Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1976 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.

24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, e

dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti

di locazione), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1974 dal

pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Volino Rosa e

Nocito Giuseppe, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26

giugno 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Bergamo, nel procedimento civile avente ad oggetto la

domanda di decadenza dalla proroga legale del contratto di locazione

stipulato fra Volino Rosa e Nocito Giuseppe per sopravvenuta

disponibilità da parte del locatario Nocito di altro alloggio idoneo,

con ordinanza 2 marzo 1974 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1973, n. 495, e

dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, concessive di

proroghe ai contratti di locazione, per contrasto con gli artt. 41 e 42

della Costituzione.

Con la menzionata ordinanza, il pretore, ritenute applicabili alla

fattispecie le proroghe sancite con le citate leggi, ha, peraltro

escluso, in sede di interpretazione delle dette norme, che le

disposizioni regolanti i casi di decadenza dalla proroga stabiliti fin

dalla legge 23 maggio 1950, n. 253 (fra cui, appunto, la constatata

disponibilità di altro appartamento idoneo da parte del locatario, per

acquisto fattone dalla di lui moglie nella stessa città di Bergamo),

siano operanti per le locazioni come sopra prorogate.

Ciò in quanto queste ultime sottoporrebbero in modo autonomo a

proroga tutti i contratti in corso, senza contenere alcuna espressione

di collegamento con le leggi precedenti, le quali, d'altra parte,

avendo tutte un limite temporale, dovrebbero, in difetto di espresse

disposizioni contrarie, ritenersi inapplicabili oltre i tempi ivi

considerati.

Da ciò deriverebbe la impossibilità giuridica di valutare il

dedotto motivo di decadenza dalla proroga nel caso di specie,

impossibilità che evidenzierebbe il contrasto delle norme impugnate

con gli invocati precetti costituzionali, in ordine alla mancata

previsione del menzionato caso di cessazione dalla proroga.

Invero, detti precetti consentono bensì l'imposizione di limiti

alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Mentre, però, alla legislazione vincolistica, limitativa della

proprietà privata, può e deve riconoscersi, nel suo complesso, lo

scopo sociale di assicurare l'abitazione ai conduttori economicamente

non in grado di ricorrere alla libera contrattazione, la lamentata

omissione finirebbe con l'estendere la proroga anche a casi in cui, per

avere il conduttore la disponibilità di altro conveniente alloggio,

verrebbe meno la ricordata funzione sociale delle disposizioni

vincolative.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 26 giugno 1974.

Avanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che la questione sollevata avrebbe origine da

una inesatta interpretazione delle leggi impugnate, per quanto riguarda

la pretesa caducazione delle norme stabilite con la legge fondamentale

n. 253 del 1950.

Dette leggi, mosse dall'eccezionalità della crisi economica e

dallo specifico intento di ostacolare il processo inflazionistico,

avrebbero implicitamente confermato le norme precedenti in materia di

decadenza dalla proroga legale.

Diversamente opinando, si negherebbe la coerenza delle norme sulla

proroga legale dei contratti di locazione, che invece formano un

sistema, nel quale le norme impugnate si inseriscono organicamente. Considerato in diritto :

1. - Con la suindicata ordinanza, il pretore di Bergamo ha

sollevato questione se l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426,

convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, e l'art. 1 della legge 22

dicembre 1973, n. 841, nella parte in cui non prevedono la decadenza

dalla proroga legale per disponibilità di altra abitazione idonea da

parte del conduttore (così come già stabilito dall'art. 3 n. 1 della

legge 23 maggio 1950, n. 253) determinino una limitazione del libero

godimento della proprietà privata e della libera utilizzazione

economica dei propri beni, in contrasto con gli artt. 41 e 42 della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

L'asserita autonomia delle leggi in esame rispetto al complesso

regime vincolistico, al quale hanno fatto seguito, non può essere

ritenuta sussistente nei termini in cui viene interpretata e

considerata dal giudice a quo.

Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972, concernente l'art.

1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969, con cui si stabiliva la

proroga legale dei contratti di locazione e sublocazione in corso alla

data di entrata in vigore della stessa legge per gli immobili urbani ad

uso di abitazione, ha già affermato che tale proroga era entrata a far

parte del regime vincolistico, comprendente senza differenza tutte le

norme già disciplinanti la materia delle locazioni.

Questa affermazione, sostanzialmente riconosce l'unitarietà

organica del sistema creato dalle norme vincolistiche, unitarietà che

sussiste e va ribadita anche per quanto riguarda le leggi di proroga in

esame.

La legislazione speciale in materia di locazioni degli immobili

urbani consta di una serie di istituti fra cui trovano posto di

primario rilievo quelli attinenti alla proroga legale dei contratti ed

al relativo regime. Una delle norme che attiene specificamente

all'istituto della proroga è appunto quella, sancita dall'art. 3 n. 1

legge n. 253 del 1950, che prevede la decadenza del conduttore dal

diritto alla proroga quando egli venga a trovarsi in determinate

situazioni soggettive che la legge considera appunto ostative al

godimento del beneficio.

Tale principio, indubbiamente caratterizzante del regime della

proroga legale, è preordinato alla tutela dell'interesse del locatore

ritenuto preminente, in determinate situazioni tassativamente indicate,

su quello del conduttore, ed è certamente entrato a far parte organica

del sistema, per la sua rispondenza agli ovvi limiti dell'esigenza

fondamentale che ha ispirato la legislazione vincolistica in materia,

cioè la tutela dell'interesse dei conduttori di immobili in locazione

ad uso di abitazione, alla conservazione dell'alloggio, da ritenere

logicamente operante soltanto fino a che tale interesse possa

ragionevolmente ritenersi in concreto sussistente. Ciò che è appunto

escluso dalla ricorrenza delle circostanze previste dall'art. 3 della

legge del 1950 ed in particolare dalla disponibilità di altra

abitazione idonea da parte del conduttore.

Pertanto, le considerazioni di ordine formale contenute

nell'ordinanza del pretore, che fanno riferimento alla temporaneità

delle precedenti norme in materia di proroga ed alla automatica

caducazione delle stesse in difetto di precisi richiami nella legge de

qua rivelano la loro intrinseca insufficienza ai fini di convalidare la

tesi sostenuta, che mal si concilia con la necessaria ed

imprescindibile esigenza di riconoscere una permanente coerenza del

sistema vincolistico per quanto riguarda i suoi elementi strutturali,

coerenza che, in difetto di espresse innovazioni disposte dal

legislatore o di una volontà abrogativa al riguardo o, comunque, di

una incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (art. 15

delle preleggi), postula la operatività permanente dei criteri

fondamentali del regime vincolistico stesso.

Aggiungasi che la recente legge 31 luglio 1975, n. 363, negando la

sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili

locati, considera i provvedimenti fondati sulla disponibilità da parte

del conduttore di altra abitazione (art. 1 quater, n. 3) confermando la

immanenza della relativa normativa.

È pertanto chiaro che, non essendo attendibile la portata

innovativa delle norme impugnate pretesa dal pretore a sostegno della

censura, e dovendosi per converso riconoscere che anche ai sensi delle

disposizioni impugnate è pur sempre operante il caso di decadenza

dalla proroga legale dei contratti previsto dall'art. 3, n. 1, della

legge n. 253 del 1950, la questione, come sopra proposta, deve essere

dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 4 agosto 1973, n. 495 (conversione in legge del

decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, concernente provvedimenti urgenti

sulla proroga di contratti di locazione e sublocazione degli immobili

urbani), e dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga

dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani e degli

immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda): questione

sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Bergamo, in

riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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