Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046 (Modifiche ed

integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente

l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge

6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n.

179) promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1988 dal Pretore di

Vercelli nel procedimento civile vertente tra Zanotti Dante e la

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per ingegneri e architetti

ed altro, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing. Dante

Zanotti contro la Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri

e architetti per ottenere il ripristino della pensione di vecchiaia

revocata dalla Cassa in applicazione dell'art. 2, secondo comma,

della legge 11 novembre 1971, n. 1046, il Pretore di Vercelli, con

ordinanza dell'8 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

della norma citata nella parte in cui prevede l'esclusione

dall'iscrizione alla Cassa predetta degli ingegneri e architetti

iscritti ad altre istituzioni di previdenza obbligatoria in

dipendenza dell'esercizio contemporaneo di altra attività di lavoro

autonomo.

Ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata crea

una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle categorie

professionali per le quali i rispettivi ordinamenti previdenziali

stabiliscono la regola opposta del cumulo delle forme di previdenza.

Oltre alla violazione del principio di eguaglianza è denunciata

anche la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione,

considerato che il ricorrente, pur avendo "per il periodo della sua

attività professionale ininterrottamente versato i contributi

necessari e sufficienti ad ottenere la pensione di vecchiaia", viene

privato di tale diritto costituzionalmente garantito a cagione di un

breve periodo (tre anni) d'iscrizione all'albo degli artigiani.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata: sotto il profilo dell'art. 3, perché l'autonomia dei

sistemi di tutela previdenziale delle varie categorie professionali

esclude che essi possano essere messi a confronto per trarne

argomento a sostegno di pretese violazioni del principio di

uguaglianza; sotto il profilo dell'art. 38, perché con esso non

contrasta "una norma la quale escluda la possibilità di maturare il

diritto a un doppio trattamento previdenziale". Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Vercelli dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971, concernente

la Cassa di previdenza per gli ingegneri e architetti, nella parte in

cui esclude dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e architetti

iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza

dell'esercizio di un'altra attività di lavoro autonomo.

La violazione del principio di eguaglianza è denunciata in base

al confronto col trattamento di altre categorie professionali, e in

particolare di quella forense, la cui disciplina previdenziale

assoggetta all'obbligo di iscrizione alla Cassa anche gli avvocati

che svolgano contemporaneamente una attività comportante iscrizione

obbligatoria a una diversa forma di previdenza. Ma, come più volte

ha osservato questa Corte (sentenze nn. 91 del 1972, 133 del 1984,

1008 del 1988), il confronto con altre categorie professionali non

conduce a una constatazione di disparità di trattamento ai sensi

dell'art. 3 della Costituzione. Fino a quando il legislatore non

provveda al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti di

previdenza delle categorie dei liberi professionisti, secondo la

direttiva enunciata nell'art. 1 della legge n. 127 del 1980, i vari

sistemi previdenziali nell'ambito delle libere professioni conservano

una propria autonoma individualità, così che la soluzione di un

problema accolta da uno di essi non può essere valutata

paragonandola con la soluzione accolta da altri.

Del resto, la categoria degli ingegneri è caratterizzata,

rispetto a quella forense, da una diversità di condizioni che spiega

e giustifica la differente disciplina del caso di cui si discute. La

gamma di attività, sia di lavoro autonomo sia di lavoro subordinato,

compatibili con l'esercizio della professione di ingegnere è di gran

lunga più ampia di quella delle attività (comportanti un regime

previdenziale obbligatorio) compatibili con l'esercizio

dell'avvocatura. Anziché assecondare il principio di solidarietà,

che nel sistema della previdenza forense è sotteso all'affiliazione

obbligatoria alla Cassa anche degli iscritti all'albo già tutelati

da una forma diversa di previdenza obbligatoria, l'adozione della

medesima disciplina per gli ingegneri avrebbe invece - come è stato

osservato durante i lavori preparatori della legge n. 6 del 1987

(cfr. Senato della Repubblica, V legislatura, X Commissione, seduta

del 14 luglio 1971, pag. 597) - indotto la Cassa di previdenza di

questa categoria "in una condizione di squilibrio finanziario".

Invero, nella maggior parte dei casi gli ingegneri impegnati in altre

forme di attività, a causa della conseguente marginalità

dell'esercizio professionale, ridurrebbero il loro apporto alla Cassa

al contributo minimo.

2. - La questione non appare fondata nemmeno alla stregua

dell'art. 38 della Costituzione. A chi esercita la professione di

ingegnere o architetto contestualmente ad altra attività di lavoro

l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971 non impedisce

di ottenere una tutela previdenziale adeguata per l'invalidità o la

vecchiaia, ma preclude soltanto, per la ragione testé esposta,

l'acquisizione di una duplice posizione assicurativa nell'ambito

della previdenza pubblica.

Che poi, in ragione del breve periodo di iscrizione alla Cassa

artigiani e della correlativa esclusione dall'iscrizione alla Cassa

ingegneri, il ricorrente non abbia maturato il diritto a pensione,

ciò dipende da circostanze di fatto non chiarite nell'ordinanza di

rimessione, ma comunque - come osserva giustamente l'Avvocatura dello

Stato - non rilevanti ai fini della valutazione di legittimità della

norma in esame. Nel periodo intercorrente tra il 1977, anno di

cessazione dell'attività di artigiano e il 1980, anno di concessione

della pensione poi revocata, il ricorrente poteva, mediante

tempestiva reiscrizione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri,

recuperare il triennio di contribuzione perduto agli effetti della

maturazione del diritto a pensione nei confronti di questa Cassa:

tanto più che a quell'epoca non vigeva la condizione dell'esercizio

continuativo della professione, poi introdotta dall'art. 21, primo

comma, della legge n. 6 del 1981.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046

(Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179,

concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed

abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni

alla predetta legge n. 179), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

38 della Costituzione, dal Pretore di Vercelli con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari