Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo

comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, dell'art. 10, quarto

comma, della stessa legge, introdotto dalla legge 2 maggio 1983, n.

175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica

della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della

previdenza forense) promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1988

dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Amorosino

Elia e Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e

Procuratori, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza

ed Assistenza Avvocati e Procuratori e di Amorosino Elia nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Maurizio Cinelli per la Cassa Nazionale di

Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e Sandro Amorosino

per Amorosino Elia e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Elia Amorosino,

titolare di pensione di invalidità dal 1° febbraio 1981, contro la

Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e

procuratori legali, per ottenere una sentenza che la dichiara "tenuta

a corrispondere alla Cassa il contributo in misura pari al 3% del

reddito con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal

terzo comma dell'art. 10 della legge n. 576 del 1980" a decorrere dal

compimento del quinquennio successivo alla data del pensionamento, il

Pretore di Roma, con ordinanza del 9 giugno 1988, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, due questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge n.

576 del 1980, l'una concernente il primo periodo, l'altra il secondo

periodo (erroneamente indicato nell'ordinanza come "quarto comma"),

aggiunto dalla legge 2 maggio 1983, n. 175.

Ad avviso del giudice remittente, la norma contenuta nel primo

periodo del comma in esame violerebbe i richiamati principi

costituzionali nella parte in cui assoggetta a contribuzione anche

gli avvocati e i procuratori legali che continuano l'esercizio della

professione dopo il pensionamento per invalidità, o comunque nella

parte in cui li assoggetta all'obbligazione contributiva in misura

non inferiore a quella prevista per i titolari di pensione di

vecchiaia.

In subordine il giudice a quo impugna la norma contenuta nel

secondo periodo, la quale riduce al solo contributo di solidarietà

del 3% del reddito professionale l'obbligazione contributiva a carico

dei titolari di pensione di vecchiaia che continuano l'attività

professionale, quando sia trascorso un quinquennio dalla data del

pensionamento. La mancata previsione di tale beneficio anche in

favore dei titolari di pensioni di invalidità è ritenuta contraria

sia al principio di uguaglianza, sia al precetto dell'art. 38,

secondo comma, della Costituzione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite la

ricorrente e la convenuta Cassa di previdenza, chiedendo l'una

l'accoglimento, l'altra il rigetto delle questioni.

La ricorrente - dopo avere aderito in via principale alle

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e avere

sottolineato che la lamentata disparità di trattamento delle due

categorie di pensionati appare ancora più evidente dopo la sentenza

n. 1008 del 1988 di questa Corte - prospetta in via subordinata (ma,

in verità, l'ordine logico delle due istanze dovrebbe essere

invertito) la possibilità di una interpretazione adeguatrice,

secondo cui la riduzione dell'onere contributivo previsto dalla norma

in esame sarebbe applicabile anche ai pensionati per invalidità.

La Cassa eccepisce anzitutto l'inammissibilità di entrambe le

questioni: della prima perché eccedente l'oggetto del petitum

dedotto nel giudizio a quo; della seconda per difetto di interesse

attuale della ricorrente, non essendo essa in possesso delle

condizioni di età previste dalla norma di cui chiede l'applicazione

in suo favore.

In secondo luogo, ad avviso della resistente, la questione è

infondata. Il differenziato regime contributivo delle due categorie

di pensionati è giustificato dalla diversità delle rispettive

fattispecie, la quale si traduce in una articolata differenziazione

di disciplina giuridica, di cui quella attinente all'obbligazione

contributiva è soltanto un aspetto. Per i titolari di pensione di

vecchiaia ultrasettantenni vengono in considerazione peculiari

criteri di valutazione sia in ordine alla riduzione della capacità

di lavoro, sia in ordine al proporzionamento dell'obbligo

contributivo secondo il principio di corrispettività.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione, con argomenti analoghi a quelli

svolti dalla Cassa. L'Avvocatura sottolinea soprattutto la

giustificatezza del diverso regime contributivo delle due categorie

di pensionati dal punto di vista del principio di corrispettività. Considerato in diritto

1. - In linea principale il Pretore di Roma dubita della

legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

dell'art. 10, terzo comma, primo periodo, della legge n. 576 del 1980

sulla previdenza forense, in quanto assoggetta indiscriminatamente

all'obbligo di contribuzione piena alla Cassa anche i titolari di

pensione di invalidità che continuano l'esercizio della professione,

anziché esonerarli o almeno ridurne il carico contributivo in misura

superiore alla riduzione poi concessa, con la disposizione aggiunta

dalla legge n. 175 del 1983, ai titolari di pensione di vecchiaia: e

ciò perché gli invalidi meriterebbero maggiore considerazione ai

fini di un alleggerimento dell'obbligo di contribuzione, essendo "per

definizione costretti a una produttività massima pari a meno di un

terzo del normale".

La questione è irrilevante per la decisione del giudizio a quo, e

pertanto inammissibile. La ricorrente non è andata oltre la domanda

di una riduzione della contribuzione alla Cassa pari a quella

prevista nel secondo periodo del comma sotto esame in favore dei

pensionati per vecchiaia.

2. - In linea subordinata l'art. 10, terzo comma, citato è

ritenuto censurabile dal giudice remittente almeno nel secondo

periodo, in quanto non estende ai titolari di pensione di invalidità

l'agevolazione contributiva accordata ai pensionati per vecchiaia, i

quali, dopo cinque anni di attività professionale dalla data del

pensionamento, sono esonerati dal pagamento del contributo soggettivo

di cui ai primi due comma dell'art. 10, restando obbligati a pagare

solo un contributo di solidarietà nella misura del 3% del reddito.

Sarebbero violati il principio di eguaglianza e il principio di

adeguatezza della tutela previdenziale alle esigenze di vita, atteso

che la ratio della riduzione contributiva, individuata "nella ridotta

capacità produttiva e di reddito del pensionato", inerisce

all'invalidità non meno che all'età avanzata.

3. - Occorre preliminarmente esaminare due eccezioni opposte l'una

dalla Cassa, l'altra dalla ricorrente.

A giudizio della Cassa, pure la seconda questione sarebbe

irrilevante, e quindi inammissibile, mancando un interesse attuale

della ricorrente. Il regime contributivo privilegiato, di cui essa

lamenta il rifiuto di applicazione in suo favore, è riservato ai

professionisti pensionati da più di cinque anni, che abbiano

compiuto i settant'anni, mentre la ricorrente è ancora lontana dal

raggiungimento di tale età. L'eccezione non ha pregio. La sola

condizione di ordine temporale, cui è assoggettata la riduzione

contributiva prevista dalla norma impugnata, è il compimento di

cinque anni di attività professionale dopo il conseguimento della

pensione. Per i titolari di pensione di vecchiaia, con riguardo ai

quali la disposizione è stata introdotta, la detta condizione

implica che essi devono avere compiuto il settantesimo anno di età;

questa specifica condizione, essendo una conseguenza del requisito di

età pensionabile fissato dall'art. 2, primo comma, della legge n.

576 del 1980, non potrebbe riproporsi, in caso di accoglimento della

questione, per i titolari di pensione di invalidità.

A sua volta, la ricorrente obietta che la questione dovrebbe

essere respinta sulla base di una interpretazione "adeguatrice" che,

diversamente da quella accolta dal giudice a quo, riconosca

l'applicabilità della norma denunziata anche ai pensionati per

invalidità. Ma la lettera della legge segna un limite invalicabile

delle possibilità di interpretazione: l'interpretazione

antiletterale è ammissibile solo quando sia evidente, alla stregua

dell'interpretazione storica e/o logico-sistematica, che il

legislatore è caduto in un errore di linguaggio o in una falsa

demonstratio. Nella disposizione aggiunta dalla legge del 1983

all'art. 10, terzo comma, della legge sulla previdenza forense

l'esplicito richiamo dell'art. 2, ottavo comma, limita il campo di

applicazione ai titolari di pensione di vecchiaia.

3. - Due ragioni, peculiari a questa categoria di pensionati,

spiegano la mancata previsione di analogo beneficio in favore dei

titolari di pensione di invalidità, e al tempo stesso la

giustificano alla stregua di entrambi i parametri costituzionali

indicati dal giudice remittente, onde la questione da lui proposta

deve essere dichiarata non fondata.

La prima ragione deriva dal principio di corrispettività,

rivalutato dalla riforma del 1980, ma incoerentemente pretermesso

nell'originario terzo comma dell'art. 10, in relazione all'ipotesi

dell'art. 2, ottavo comma. Poiché questa norma concede un solo

supplemento di pensione di vecchiaia, rapportato al quinquennio di

attività professionale successivo alla maturazione del diritto a

pensione, la legge del 1983, appunto in applicazione del criterio di

correlazione tra contribuzione e prestazione previdenziale, ha

soppresso per gli avvocati ultrasettantenni, che abbiano ottenuto la

liquidazione definitiva della pensione, l'obbligo del contributo

soggettivo, da essi precedentemente versato a fondo perduto, e li ha

assoggettati soltanto a un contributo di solidarietà del 3% (cfr.

Corte cost. n. 1008 del 1988).

Questa ratio non ricorre per i titolari di pensione di

invalidità. La contribuzione piena alla Cassa, alla quale rimangono

obbligati senza limiti di tempo qualora proseguano l'attività

professionale, trova un corrispettivo nella progressiva maturazione

del diritto alla pensione di vecchiaia (art. 5, quinto comma, della

legge n. 576 del 1981), tenuto presente che, per ipotesi, essi sono

iscritti alla Cassa da una data anteriore al compimento del

quarantesimo anno di età. D'altra parte, non va trascurato il

rilievo che, per il fatto stesso di essere beneficiari di una

pensione di invalidità, essi godono, a loro volta, di una tutela

previdenziale privilegiata, sia sotto il profilo del requisito di

anzianità contributiva (dieci o anche solo cinque anni, a fronte

dell'anzianità trentennale richiesta per la pensione di vecchiaia),

sia sotto il profilo della durata media della pensione.

4. - L'altra ragione giustificativa della limitazione dei

destinatari della norma impugnata ai pensionati per vecchiaia si

coglie nel fatto del "naturale regresso della capacità di lavoro

produttivo per l'avanzare dell'età" (cfr. sent. n. 62 del 1977). Al

contrario, la residua capacità dell'invalido all'esercizio della

professione (capacità specifica) è stabile, e anzi, negli anni

immediatamente successivi al pensionamento, può incrementarsi grazie

a cure appropriate o anche per spontanea ripresa di forze

dell'organismo o per capacità di adattamento; tant'è che la legge

prevede due revisioni triennali per accertare la persistenza

dell'invalidità, prima di ammettere la concessione definitiva della

pensione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, terzo comma, primo periodo, della legge 20 settembre

1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), modificato

dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione

autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica della legge 20

settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza

forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 576 del

1980 citata, sollevata dal nominato Pretore con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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