnate dispone invece che al medesimo personale sia riconosciuta

"a tutti gli effetti" l'anzianità di servizio prestato a "far data

dal 1° settembre 1986".

In riferimento al contenuto normativo delle disposizioni

censurate occorre ricordare che la giurisprudenza costituzionale, pur

riconoscendo, nell'ambito del principio del buon andamento e nei

limiti della ragionevolezza, la discrezionalità del legislatore nel

settore dell'organizzazione dei pubblici uffici, è tuttavia

costante, in tema di valutazione dei servizi pregressi, nel ritenere

contrastanti con il principio del buon andamento, canonizzato

nell'art. 97 della Costituzione, sia l'estensione del regime

giuridico ed economico proprio dell'impiego di ruolo a coloro che

erano, anteriormente al loro inquadramento, legati con

l'amministrazione da un rapporto di lavoro di diritto privato, sia

l'equiparazione, a tutti gli effetti, del servizio comunque prestato

a quello espletato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego di

ruolo (sentenze nn. 320 del 1997, 59 del 1996). La disciplina

legislativa che assume tale contenuto entra inoltre in contrasto

anche con l'art. 3 della Costituzione, poiché non solo viene a

determinare una irragionevole parificazione di situazioni

disomogenee, ma si risolve anche in una forma di ingiustificato

privilegio.

Alla luce di questo quadro giurisprudenziale risulta pertanto

evidente la illegittimità costituzionale delle norme in oggetto per

contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo

che irragionevolmente stabiliscono, con efficacia retroattiva, una

arbitraria assimilazione, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli

retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il

complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale

che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso

periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di

diversa natura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e

2, della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32

concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad

esaurimento del Personale della Formazione Professionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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