Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con

ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 dal tribunale per i minorenni di

Genova nel procedimento penale a carico di B.D., iscritta al n. 396

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento instaurato a seguito di istanza

di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da un

condannato minorenne all'epoca della condanna, il tribunale per i

minorenni di Genova, in funzione di tribunale di sorveglianza, con

ordinanza emessa il 15 dicembre 1995, pervenuta a questa Corte il 5

aprile 1996, e iscritta al n. 396 del registro ordinanze del 1996, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), "nella parte in cui non

consente (recte: in cui consente) di ritenere che l'affidamento in

prova al servizio sociale e l'ammissione alla semilibertà siano

esclusi anche per il condannato, minore di età al momento della

sentenza di condanna, in espiazione di pena detentiva per conversione

effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 66 della citata legge".

Il giudice remittente rileva che l'instante deve scontare un

residuo di pena di mesi 1 e giorni 8 di reclusione, derivante da

conversione in pena detentiva della pena sostitutiva della libertà

controllata, effettuata ai sensi dell'art. 66 della legge n. 689 del

1981, a seguito di inosservanza delle relative prescrizioni, e che il

condannato si trova in condizioni che consentirebbero l'affidamento

al servizio sociale, se non vi ostasse il divieto di cui all'art. 67

della stessa legge, a cui tenore "l'affidamento in prova al servizio

sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il

condannato in espiazione di pena detentiva per conversione

effettuata" ai sensi del comma 1 dell'art. 66.

Osserva il giudice a quo che, benché la legge n. 689 del 1981

abbia, almeno in parte, tenuto presente la specificità della

condizione minorile, in particolare con l'art. 75 (concernente le

modalità di esecuzione della libertà controllata nei confronti del

condannato minorenne), l'art. 67 della stessa legge non consente di

differenziare in alcun modo il condannato minorenne da quello adulto,

con la conseguenza di un trattamento in fase esecutiva

indifferenziato a fronte di situazioni soggettive totalmente diverse.

Il remittente sottolinea l'evoluzione giurisprudenziale

verificatasi nella materia del diritto penale minorile grazie anche

agli interventi della Corte costituzionale, ricordando in particolare

la sentenza n. 46 del 1978 che aveva ritenuto, in via interpretativa,

non applicabile ai minori il rigido divieto di concessione della

libertà provvisoria previsto dall'art. 1 della legge 22 maggio 1975,

n. 152, e osservando che nella specie i termini della questione sono

analoghi, trovandosi l'interprete di fronte ad un automatismo che

impedisce valutazioni e prognosi individualizzate che tengano conto

delle possibilità di recupero del "giovane adulto" il quale ha

commesso in età minore il reato per cui è stato condannato.

Aggiunge poi che la legislazione internazionale è intervenuta più

volte per mettere in evidenza la particolarità della condizione

minorile in ambito penale: ricordando la dichiarazione dell'ONU del

29 novembre 1985 (c.d. regole di Pechino), che rimarca la necessità

di un trattamento "efficace, equo ed umano" e l'esigenza di prevedere

un potere discrezionale degli organi giudicanti anche nella fase

esecutiva; e la convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre

1989, resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176,

il cui art. 40 afferma che al minore condannato deve essere

assicurato un trattamento "che tenga conto della sua età nonché

della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e

di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima".

Tali principi, che ad avviso del remittente in certa misura possono

rappresentare un'estrinsecazione in ambito penale minorile dei

principi fondamentali enunciati nell'art. 3 della Costituzione,

sarebbero anche a fondamento del nuovo processo penale minorile,

disciplinato dal d.P.R. 29 settembre 1988, n. 448, che ha introdotto

una nuova normativa incidente anche sul diritto sostanziale. È

rimasto invece irrisolto il problema di un ordinamento penitenziario

minorile, sicché è tuttora vigente l'art. 79 della legge n. 354 del

1975, ai cui sensi le norme dell'ordinamento penitenziario "si

applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto

sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con

apposita legge".

Nella materia delle sanzioni sostitutive il d.P.R. n. 448 del 1988

- rileva il remittente - ha apportato rilevanti novità, ma non ha

preso in considerazione una modifica dell'art. 67 della legge n.

689. L'inerzia del legislatore nell'adottare una normativa che

introduca nel settore penitenziario gli adattamenti e i correttivi

richiesti dalla specificità della condizione minorile, inerzia

perdurante nonostante i richiami della stessa Corte costituzionale

(si ricorda in proposito la sentenza n. 125 del 1992), rende

doveroso, ad avviso del giudice a quo, sollevare la questione di

legittimità costituzionale di detto art. 67.

2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe l'art. 67 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che esclude

l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla

semilibertà per i condannati la cui pena detentiva derivi da

conversione di pena sostitutiva, effettuata ai sensi dell'art. 66

della stessa legge, per violazione delle relative prescrizioni. La

disposizione è censurata limitatamente alla parte in cui si applica

ai condannati di età minore al momento della sentenza di condanna.

Il parametro espressamente invocato è l'art. 3 della Costituzione,

ritenendo il giudice a quo che il principio di eguaglianza sia

violato per effetto della parificazione, ai fini della suddetta

esclusione, del condannato minorenne al condannato di età maggiore.

Ma l'argomentazione del remittente è fondata altresì sul rilievo

che tale parificazione, dando luogo all'applicazione rigida e

automatica del divieto di concessione delle misure alternative alla

detenzione, non è in armonia con i principi, accolti anche a livello

internazionale, che debbono ispirare la disciplina del trattamento

penale del minore, in particolare nella fase della esecuzione:

principi che dal punto di vista costituzionale, secondo la

giurisprudenza di questa Corte ricordata ed invocata dallo stesso

remittente, si riconducono, oltre che all'art. 3, agli artt. 27,

terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, richiedendo una

"considerazione unitaria" (sentenza n. 125 del 1992; e cfr. anche

sentenza n. 46 del 1978). Onde è da questo punto di vista più

ampio, sostanzialmente fatto proprio dal remittente, che la Corte

ritiene di dover esaminare anche la presente questione.

2. - La ratio della disposizione di cui all'art. 67 della legge n.

689 del 1981 è pienamente individuabile. Poiché la conversione

della pena sostitutiva (semidetenzione o libertà controllata)

sanziona la violazione delle prescrizioni ad essa connesse, e dunque

in certo modo una manifestazione di "immeritevolezza" del beneficio

concesso con l'applicazione della pena sostitutiva medesima in luogo

della pena detentiva, comportando il ripristino di quest'ultima, il

legislatore ha ritenuto opportuno escludere che la pena detentiva,

rimasta così da scontare, possa essere espiata con le modalità di

esecuzione, totalmente o parzialmente extracarcerarie, proprie delle

misure alternative il cui contenuto è sostanzialmente analogo a

quello delle pene sostitutive "convertite", vale a dire con

l'affidamento in prova al servizio sociale (di contenuto non

dissimile dalla libertà controllata) o con la concessione della

semilibertà (di contenuto analogo alla semidetenzione). Si è

stabilita così una sorta di presunzione assoluta di inadeguatezza

delle misure alternative alla detenzione rispetto alla situazione dei

condannati che subiscono la conversione della pena sostitutiva,

escludendo la stessa possibilità di effettuare quell'apprezzamento

del caso concreto, in rapporto alla finalità di risocializzazione

del condannato e alla prevenzione di nuovi reati, che sta alla base

della ammissione a dette misure alternative. Si presume cioè, senza

possibilità di valutazione contraria nel caso concreto, che la

specifica finalità rieducativa propria della misura alternativa (il

contributo alla rieducazione del reo, di cui è parola nell'art. 47,

comma 1, dell'ordinamento penitenziario, in tema di affidamento in

prova, o la possibilità di "graduale reinserimento del soggetto

nella società", che condiziona l'ammissione alla semilibertà, ai

sensi dell'art. 50, comma 4, della stessa legge) debba in questo caso

cedere alle esigenze di applicazione della pena detentiva nelle forme

ordinarie o di prevenzione di nuovi reati attraverso il mantenimento

pieno dello stato di detenzione del condannato.

3. - Siffatta presunzione, e la ratio che vi si ricollega, non

appaiono di per sé senz'altro irrazionali. Ma l'applicazione

indiscriminata della disposizione de qua anche ai condannati di età

minore al momento del reato o al momento della condanna, per i quali

valgono le speciali esigenze e regole proprie del diritto penale

minorile, comportando anche in questo caso un rigido automatismo e

impedendo una valutazione individualizzata e flessibile in ordine al

trattamento del condannato e in rapporto alla finalità di

risocializzazione, appare in irrimediabile contrasto con le predette

speciali esigenze.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato il

"peculiare interesse-dovere dello Stato al ricupero del minore", cui

"è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa

punitiva" (sentenza n. 49 del 1973), e il fatto che la funzione

rieducativa della pena "per i soggetti minori di età è da

considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente" (sentenza n.

168 del 1994); così che "la giustizia minorile deve essere

improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante

mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale"

(sentenza n. 125 del 1992, e v. ivi altri riferimenti). Tale

finalità "caratterizza tutti i momenti e le fasi attraverso le quali

la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori", e in

particolare connota "il trattamento del minore anche nella fase

esecutiva", così che il ricorso all'istituzione carceraria deve

essere considerato, per i minori, come ultima ratio (ancora sentenza

n. 125 del 1992, nonché sentenza n. 46 del 1978).

Così pure è costante nella giurisprudenza costituzionale

l'affermazione della esigenza che il sistema di giustizia minorile

sia caratterizzato fra l'altro dalla "necessità di valutazioni, da

parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in

funzione del recupero del minore deviante" (sentenze n. 143 del 1996,

n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983, n. 46 del 1978),

anzi su "prognosi particolarmente individualizzate" (sentenza n. 78

del 1989), questo essendo "l'ambito di quella protezione della

gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost."

(sentenze n. 128 del 1987, e n. 222 del 1983): vale a dire della

"esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del

trattamento che l'evolutività della personalità del minore e la

preminenza della funzione rieducativa richiedono" (sentenza n. 125

del 1992).

Siffatte esigenze, come è noto, hanno trovato larga espressione,

oltre che nella disciplina del nuovo processo penale minorile,

dettata con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, anche a livello

internazionale. Così le "regole minime per l'amministrazione della

giustizia minorile" (c.d. regole di Pechino) di cui alla

dichiarazione di New York dell'ONU del 29 novembre 1985, al n. 8,

prevedono "un potere discrezionale appropriato a diversi livelli

dell'amministrazione della giustizia minorile", anche "nella fase

esecutiva"; e la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New

York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge 27

maggio 1991, n. 176, non solo riconosce al minore condannato "il

diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della

dignità e del valorepersonale" e che tenga conto fra l'altro "della

necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di

fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima" (art.

40, comma 1), ma prescrive che la detenzione o l'imprigionamento di

un fanciullo devono "costituire un provvedimento di ultima risorsa ed

avere la durata più breve possibile" (art. 37, lettera b).

4. - Con le suddette esigenze costituzionalmente tutelate contrasta

irrimediabilmente il rigido automatismo insito nella norma impugnata,

che esclude, come si è detto, ogni valutazione discrezionale del

caso concreto, e impedisce l'adozione di misure alternative alla

detenzione in carcere per l'espiazione della pena convertita, anche

quando esse in concreto appaiano appropriate rispetto alla preminente

finalità di reinserimento sociale del giovane condannato, che può

risultare in tal modo frustrata. E ciò, si badi, pur quando

continuino a sussistere le condizioni generali alle quali la legge

subordina l'adozione delle misure alternative, le quali possono

proseguire anche se durante la loro esecuzione sopravvenga un titolo

di esecuzione di altra pena detentiva, purché, tenuto conto del

cumulo delle pene, permangano le condizioni di entità della pena da

scontare che la legge prevede per le diverse misure (art. 51-bis

della legge 26 luglio 1975, n. 354).

5. - La Corte ha già avuto occasione di sottolineare che "le

esigenze di recupero e di risocializzazione dei minori devianti e,

quindi, di accentuazione della funzione rieducativa della pena e di

differenziazione del loro trattamento rispetto a quello previsto per

gli adulti" restano "tuttora non integralmente soddisfatte" con

riferimento alla fase di esecuzione delle pene, data la perdurante

applicabilità ai minori delle norme dell'ordinamento penitenziario

generale, prevista dall'art. 79 della legge n. 354 del 1975 "fino a

quando non sarà provveduto con apposita legge", finora non emanata;

e che "l'assoluta parificazione tra adulti e minori" proprio nel

campo delle misure alternative alla detenzione "non è,

indubbiamente, in armonia" con i principi che debbono reggere questa

materia, risultandone compressa l'esigenza "di specifica

individualizzazione e flessibilità del trattamento" del condannato

minorenne (sentenza n. 125 del 1992).

A maggior ragione risulta in contrasto con le esigenze

riconducibili ai parametri costituzionali indicati una norma, come

quella impugnata, che - parificando a sua volta i condannati

minorenni a quelli adulti - introduce un ulteriore elemento di

rigidità e di automatismo, tale da precludere al condannato

l'accesso alle misure alternative pur in presenza delle condizioni

generali per esse previste, in forza di una presunzione assoluta di

"immeritevolezza" o di inadeguatezza della misura, che può avere

certamente, come si è detto, una sua ratio ma che nel caso dei

minori contraddice la necessità di dare preminenza alla finalità di

risocializzazione e di adattare il trattamento del condannato in

relazione a valutazioni e prognosi individualizzate e ancorate alla

concretezza del caso.

6. - La disposizione denunciata deve dunque essere dichiarata

costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica ai

condannati di età minore al momento della condanna.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte

in cui si applica ai condannati minori di età al momento della

condanna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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