Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1963 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 60 del

Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 novembre 1962 dalla Corte suprema di

cassazione, Sezione 1 penale, nel procedimento penale a carico di Costa

Gaetano, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte suprema di

cassazione, Sezione 1 penale, nel procedimento penale a carico di Tucci

Casella Nicola, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 16

febbraio 1963;

3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte suprema di

cassazione, Sezione 1 penale, nel procedimento penale a carico di

Bologna Girolamo, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 16

febbraio 1963;

4) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte suprema di

cassazione, Sezione 1 penale, nel procedimento penale a carico di

Cucinotta Matteo, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 23

febbraio 1963;

5) ordinanza emessa il 18 gennaio 1963 dal Tribunale di Brescia nel

procedimento penale a carico di Barbaro Vincenzo, iscritta al n. 37 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963;

6) ordinanza emessa il 9 novembre 1962 dal Tribunale di Palermo nel

procedimento penale a carico di Di Stefano Rosa, iscritta al n. 66 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con le ordinanze indicate in epigrafe emesse dalla Corte di

cassazione, dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Palermo, nel

corso di procedimenti penali concernenti reati in danno o a carico di

magistrati, è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale, secondo il

quale, nei casi ora accennati, la Corte di cassazione, qualora a

conoscere del reato sia competente l'ufficio giudiziario presso il

quale il magistrato esercita le sue funzioni, rimette il procedimento

ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per

grado.

Tale questione, è stata ritenuta rilevante per la definizione dei

procedimenti e non manifestamente infondata, in riferimento all'art.

25, primo comma, della Costituzione, e in base ai principi enunciati

nella sentenza di questa Corte n. 88 del 1962.

Nelle predette ordinanze si fa, in sostanza, rilevare che lo

spostamento della competenza, di cui all'articolo citato, importerebbe

l'esercizio, da parte della Corte di cassazione, di un potere

discrezionale di designare il giudice successivamente al fatto che ha

dato luogo al procedimento.

Il Tribunale di Palermo aggiunge che il dubbio circa la

costituzionalità dell'art. 60, sarebbe rafforzato dal considerare che,

nel secondo comma (nel testo modificato dalla legge 10 giugno 1955, n.

517) si dispone che i reati di competenza del Pretore, riguardanti

magistrati, diversi dal conciliatore, commessi nel territorio in cui

esercitano le funzioni, sono giudicati in primo grado da un Tribunale

designato dalla Corte di cassazione, diverso da quello competente per

territorio. Da ciò deriverebbe lo spostamento della competenza, oltre

che per territorio anche per materia, e deriverebbe inoltre

l'impossibilità di adottare il procedimento per decreto, che è di

esclusiva competenza del pretore: spostamento di competenza che avrebbe

inoltre carattere definitivo, non essendo revocabile neppure quando,

nell'ipotesi della connessione, venisse meno il reato a carico o a

danno del magistrato.

In questa sede non si è costituita nessuna parte privata. È

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, che si è costituito nella causa

relativa all'ordinanza del Tribunale di Palermo, depositando le

deduzioni il 24 dicembre 1962.

Tutte le ordinanze, dopo le prescritte notificazioni e

comunicazioni, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2, 16

e 23 febbraio, 2 marzo e 13 aprile 1963, numeri 31, 45, 53, 60 e 101.

L'Avvocatura dello Stato, a sostegno della legittimità

costituzionale dell'articolo 60, svolge argomentazioni identiche a

quelle già esposte riguardo alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale; questione

che questa Corte ha ritenuto non fondata con la sentenza n. 50 del 27

aprile 1963. Le quali argomentazioni, secondo la difesa dello Stato,

sarebbero valide anche nell'attuale controversia, non soltanto riguardo

allo spostamento della competenza per territorio, preveduto nel primo

comma del citato art. 60, ma altresì in relazione all'ipotesi

preveduta nel secondo comma; ipotesi peraltro, secondo che si assume,

non rilevante ai fini della decisione della questione controversa.

Per quanto attiene, d'altra parte, all'anomalia rilevata dal

Tribunale, circa il carattere definitivo dello spostamento della

competenza, l'Avvocatura osserva che, anche quando si tratti di reati

(ipotesi estranea alla specie), la designazione da parte della

Cassazione di un giudice diverso resterebbe ferma, pure nell'ipotesi in

cui venisse meno in istruttoria il reato riguardante il magistrato. Considerato in diritto :

1. - Le cause promosse con le ordinanze precedentemente indicate,

devono essere riunite e decise con unica sentenza, data la identità

della questione. Essa è prospettata nel senso che le disposizioni

contenute nell'art. 60 del Codice processuale penale, sarebbero in

contrasto col primo comma dell'art. 25 della Costituzione (in base

all'interpretazione che ne ha dato questa Corte con la sentenza n. 88

del 1962), in quanto, anche tali disposizioni, attribuirebbero alla

discrezionalità della Corte di cassazione di rimettere il procedimento

ad un giudice diverso da quello precostituito, quando si tratta di

reati a danno o a carico di magistrati: contrasto che, secondo il

Tribunale di Palermo, risulterebbe più palese per il fatto che lo

spostamento della competenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 60

(nel testo modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517),

riguarderebbe anche la competenza per materia, nei casi di reati di

competenza del pretore a danno o a carico di magistrati diversi dal

conciliatore.

2. - La questione non è fondata.

È da tener presente che, con la sentenza n. 50 del 1963, questa

Corte ha escluso la illegittimità costituzionale dell'art. 55 del

Codice di procedura penale (compreso, come l'art. 60, nel capo V del

titolo II) precisando al riguardo:

a) che la facoltà attribuita alla Corte di cassazione di rimettere

l'istruzione, o il giudizio, da uno ad un altro giudice di sede

diversa, per gravi motivi di ordine pubblico, o per legittimo sospetto,

non importa discrezionalità da parte dell'organo giudiziario; bensì

definizione di un giudizio incidentale, in seguito ad accertamento di

circostanze obbiettive;

b) che lo spostamento della competenza, nei casi indicati, risponde

ad una suprema esigenza di giustizia, pure costituzionalmente

garantita, per assicurare l'indipendenza e quindi l'imparzialità del

giudice, nell'interesse generale e in quello particolare della difesa

dell'imputato.

Ora, questi principi devono applicarsi pure in relazione alle

disposizioni impugnate: nelle quali la rimessione ad un giudice diverso

è prescritta dalla legge, quando si debba procedere contro un

magistrato che appartenga all'ufficio giudiziario competente, o quando

il magistrato stesso sia stato offeso da un reato. Anche riguardo a

siffatte ipotesi, invero, debbono ritenersi sussistenti ed operanti

quelle superiori esigenze, alle quali si è accennato: esigenze che si

appalesano evidenti se si tratta di organo giudiziario con unico

magistrato, ma che non sono certo meno presenti e sentite se il

magistrato fa parte di un organo collegiale. Pure in questi casi,

infatti, occorre che lo svolgimento del processo, nell'istruttoria, nel

giudizio e nella definizione, resti assolutamente immune da ogni

possibilità di dubbio, circa l'obbiettiva imparzialità del giudice e

la retta applicazione della legge.

3. - Ragioni queste che giustificano lo spostamento della

competenza, anche nel caso preveduto dal secondo comma dell'art. 60,

nel quale, appunto, per maggiore tutela di tutti gli interessati, è

affidata al giudice collegiale la conoscenza dei processi che

riguardino magistrati diversi dal conciliatore.

Né a conclusione diversa può indurre il rilievo, contenuto

nell'ordinanza del Tribunale di Palermo, che, nel predetto secondo

comma, il provvedimento della Corte di cassazione incide anche sulla

competenza per materia, oltre che su quella per territorio. Giacché,

date le ragioni addotte nella precedente sentenza n. 50 (e che ora si

confermano) per chiarire che, al divieto sancito nel primo comma

dell'art. 25 della Costituzione, non può attribuirsi valore assoluto,

la distinzione fra la competenza territoriale e quella per materia, ai

fini della questione di costituzionalità, non può razionalmente

condurre a conseguenze diverse, relativamente alla necessità, nei casi

esaminati, di investire del processo altro giudice.

4. - Non ha neppure rilevanza in contrario la circostanza che,

tanto nel primo, quanto nel secondo comma dell'art. 60, spetta alla

Corte di cassazione, in seguito all'accertamento dei fatti preveduti in

detto articolo, di designare, in concreto, il giudice diverso da quello

predeterminato. Ritenuta, invero, la legittimità costituzionale del

provvedimento, la conseguente designazione del giudice, come si è già

avvertito nella precedente sentenza n. 50 del 1963, non può non essere

demandata, per ovvie esigenze pratiche, se non all'organo regolatore

della competenza; il quale provvederà, con prudente criterio, tenuto

conto delle varie circostanze, apprezzabili caso per caso.

Il fatto poi che il nuovo giudice designato resti definitivamente

investito del processo, non comporta questione di costituzionalità, ma

attiene esclusivamente al sistema adottato, in questi casi, dal

legislatore; il quale vi ha derogato, entro certi limiti, nell'art. 59

circa la rimessione per motivi di ordine pubblico, o per legittimo

sospetto, ma non riguardo alle ipotesi prevedute nell'art. 60.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause promosse con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60 del Codice di procedura penale, sollevata con le ordinanze

anzidette, in riferimento all'articolo 25, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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