Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Norme in gioco

citata

  • art. 2legge 47/1952
  • art. 6legge 47/1952
  • art. 9legge 47/1952
  • art. 1legge 47/1952
  • art. 5legge 47/1952
  • art. 8legge 47/1952
  • art. 14legge 47/1952
  • art. 3legge 54/1950
  • art. 2legge 54/1950
  • art. 14legge 54/1950

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

1) degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale siciliana 9 settembre

1947, n. 9; degli artt. 16, 17, secondo comma, e 18 della legge

regionale siciliana 29 settembre 1948, n. 40; nonché degli artt. 2, 6

e 9 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e 1, 2, 5 e 8

della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, prorogata dal

decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 30 agosto

1951, n. 26, e dalla legge regionale 25 luglio 1952, n. 47, in

riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale per la Regione

stessa; proposto con l'ordinanza 3 settembre 1956 della Corte di

cassazione nel procedimento vertente fra Paternico' Salvatore ed altri

e Lo Carmine Esterina ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 e nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana n. 77 del 7 dicembre 1956, ed iscritta al n.

330 del Registro ordinanze 1956;

2) dell'art. 3 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n.

47, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n. 54, in riferimento

all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale per la Regione siciliana,

proposto con l'ordinanza 14 dicembre 1956 della Corte di cassazione nel

procedimento vertente fra Battaglia Domenico e Di Cesaro Antonino,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12

gennaio 1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3

del 15 gennaio 1957, ed iscritta al n. 345 del Registro ordinanze 1956;

3) dell'art. 1 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n.

47, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale per la

Regione siciliana, proposto con l'ordinanza 31 dicembre 1956 della

Sezione specializzata per la risoluzione delle controversie relative

alla proroga dei contratti agrari presso la Corte d'appello di Palermo,

nel procedimento vertente fra Burgio Mariano, Tasca Giuseppe e Tasca

Calogero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44

del 16 febbraio 1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 11 del 27 febbraio 1957, ed iscritta al n. 21 del Registro

ordinanze 1957.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1957, la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi gli avvocati Vezio Crisafulli, Francesco Santoro Passarelli e

Costantino Mortati per la Regione siciliana e l'Avv. Giovanni Piaggio

per Di Cesaro Antonino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 3 settembre 1956 la Corte di cassazione (Sezione

seconda civile) ha disposto la trasmissione a questa Corte degli atti

del giudizio promosso da Paternico' Salvatore ed altri contro Lo

Carmine Esterina ed altri, sollevando la questione della legittimità

costituzionale di varie disposizioni legislative della Regione

siciliana. La Corte di cassazione, nella stessa ordinanza, ha rilevato

che gli artt. 1, 2 e 3 della legge 9 settembre 1947, n. 9; gli artt.

16, 17, secondo comma, e 18 della legge 29 settembre 1948, n. 40;

nonché gli artt. 2, 6 e 9 della legge 8 agosto 1949, n. 47, e 1, 2, 5

e 8 della legge 14 luglio 1950, n. 54, prorogata dal decreto

legislativo del Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n.

26, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 47, sembrano in contrasto con

l'art. 14, lett. a, dello Statuto della Regione siciliana, avente

valore di legge costituzionale, nonché con le norme corrispondenti

delle leggi della Repubblica 1 aprile 1947, n. 277, e 18 agosto 1949,

n. 1140, art. 17.

Nella predetta ordinanza tale contrasto è ravvisato:

a) nella circostanza che le leggi nazionali prevedono un termine

più lungo di quello stabilito dalla legge regionale (un anno e non

già 90 giorni) e peraltro con diversa decorrenza per la proposizione,

sotto pena di decadenza, delle domande dirette ad ottenere la

restituzione delle quote di canone non dovute in base alle norme sulla

riduzione degli estagli;

b) nell'essere legittimati alla riduzione ed al rimborso, per le

leggi statali, a differenza di quanto stabilito dalle leggi regionali,

anche gli affittuari non coltivatori diretti.

Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente

della Giunta regionale siciliana, comunicata al Presidente

dell'Assemblea della Regione stessa, è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 e nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. 77 del 7 dicembre 1956.

È intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale

siciliana, il quale si è costituito nella cancelleria della Corte

costituzionale, il 16 ottobre 1956, a mezzo dell'Avv. prof. Vezio

Crisafulli.

La difesa della Regione siciliana, premesso che la competenza

legislativa, spettante a norma dell'art. 14 dello Statuto alla Regione

stessa, incontra soltanto il limite delle leggi costituzionali dello

Stato, deduce che, non essendo contenuta nel citato articolo alcuna

espressa riserva oltre quella disposta in materia di industria e

commercio ("salva la disciplina dei rapporti privati"), alla stregua di

un canone interpretativo generalmente adottato, deve ritenersi che

nessun limite sia stato voluto di regola dal legislatore nelle altre

materie. Ricorda al riguardo l'interpretazione restrittiva data

dall'Alta Corte siciliana (decisione 5 luglio 1947-17 agosto 1948)

all'anzidetta espressa riserva, per concludere che, in particolare in

materia di agricoltura, la potestà legislativa è attribuita alla

Regione senza restrizioni. Il che sarebbe anche confermato dal

raffronto tra la disposizione di cui alla lett. a e quella successiva

di cui alla lett. e dello stesso art. 14 dello Statuto, la quale si

riferisce all'incremento della produzione agricola ed industriale.

In linea subordinata la difesa della Regione ammette peraltro che,

nel legiferare in materia di agricoltura, la Regione siciliana possa

incidere, con norme speciali, nella disciplina generale dei rapporti

privati, soltanto se e in quanto questi siano strettamente connessi con

la tutela di interessi regionali, attinenti cioè alla organizzazione

ed allo sviluppo dell'agricoltura in Sicilia.

Nelle stesse deduzioni inoltre viene rilevato che le leggi

regionali in questione presentano identità di natura con le

corrispondenti leggi statali richiamate nell'ordinanza di rimessione

della Corte di cassazione. Entrambe comporterebbero, per ben

individuate esigenze di utilità generale, inerenti alla struttura

dell'economia agraria, rispettivamente siciliana e nazionale, una serie

di limiti di ordine pubblico, temporali e contingenti, alla autonomia

privata in determinati settori dell'agricoltura. Si riconosce che fra

le disposizioni delle leggi statali e quelle delle leggi regionali

sussistono talune differenze, conseguenti peraltro alla diversità

delle situazioni e delle esigenze cui ciascuna di esse intende

provvedere. Ma su tali differenze - si precisa - non potrebbe fondarsi

una questione di legittimità costituzionale, dovendosi riconoscere

natura di fonti primarie alle leggi regionali siciliane in materia di

agricoltura, come tali indipendenti dalle leggi statali.

La sola questione, pertanto, che ad avviso della Regione potrebbe

proporsi, sarebbe quella relativa all'appartenenza delle disposizioni

legislative regionali impugnate, per il loro contenuto, alla materia di

cui all'alinea a dell'art. 14 dello Statuto. E detta appartenenza -

prosegue la difesa della Regione - non potrebbe contestarsi neppure

nell'ipotesi che si restringesse la potestà legislativa, nella

ricordata materia, al fenomeno economico ed ai rapporti ad esso

immediatamente inerenti; ovvero ancora se tale potestà si limitasse

addirittura al perseguimento "degli scopi di pubblica amministrazione

prefissi all'ente".

E a dimostrazione di siffatto assunto si pone in rilievo:

a) Che le leggi regionali 29 settembre 1948, n. 40, negli artt. 16,

17 e 18, e 25 luglio 1952, n. 47, nell'art. 2, non fanno che dare

applicazione differenziata, nei confronti dell'affittuario coltivatore

diretto, al principio enunciato dall'art. 1635 Cod. civ., sostituendo

alla discrezionalità del giudice una predeterminazione normativa della

misura della riduzione del canone in relazione alle particolari cattive

condizioni delle annate agrarie rispettivamente previste; e sempre

mantenendo l'ammontare di detta riduzione entro il limite massimo di

cui alla menzionata disposizione del codice.

b) Che le leggi regionali 9 settembre 1947, n. 9, 8 agosto 1949, n.

47, e 14 luglio 1950, n. 54, prorogata dal decreto legislativo del

Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n. 26, e dalla legge

regionale 25 luglio 1952, n. 47 (art. 1), danno a loro volta specifica

applicazione al principio di cui all'art. 1623 Codice civile,

disponendo determinate riduzioni dei canoni di affitto in cereali, in

relazione alla particolare onerosità sopravvenuta nel rapporto

negoziale per effetto di provvedimenti concernenti l'ammasso. Lo stesso

art. 1623 Cod. civ. - si aggiunge - nella sua prima parte stabilisce al

riguardo una disciplina di carattere generale ed evidentemente

dispositiva, facendo salve, nel secondo comma, le diverse disposizioni

di legge o contenute in un provvedimento dell'autorità. "E non vi ha

dubbio che quanto potrebbe stabilire un provvedimento amministrativo, a

fortiori può stabilirlo una legge regionale".

c) Che l'art. 17, secondo comma, legge regionale 29 settembre 1948,

n. 40, stabilisce termini di decadenza analoghi, ma diversi per la

durata, rispetto a quelli previsti dalle corrispondenti leggi statali,

per la proposizione delle domande dirette ad ottenere lo sgravio

parziale del canone nelle ipotesi prevedute dalle disposizioni innanzi

richiamate. Ma tali regole procedurali non potrebbero che ribadire il

carattere contingente, temporaneo ed eccezionale delle disposizioni di

diritto sostanziale cui si riferiscono.

Sarebbe pertanto evidente che tutte le norme in questione intendono

perseguire fini di pubblico interesse con riferimento diretto alle

particolari condizioni dell'economia agraria siciliana negli anni per i

quali dispongono. E se incidono in particolari aspetti della disciplina

dei rapporti privati, rimangono pur tutta, via norme speciali e

temporanee, che non toccano il campo della disciplina generale dei

contratti, che ha la sua sede nel Codice civile. Esse intervengono a

determinare quello che è stato chiamato il "regime amministrativo

della proprietà agraria e dei rapporti contrattuali ad essa

attinenti".

La difesa della Regione conclude perché sia dichiarata infondata

la questione di legittimità costituzionale di tutte le norme delle

leggi regionali innanzi specificate.

Con la memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 6

maggio 1957 sono state ulteriormente svolte le proposte deduzioni.

Con altra ordinanza 14 dicembre 1956 della Corte di cassazione

(Sezioni unite civili), nel giudizio promosso da Battaglia Domenico

contro Di Cesaro Antonino, è stata sollevata analoga questione circa

la legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale

siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e dell'art. 2 della legge 14 luglio

1950, n. 54, in quanto la Regione, col dettare in tali articoli

disposizioni di diritto privato sulla disciplina dei contratti di

affitto di fondi rustici, avrebbe ecceduto i limiti della potestà

legislativa ad essa attribuita dall'art. 14 dello Statuto, ed avrebbe

invaso così l'ambito riservato alle leggi dello Stato, che negli artt.

3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, 1 della legge 3 agosto 1949, n.

476, e 2 e 3, comma primo, della legge 15 luglio 1950, n. 505, regolano

diversamente la stessa materia.

Precisa inoltre questa ordinanza che mentre le leggi nazionali, nei

citati articoli, hanno previsto una riduzione del 30% dello estaglio in

favore di tutti gli affittuari di fondi rustici, a titolo di premio di

coltivazione, e senza alcuna discriminazione ulteriore, i precitati

articoli delle leggi regionali siciliane, n. 47 del 1949 e n. 54 del

1950, hanno limitato il diritto alla riduzione dello estaglio a quegli

affittuari che fossero conduttori diretti del fondo, determinando, al

riguardo, la qualità di coltivatore diretto secondo criteri diversi e

notevolmente più restrittivi di quelli stabiliti dalle leggi

nazionali.

L'ordinanza stessa, notificata alle parti e al Presidente della

Giunta regionale siciliana, comunicata al Presidente dell'Assemblea

stessa, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11 del 12 gennaio 1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 3 del 15 gennaio 1957.

Avanti a questa Corte si è costituito il Di Cesaro, rappresentato

e difeso dall'Avv. Giovanni Piaggio, depositando il 3 gennaio 1957

deduzioni, nelle quali si sostiene:

a) che lo Statuto della Regione siciliana attribuisce alla medesima

la facoltà esclusiva di legiferare nella materia in questione; nel che

sono comprese le facoltà di determinazioni particolari, rispondenti

alle necessità regionali, anche in campi e materie che incidono sui

rapporti privati;

b) che non vi sarebbe alcun conflitto tra leggi regionali ed il

sistema di diritto privato, bensì tra leggi speciali regionali e leggi

speciali nazionali;

c) che le leggi regionali, che si assumono incostituzionali,

rispondono ad esigenze e contingenze locali le quali giustificano la

emanazione delle norme in esse contenute.

Il Presidente della Giunta regionale siciliana, intervenuto in

giudizio, con atto depositato in cancelleria il 5 gennaio 1957, ha

ribadito la tesi che la potestà legislativa esclusiva attribuita, per

determinate materie, alla Regione nell'ambito del territorio regionale

non incontra altro limite che quello delle leggi costituzionali dello

Stato.

Di conseguenza, nelle materie ad essa riservate, le leggi regionali

non possono essere subordinate alle leggi ordinarie per ciò che

attiene alla regolamentazione dei rapporti privati.

Aggiunge che in materia di agricoltura e foreste non sono le leggi

statali ad escludere le leggi regionali, ma sono queste che escludono

quelle senza limitazione di sorta; e ricorda la disposizione statutaria

(art. 14, lett. d) la quale solo in materia di industria e commercio

pone una limitazione di competenza.

Afferma infine che la disciplina dei rapporti privati dettata dalle

leggi regionali, rispetto alle quali è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale, è una disciplina fondamentalmente

pubblicistica, in funzione dello sviluppo dell'agricoltura isolana, la

quale presenta condizioni particolari. "Si tratta in sostanza di norme

dirette al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di

stabilire equi rapporti sociali (art. 44 Costituzione) e perciò

attinenti all'amministrazione pubblica del diritto privato, che

comunque non possono non essere di competenza della Regione".

Conclude quindi perché sia dichiarata la legittimità

costituzionale delle norme delle leggi sopra citate.

La difesa del Di Cesaro e del Presidente della Regione siciliana

hanno depositato nella cancelleria di questa Corte, rispettivamente l'8

e il 9 maggio 1957, memorie illustrative.

Con altra ordinanza 31 dicembre 1956 della Sezione specializzata

per la risoluzione delle controversie relative alla proroga dei

contratti agrari presso la Corte d'appello di Palermo è stata

sollevata, nel corso del giudizio promosso da Burgio Mariano contro

Tasca Giuseppe e Tasca Calogero, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della sopra ricordata legge

regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47. Tale articolo, si motiva,

limitando il diritto degli affittuari a convertire in danaro il canone,

convenzionalmente stabilito in natura, nei confronti dei proprietari di

estensioni di terreni superiori a 12 ettari, sarebbe in contrasto con

le leggi vincolistiche nazionali (art. 3 legge 18 agosto 1948, n.

1140), che autorizzano tale conversione senza alcun limite. Onde

sarebbe stato violato l'art. 14, lett. a, dello Statuto della Regione

siciliana il quale, pur attribuendo potestà legislativa esclusiva

all'Assemblea regionale in materia di agricoltura e foreste, tuttavia

dovrebbe interpretarsi nel senso che l'anzidetta potestà legislativa

riguarderebbe soltanto lo sviluppo agricolo e forestale dell'isola, ma

non anche i rapporti di diritto privato.

Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente

della Giunta regionale siciliana, comunicata al Presidente

dell'Assemblea della Regione stessa, è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 e nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 27 febbraio 1957.

Avanti alla Corte è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino

Mortati.

Anche in questo giudizio, con deduzioni depositate il 5 gennaio

1957, la difesa della Regione pone in evidenza che l'espresso divieto

di legiferare sui rapporti privati in materia attinente alla industria

e al commercio (art. 14, lett. d, Statuto siciliano) rimarrebbe privo

di concreto significato se non dovesse interpretarsi nel senso di

consentire il pieno esercizio dell'autonomia nelle materie diverse da

quest'ultima.

Ciò posto, sottolinea che dal primo comma dell'art. 14 risulta

chiaramente che la competenza esclusiva regionale è limitata soltanto

dalle leggi costituzionali, le quali, si aggiunge, non pongono principi

che precludano alla Regione l'intervento nella sfera dei rapporti

intersubiettivi privati, tutte le volte che ciò corrisponda alla

necessità di tutelare gli interessi alla stessa affidati.

Relativamente, poi, alla particolare disciplina della materia

dell'agricoltura stabilita dal citato art. 14, fa notare che per le

lettere a, b e c dello stesso articolo, gli interessi affidati dalla

Costituzione alla Regione non riguardano soltanto quelli attinenti

all'organizzazione, anche tecnica, ed allo sviluppo agricolo e

forestale dell'isola, ma si estendono a tutti quei rapporti che, per la

particolarità con cui si presentano nella Regione, esigono una

disciplina differenziata rispetto a quella disposta, in via generale,

dallo Stato.

Se tra le esigenze prese in considerazione dalla lettera e diverse

da quelle relative all'incremento della produzione agricola e al

collocamento del prodotto (lett. a) e diverse altresì da quelle

relative alla bonifica (lett. b) - non si facessero rientrare anche

quelle promananti da conflitti di interessi fra le parti che

collaborano alla produzione agricola, i quali non trovano una

soddisfacente composizione nelle norme generali dello Stato, la lett. a

predetta rimarrebbe sfornita di ogni rilevante significato.

Ancor più specificamente si pone in rilievo che la norma del

capoverso dell'art. 1 in contestazione si ricollega a quella serie

numerosa di misure di eccezione con cui si è provveduto a

riequilibrare la posizione delle parti nei contratti agrari, quando

ciò si è reso necessario per evitare gravi conflitti fra le categorie

portatrici di interessi contrastanti. E la legge siciliana, precisa la

difesa della Regione, mentre si informa a quella statale per quanto

riguarda il diritto dell'affittuario alla conversione in danaro

dell'estaglio in natura, in considerazione delle particolari condizioni

dei proprietari dei fondi di limitata estensione, ha tuttavia ritenuto

di subordinare l'esercizio di tale diritto, per gli affitti relativi a

terreni di meno di 12 ettari, all'assenso del proprietario. Trattasi,

pertanto, di disposizione di limitata portata, corrispondente ai fini

dell'interesse pubblico della Regione che, per la peculiarità della

sua economia agraria, è stata necessitata ad apportare una limitazione

alla deroga alle norme comuni di diritto privato, che era stata

introdotta dalla legge statale.

Conclude quindi, perché la sollevata questione di illegittimità

costituzionale della norma di cui all'art. 1 della legge regionale n.

47 del 1949 sia dichiarata infondata.

Il Presidente ha disposto che le tre cause promosse con le sopra

indicate ordinanze e chiamate alla stessa udienza, siano congiuntamente

discusse. Considerato in diritto :

La Corte ritiene opportuno che le tre cause, discusse nella stessa

udienza, data l'identità delle questioni, siano riunite e decise con

unica sentenza.

Con le ordinanze precedentemente indicate (che si riferiscono a

leggi emanate dalla Regione siciliana) si ripropone la questione

relativa alla competenza della Regione a legiferare in materia di

contratti agrari. Il problema è stato esaminato da questa Corte,

riguardo alla Sardegna, con la sentenza n. 7 del 18 giugno 1956, nella

quale si rilevò che il decentramento regionale è in funzione del

soddisfacimento di interessi pubblici e si affermò il principio che

"la competenza legislativa della Regione deve limitarsi alla disciplina

della materia dell'agricoltura per quanto attiene a detti interessi", e

che perciò "le leggi regionali non possono disciplinare rapporti

nascenti dall'attività privata rivolta alla terra, quale bene

economico, sia nella fase organizzativa che in quella produttiva;

rapporti che devono essere regolati dal Codice civile". Nella stessa

sentenza si ammette peraltro un temperamento al principio anzidetto in

relazione al momento ed alle particolari circostanze, nelle quali il

legislatore regionale (nel caso il legislatore sardo) si avvalse

eccezionalmente del suo potere normativo in materia di contratti

agrari. Onde, mentre si è dichiarata illegittima la legge regionale

sarda del 24 febbraio 1950, perché derogava alle disposizioni degli

artt. 1635 e 1636 del Cod. civ., disponendo una riduzione di canoni di

affitto dei fondi rustici, in misura superiore a quella che, in base

alle dette disposizioni, può essere consentita dal magistrato, si è

invece ritenuta legittima la legge sarda del 6 marzo 1950, in quanto,

date le particolari circostanze dipendenti dalla siccità dell'annata

agraria 1948-1949, e data l'efficacia limitata nel tempo, riduceva del

10% i canoni liberamente fissati in quantitativi di latte e di prodotti

da esso derivati.

Con successive sentenze nn. 35 e 36 del 17 gennaio 1957, che

riguardano la Regione siciliana, si è ritenuta la legittimità

costituzionale delle leggi regionali, pure in materia di contratti

agrari, allora sottoposte all'esame della Corte. E anche rispetto a

queste leggi, si sono ravvisati carattere temporaneo, contenuto e

finalità sostanzialmente rispondenti alle stesse particolari

circostanze ambientali, in base alle quali era stata ritenuta

legittima, nella sentenza n. 7, la legge sarda del 6 marzo 1950.

La Corte osserva quindi che, in relazione ai principi già

affermati, si deve escludere, come regola, la competenza normativa

delle Regioni a legiferare nelle materie regolate dal diritto privato

e, in particolare, dal Codice civile. E ciò perché alcune materie,

per l'importanza degli interessi cui si riferiscono, sono ritenute di

ordine pubblico, considerato sul piano nazionale; altre, pur non

essendo tale carattere, per i riflessi sui rapporti economici e sociali

fra tutti i cittadini devono essere regolate secondo un ordinamento

unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, e non sono

perciò suscettive di localizzazioni differenziate nelle varie Regioni.

Differenziazioni che, in definitiva, sarebbero anche in contrasto, con

i precetti stabiliti nell'art. 5 della Costituzione, secondo i quali si

ammettono bensì le autonomie locali e il più ampio decentramento

amministrativo, nel quadro però della unità e indivisibilità della

Repubblica. Principio questo che è pure affermato nell'art. 1 dello

Statuto siciliano.

Peraltro, in conformità delle decisioni adottate da questa Corte,

si deve ritenere che deroghe alla regola anzidetta siano

eccezionalmente ammissibili, quando le leggi regionali in materia di

rapporti intersubiettivi siano determinate, nei vari casi concreti, da

circostanze contingenti tali da giustificare, in relazione a speciali

situazioni ambientali particolari alle diverse Regioni, una disciplina

temporanea degli anzidetti rapporti diversa da quella contenuta nelle

leggi dello Stato.

Posta dunque come regola l'esclusione della competenza legislativa

regionale nella materia dei rapporti intersubiettivi privati, la Corte

non ritiene che possa essere accolta l'interpretazione dell'art. 14,

lett. a, dello Statuto siciliano, quale è prospettata, anche in questo

giudizio, dalla difesa della Regione. Se infatti in questa parte della

norma non è contenuta un'espressa esclusione della disciplina dei

rapporti privati, quale è affermata invece in riferimento alla materia

dell'industria e commercio nella lett. d dello stesso citato articolo,

ciò non può indurre a ritenere fondato l'argomento secondo cui, in

difetto di una espressa esclusione, la potestà legislativa per la

materia agricola sarebbe attribuita senza alcuna limitazione. In

considerazione infatti della prevalenza immanente, come si è sopra

accennato, dell'ordinamento statale nelle materie regolate dal diritto

privato, l'interpretazione della disposizione contenuta nella lett. a

dell'art. 14, deve essere intesa nel senso che, a differenza che per

la disposizione di cui alla lett. d, la deroga è ammissibile secondo i

principi in precedenza affermati, tenuto anche conto del fatto che alla

Regione siciliana è riconosciuta, nell'art. 14, potestà normativa

cosiddetta esclusiva.

Venendo all'esame delle questioni proposte con le ordinanze in

precedenza citate, la Corte osserva che le leggi regionali in questione

sono state impugnate, perché, per le annate agrarie dal 1946 al 1952:

1) stabiliscono la riduzione degli estagli per gli affitti dei

fondi rustici nella misura del 35% se dovuti da coltivatori diretti, e

del 15% se dovuti da affittuari non coltivatori diretti. Escludono

peraltro il beneficio della riduzione, quando il concedente possegga, a

qualsiasi titolo, complessivamente una determinata estensione di

terreno. In taluni casi poi è esclusa la conversione in moneta

dell'estaglio in natura senza il consenso del proprietario (leggi della

Regione siciliana: 9 settembre 1947, n. 9, artt. 1 e 2; 29 settembre

1948, n. 40, artt. 16, 17, secondo comma, e 18; 8 agosto 1949, n. 47,

art. 1, secondo comma, e artt. 2 e 6; 14 luglio 1950, n. 54, artt. 1 e

5; 25 luglio 1952, n. 47, art. 1). Ciò, a quanto si assume, in

contrasto con le disposizioni della legge dello Stato 18 agosto 1948,

n. 1140, che concedono la conversione del canone e il premio di

coltivazione a tutti gli affittuari indiscriminatamente;

2) sia pure ai limitati fini dell'applicazione delle citate leggi

regionali, determinano la qualità di affittuario coltivatore diretto,

secondo criteri diversi e notevolmente più restrittivi di quelli

stabiliti dalle leggi nazionali (legge regionale siciliana del 1949, n.

47, art. 3; legge n. 54 del 1950, art. 2);

3) stabiliscono, infine, per la ripetizione delle quote di canone

non dovute, a pena di decadenza, il termine di novanta giorni (legge

regionale citata n. 47 del 1949, art. 17, secondo comma), mentre le

leggi dello Stato prescrivono il termine di un anno e con decorrenza

diversa (legge citata del 1948, n. 1140, art. 17, secondo comma).

La Corte è d'avviso che, in base ai principi premessi, tali

disposizioni non sono da ritenere illegittime.

Invero il legislatore regionale ha emanato le predette leggi in

considerazione delle particolari esigenze dell'agricoltura isolana, in

relazione alle quali è palese, da un lato, la natura temporanea e

dall'altro il riferimento a concrete situazioni peculiari all'economia

agraria siciliana. Onde, se pur queste interferiscono nella

legislazione dello Stato concernente la speciale disciplina dei

rapporti di affitto di fondi rustici, tuttavia trovano giustificazione

nell'ammissibilità della deroga secondo quanto si è esposto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti, indicati in

epigrafe:

dichiara non fondate:

a) la questione proposta con l'ordinanza 3 settembre 1956 della

Corte di cassazione sulla legittimità costituzionale delle leggi

regionali siciliane: 9 settembre 1947, n. 9, artt. 1, 2, 3; 29

settembre 1948, n. 40, artt. 16, 17, secondo comma, e 18; 8 agosto

1949, n. 47, artt. 2, 6, 9; 14 luglio 1950, n. 54, artt. 1, 2, 5, 8;

del decreto del Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n.

26; della legge 25 luglio 1952, n. 47, in riferimento alla norma

dell'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana;

b) la questione, proposta con l'ordinanza 14 dicembre 1956 della

Corte di cassazione, sulla legittimità costituzionale delle leggi

regionali siciliane 8 agosto 1949, n. 47, art. 3; 14 luglio 1950, n.

54, art. 2, in riferimento alla norma dell'art. 14, lett. a, dello

Statuto siciliano;

c) la questione, proposta con l'ordinanza 31 dicembre 1956 della

Sezione specializzata per la risoluzione delle controversie relative

alla proroga dei contratti agrari presso la Corte d'appello di Palermo,

sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 8

agosto 1949, n. 47, art. 1, secondo comma, in riferimento alla norma

dell'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano.

Così deciso in Roma, nella sede alla Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 27 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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