Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi) e dell'art. 6, in relazione all'art. 2 della stessa

legge, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Castiglione Angelo, iscritta al n. 154

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1977 dalla Corte d'appello di

Torino nel procedimento penale a carico di Genovese Giuseppe, iscritta

al n. 235 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977;

3) ordinanza emessa l'8 maggio 1978 dal Pretore di Sora nel

procedimento penale a carico di Piccirilli Massimo, iscritta al n. 347

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978;

4) ordinanza emessa l'11 maggio 1978 dal Tribunale di Sciacca nel

procedimento penale a carico di Calandra Baldassare ed altro, iscritta

al n. 390 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978;

5) ordinanza emessa il 26 luglio 1979 dal Tribunale di Mondovì nel

procedimento penale a carico di Grillo Gianfranco iscritta al n. 780

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8 del 9 gennaio 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Castiglione Angelo,

imputato di porto illegale di una pistola lanciarazzi, il Tribunale di

Torino, con ordinanza del 23 dicembre 1975 (R.O. 164/76), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 18 aprile 1975, n. 109 (rectius: n. 110) per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione.

Premesso che, secondo le risultanze peritali, la pistola

sequestrata all'imputato non può esplodere proiettili metallici che la

sua vampa è normale all'asse di tiro e che, quindi, la sua

potenzialità offensiva è praticamente nulla, il giudice a quo rileva

che, malgrado ciò, alla stregua della norma impugnata, la commissione

consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita ai sensi

dell'art. 6 della legge n. 110, non può escludere l'attitudine di tale

congegno a recare offesa alla persona e, conseguentemente, non può far

venir meno "l'antigiuridicità" del relativo porto o detenzione.

Una tale disciplina sarebbe contraria al principio di eguaglianza

giacché l'esame dell'attitudine offensiva è invece previsto dalla

disposizione denunciata per le armi ad aria compressa, notoriamente

più pericolose per la persona di quanto non lo siano gli strumenti

lanciarazzi; ne conseguirebbe una disparità di trattamento non

razionalmente giustificabile in quanto la disposizione impugnata

sottopone a diverso rigore normativo due fattispecie omogenee, in

ragione inversa della loro pericolosità.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura il legislatore, in considerazione della

intrinseca idoneità degli strumenti lanciarazzi (e degli altri oggetti

indicati nella disposizione censurata: armi da bersaglio da sala o ad

emissione di gas) a recare offesa alla persona, li ha equiparati,

insieme alle armi ad aria compressa alle armi comuni da sparo,

sottoponendoli, pertanto, alla stessa disciplina. Ha ammesso, però,

soltanto per le armi ad aria compressa la possibilità di accertare

che, per le loro caratteristiche tecniche, non sono adatte ad offendere

la persona: ciò dimostra che la legge, nell'ambito di un apprezzamento

latamente discrezionale rimesso alla sua esclusiva competenza (sempre,

ovviamente, nel rispetto della ragionevolezza e degli altri principi

costituzionali), ha ritenuto che tutti gli strumenti lanciarazzi sono

di per sé pericolosi.

Ed è da escludere - prosegue l'Avvocatura - che, così operando,

il legislatore abbia determinato un'ingiustificata discriminazione nei

confronti delle armi ad aria compressa, solo perché ha ritenuto che

fra queste ve ne possano essere alcune non pericolose per l'incolumità

della persona.

Mentre gli strumenti lanciarazzi, infatti, proprio perché

destinati ad imprimere ai razzi di segnalazione la forza necessaria per

raggiungere notevoli distanze, hanno senz'altro, se rivolti

direttamente contro la persona, la capacità di recare offesa, le armi

ad aria compressa possono, in alcuni casi, presentare caratteristiche

tali da escludere nel modo più assoluto che, anche se rivolte da breve

distanza contro la persona, il proiettile abbia un'energia sufficiente

ad arrecare offesa.

Identica questione hanno sollevato la Corte d'appello di Torino (30

marzo 1977; R.O. 235/77), il Pretore di Sora (8 maggio 1978; R.O.

347/78), il Tribunale di Sciacca (11 maggio 1978; R.O. 390/78) e il

Tribunale di Mondovì (26 luglio 1979; R.O. 780/79) nei procedimenti

penali a carico, rispettivamente, di Genovese Giuseppe, Piccirilli

Massimo, Piccione Antonio e Grillo Gianfranco, imputati di porto o

detenzione abusiva di strumenti lanciarazzi.

I giudici a quibus insistono, in particolare, sulla maggiore(o,

quanto meno, pari) pericolosità per la persona delle armi ad aria

compressa rispetto agli strumenti lanciarazzi dei quali, anzi (R.O.

780/79), lo stesso art. 2, ultimo comma, consente sia il porto che la

detenzione nelle ipotesi previste da determinate disposizioni

legislative o regolamentari, con ciò implicitamente escludendo, in

tali particolari circostanze, la loro potenzialità offensiva.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo,

con argomentazioni identiche a quelle sopra illustrate, che la

questione venga dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sollevano un'identica

questione di legittimità costituzionale; i relativi giudizi vengono,

pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 2, terzo comma,

legge 18 aprile 1975, n. 110, là dove non prevede che la commissione

consultiva di cui al successivo art. 6 possa escludere anche per gli

strumenti lanciarazzi l'attitudine a recare offesa alla persona,

contrasti con l'art. 3 della Costituzione, data la disparità di

trattamento rispetto alle armi ad aria compressa, per le quali soltanto

la disposizione censurata conferisce alla commissione consultiva il

potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie delle

medesime, l'idoneità ad offendere la persona.

Ad avviso dei giudici a quibus, tale disparità di trattamento

sarebbe del tutto irragionevole, posto che le armi ad aria compressa

sarebbero "innegabilmente più pericolose per la persona degli

strumenti lanciarazzi" (ordinanze del Tribunale di Torino, della Corte

di appello di Torino, del Pretore di Sora e del Tribunale di Sciacca)

o, comunque, potrebbero avere "una capacità offensiva, se non

superiore quanto meno pari, a quella degli strumenti lanciarazzi"

(ordinanza del Tribunale di Mondovì). Peraltro, le ordinanze della

Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca, prive come sono

di ogni precisazione in ordine alla fattispecie concreta, costringono

la Corte ad una declaratoria di inammissibilità per difetto di

rilevanza.

3. - Premesso che l'interpretazione dell'art. 2, terzo comma, della

legge n. 110 del 1975 concordemente accolta, per il profilo qui

dedotto, dalle ordinanze in esame (solo quella del Tribunale di Torino

fa cenno anche all'eventualità che l'aggettivo "escluse", con cui ha

inizio la seconda parte del comma - quella concernente appunto il

particolare potere della commissione consultiva - possa intendersi

riferibile a tutte le armi elencate nella parte iniziale del comma,

anziché unicamente alle armi ad aria compressa, le ultime di tale

elenco) corrisponde alla interpretazione ormai dominante e che, quindi,

nella materia in esame sussiste effettivamente una disciplina

differenziata, la questione sta tutta nel verificare se la diversità

di trattamento sia, come perentoriamente ritenuto dai giudici a quibus,

davvero ingiustificata, così da far apparire arbitrarie le scelte che

il legislatore del 1975, nell'integrare la precedente disciplina delle

armi alla stregua delle nuove esigenze (necessità di un maggior

controllo), ha operato al riguardo.

4. - È in questa prospettiva che tien conto dell'aggiornamento

delle valutazioni di politica legislativa in tema di armi che va

inquadrato il nuovo trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi.

Non contemplati espressamente da nessuna delle disposizioni in

materia vigenti prima della legge n. 110 del 1975, gli strumenti in

parola erano oggetto di valutazioni disparate, a seconda che la nozione

di arma venisse o no riferita alla destinazione naturale ad offendere

la persona, con esclusione dei soli strumenti destinati a meri fini di

segnalazione. La giurisprudenza, in sostanza, pur riconoscendo che le

pistole lanciarazzi erano in grado di offendere la persona se usate a

distanza ravvicinata, appariva orientata nel senso di non riscontrare

in esse la natura di arma, proprio in considerazione della loro

destinazione principale a mezzo segnaletico. In una prospettiva

opposta, prescindendo cioè dalla destinazione naturale, gli strumenti

lanciarazzi venivano ricondotti tra le armi da sparo o, addirittura,

tra le armi da fuoco, in quanto in esse la spinta del proiettile

avviene a mezzo di gas prodotto dall'esplosione di una capsula.

A fronte di tante incertezze, il legislatore del 1975, muovendo

dalla constatazione che sempre più spesso strumenti lanciarazzi

venivano in concreto utilizzati, anziché a fini segnaletici (o

sportivi), a fini veri e propri di offesa, optava per l'esplicita

inclusione di tali strumenti nell'ambito di quelli "considerati da

sparo", in ciò seguendo, fra l'altro, il modello offerto da non pochi

ordinamenti stranieri.

Peraltro, la legge n. 110 del 1975, non dimentica delle

utilizzazioni "genuine", ed in taluni casi addirittura necessarie,

degli strumenti lanciarazzi, ha inserito nell'art. 2 un quinto ed

ultimo comma, che espressamente esclude l'applicabilità delle

disposizioni sanzionatorie relative alla detenzione ed al porto delle

armi "nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative

munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni

legislative o regolamentari", quali erano in quel momento contenute

nella legge 5 giugno 1962, n. 616, nella legge 26 maggio 1966, n. 538,

e nel d.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154, cui successivamente si è

aggiunto il d.P.R.15 settembre 1977, n. 533. In particolare, l'art. 5

di quest'ultimo decreto precisa, nel suo primo comma, che le

disposizioni relative alla detenzione e al porto delle armi non si

applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi "il cui impiego è

previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia

della vita umana in mare, da disposizioni legislative e regolamentari,

previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi

competenti".

Tutto ciò conduce a ritenere che, ai fini della comparazione con

il trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi rispetto alle armi

ad aria compressa, non ci si possa limitare alla differenza risultante

dalla formulazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110, del

1975, occorrendo valutare, invece, la disciplina complessiva vigente

nella materia.

5. - Tra le cinque ordinanze di rimessione unicamente quella del

Tribunale di Mondovì presta attenzione all'art. 2, quinto comma, ma in

termini e con finalità che non si possono condividere. Ad avviso di

tale Tribunale, le deroghe ivi contemplate implicitamente

escluderebbero, in quelle particolari circostanze, la potenzialità

offensiva degli strumenti lanciarazzi, con il che lo stesso legislatore

verrebbe a riconoscere che questi strumenti sarebbero in definitiva

meno pericolosi delle armi ad aria compressa. In realtà, le deroghe di

cui all'art. 2, quinto comma, non trovano ragione nel riscontro di una

intrinseca carenza di potenzialità offensiva (se così fosse, non si

comprenderebbe allora perché tale potenzialità verrebbe meno soltanto

nell'ambito di determinate attività), sibbene in un'operazione

legislativa preordinata al contemperamento di contrapposti interessi

che, in situazioni ben precisate, porta a privilegiare le esigenze

insite nella segnalazione rispetto a quelle di tutela della pubblica

incolumità. In tutte le altre ipotesi, sono queste seconde a prevalere

tassativamente, in base ad una presunzione assoluta di pericolosità,

come si legge in un'altra ordinanza, quella del Tribunale di Torino.

Ne rappresenta ulteriore conferma il fatto della legge n. 533 del 1977,

emanata a completamento del sistema, si preoccupa di subordinare la non

applicabilità delle disposizioni sanzionatorie nelle ipotesi ivi

consentite di uso di lanciarazzi al "previo riconoscimento ed

omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti".

6. - Le precisazioni che precedono inducono la Corte a ritenere non

fondata la proposta questione di legittimità costituzionale, e ciò

perché le differenze fra i due trattamenti posti a confronto, una

volta che non ci si limiti al solo aspetto collegato all'art. 2, terzo

comma, della legge n. 110 del 1975, fanno escludere che si sia in

presenza di una differenziazione priva di ragionevolezza. E le relative

scelte discrezionalmente demandate al legislatore, anche se passibili

di eventuali critiche, non si traducono certo in arbitrio.

Per quanto riguarda, più in particolare, l'asserzione su cui

insistono i giudici a quibus, e cioè la pretesa non maggiore

pericolosità degli strumenti lanciarazzi rispetto alle armi ad aria

compressa, l'Avvocatura dello Stato non ha mancato di rilevare nei suoi

atti di intervento che gli strumenti lanciarazzi, proprio perché

destinati ad imprimere ai razzi di segnalazione la forza necessaria per

il raggiungimento di notevoli distanze, avrebbero inevitabilmente, se

rivolte direttamente contro una o più persone, la capacità di recare

offesa, mentre altrettanto non si può dire per tutte le armi ad aria

compressa.

Ma, a rendere non accettabile l'asserzione comune alle ordinanze di

rimessione, è soprattutto la sua indiscriminata generalizzazione.

Deve, infatti, ritenersi inesatto l'affermare che gli strumenti

lanciarazzi sarebbero meno pericolosi, o almeno non più pericolosi,

delle armi ad aria compressa, così come sarebbe inesatto sostenere il

contrario: vi sono armi ad aria compressa più pericolose di certi tipi

di lanciarazzi, mentre vi sono tipi di lanciarazzi più pericolosi di

certe armi ad aria compressa. Il sistema vigente sarebbe viziato da

irrazionalità soltanto se in ogni caso alle armi ad aria compressa

fosse riservato un trattamento più favorevole: per regola, invece,

anch'esse, allo stesso modo degli strumenti lanciarazzi, sono

considerate armi comuni da sparo. Eccezioni sul piano della non

punibilità sono previste per le une come per gli altri, in base ai

criteri non irrazionali di cui si è detto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

Costituzionale dell'art. 2, terzo Comma, della legge 18 aprile 1975, n.

110, sollevate, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle

ordinanze della Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale

dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,

sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle altre

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - Prof.

GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari