Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1977 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico

della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Assicurazione obbligatoria di

invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano

attività di lavoro presso terzi), promosso con ordinanza emessa il 4

maggio 1974 dal pretore di Asti, nel procedimento civile vertente tra

Amerio Pasquale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

uditi l'avv. Gianni Romoli, per l'INPS, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Carlo Bafile, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Amerio Pasquale, con ricorso presentato al pretore di Asti,

premesso che, in conseguenza del lavoro prestato nel periodo 1 maggio

1964-31 dicembre 1970 alle dipendenze della Parrocchia di S. Damiano

nella sua qualità di sacerdote, era divenuto titolare di una posizione

assicurativa presso l'Istituto nazionale previdenza sociale, che

tuttavia il medesimo Istituto aveva provveduto ad annullare la sua

posizione negando potesse qualificarsi lavoro subordinato il rapporto

di cui si è detto a causa dello status di religioso del prestatore

d'opera e che pertanto era stata anche revocata l'autorizzazione alla

prosecuzione volontaria, chiedeva si dichiarasse soggetto all'obbligo

di assicurazione sociale tale rapporto e dunque valida a tutti gli

effetti di legge la sua posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., la

contribuzione obbligatoria effettuata e la prosecuzione volontaria.

L'Istituto nazionale previdenza sociale si costituiva chiedendo il

rigetto della domanda.

Rilevava che l'articolo unico della legge 3 maggio 1956, n. 392

recante "Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e

tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi"

prevede l'obbligo assicurativo per i religiosi solo in quanto prestino

attività lavorativa alle dipendenze di soggetti giuridici diversi

dagli enti ecclesiastici, associazioni, case religiose di cui all'art.

29 lett. a) e b) del Concordato; nella fattispecie appunto l'Amerio

aveva prestato attività alle dipendenze di una parrocchia e dunque di

ente ecclesiastico ricompreso fra quelli previsti dal detto art. 29

lett. a) del Concordato.

Il pretore di Asti, con ordinanza emessa all'udienza del 4 maggio

1974, su conforme eccezione del ricorrente, proponeva due questioni di

legittimità costituzionale relative entrambe all'articolo unico della

legge 3 maggio 1956, n. 392, per contrasto con l'art. 3 e con l'art.

38 della Costituzione.

Riteneva le questioni rilevanti dato che, in presenza di tale

norma, non sarebbe possibile neppure dare ingresso alle prove

concernenti il rapporto interrotto fra l'Amerio e la Parrocchia di S.

Damiano.

Riteneva inoltre non manifestamente infondata la questione relativa

al contrasto fra l'articolo unico della legge n. 392 del 1956 e l'art.

38 Cost., essendo il diritto alla tutela previdenziale riconosciuto a

tutti coloro che prestano attività lavorativa a prescindere dal

contenuto e dalla natura di questa. Una esclusione da siffatta tutela

potrebbe concepirsi per il sacerdote che è titolare di un beneficio

ecclesiastico, data la sua particolare posizione, non anche per il

sacerdote (sia esso appartenente al clero secolare o sia un religioso)

che di tale beneficio non è titolare, pur quando presti la sua opera

in favore di ente ecclesiastico, associazione, casa religiosa prevista

dal Concordato. La tutela previdenziale dello Stato nei confronti del

religioso, d'altra parte, non violerebbe la sovranità della Chiesa,

dato che non interferirebbe con il contenuto ecclesiale dell'attività

svolta.

Riteneva, infine, non manifestamente infondata la questione

relativa al contrasto fra detta norma e l'art. 3 Cost. dato che, alla

stregua dell'art. 3 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, così come

interpretato in giurisprudenza, viene riconosciuto un diritto alla

tutela previdenziale al sacerdote appartenente al clero secolare che

svolga attività in favore di ente concordatario e non si

ravviserebbero motivi idonei per diversamente regolare l'ipotesi

consimile in cui tale attività sia svolta da un religioso.

2. - Si costituiva in giudizio innanzi a questa Corte l'Ente

Nazionale Previdenza Sociale il quale innanzi tutto eccepiva

irrilevanza delle questioni sollevate, assumendo che un accertamento

relativo alla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra Amerio

Pasquale e la Parrocchia di S. Damiano condizionerebbe ogni problema

di applicabilità dell'articolo unico della legge n. 392 del 1956;

assumendo inoltre che mancherebbe allo stato ogni prova circa

l'effettiva qualità di religioso di Amerio Pasquale e circa la sua

appartenenza ad una Congregazione. Nel merito chiedeva si pronunciasse

decisione di rigetto. Negava infatti potesse ritenersi violato l'art.

3 Cost. tenuto conto del diverso status e dei diversi poteri del

religioso e dell'appartenente al clero secolare; i voti di castità, di

povertà e, soprattutto, di obbedienza che il religioso pronunzia, la

sua appartenenza ad una comunità che costituisce una garanzia di

assistenza e di mantenimento verrebbero ad integrare uno status

complessivamente non comparabile con quello del clero secolare. Per

motivi analoghi dovrebbe inoltre ritenersi infondata la questione

relativa alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost., dato che appunto

l'operante efficacia del voto di obbedienza escluderebbe la

possibilità di un rapporto di lavoro subordinato fra religioso ed ente

ecclesiastico.

Interveniva inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri,

attraverso l'Avvocatura dello Stato, eccependo irrilevanza delle

questioni e chiedendo nel merito il rigetto di esse. Solo al termine di

una indagine relativa alla esistenza di un rapporto di lavoro

subordinato fra Amerio Pasquale e la menzionata Parrocchia potrebbe

infatti sorgere un problema di applicabilità della norma di cui si

tratta. Il lavoro prestato dal religioso nell'ambito della "famiglia"

religiosa sarebbe poi oggetto degli specifici doveri che costui assume

acquisendo lo status che gli è proprio e non potrebbe essere

ricondotto in alcun modo entro gli schemi del lavoro subordinato. Un

recente decreto della S. Congregazione dei Religiosi (De ausilio eis

qui Institutum deserunt praebendo del 25 gennaio 1974) provvederebbe,

del resto, a garantire adeguata assistenza ai religiosi che si

secolarizzano. Tutto ciò escluderebbe l'invocabilità dell'art. 38

Cost.; escluderebbe inoltre una violazione del principio di

eguaglianza, data appunto l'impossibilità di comparare lo status di

religioso con quello di appartenente al clero secolare.

3. - Con successiva memoria l'Avvocatura dello Stato, pur

ammettendo che l'attività svolta dal religioso nella fattispecie deve

considerarsi prestata a favore di terzo e non della "famiglia"

religiosa di appartenenza, osservava che non avrebbe peraltro mai

potuto essere ricondotta nello schema del lavoro subordinato, essendo

prestata in adempimento di un dovere di obbedienza che sussisterebbe

pur sempre nei confronti dell'ordine, che terzo non può considerarsi.

Ogni intervento dello Stato in questo settore - che avrebbe carattere

prettamente spirituale - violerebbe del resto la sovranità e

l'indipendenza della Chiesa, riconosciute e garantite dall'art. 7 della

Costituzione.

Nella discussione le parti costituite si riportavano ai rispettivi

scritti difensivi. Considerato in diritto :

Sia la difesa dell'INPS che l'Avvocatura dello Stato eccepiscono la

irrilevanza della questione di legittimità costituzionale. Secondo la

prima manca addirittura la certezza che il sacerdote don Pasquale

Amerio appartenga al clero regolare; ma risulta allora incomprensibile

il comportamento dell'INPS, che ha annullato la posizione assicurativa

dell'Amerio proprio in ragione della sua qualifica di "religioso",

richiamandosi alla legge 3 maggio 1956, n. 392, articolo unico, che

prende in considerazione soltanto i religiosi e le religiose ed esclude

dalla copertura assicurativa questi lavoratori in quanto prestano

attività di lavoro retribuite alle dipendenze degli enti ecclesiastici

e delle associazioni religiose di cui all'art. 29, lett. a e b del

Concordato. Era dunque ovvio che il pretore ritenesse esistente tale

presupposto di fatto, non contestato nel giudizio a quo da nessuna

delle parti. Quanto alla seconda eccezione di irrilevanza, avanzata sia

dall'Avvocatura dello Stato che dalla difesa dell'INPS, essa si fonda

sulla affermazione finale del pretore di Asti che soltanto dopo la

pronunzia di questa Corte circa la legittimità costituzionale della

norma sui casi di esclusione dalla copertura assicurativa, previsti dal

citato articolo, sarà possibile al giudice a quo indagare sulla

esistenza, nella fattispecie, di un rapporto di lavoro retribuito.

Ma al di là delle espressioni usate nell'ordinanza, è chiaro che

la norma limitativa contenuta nell'articolo unico della legge 392 del

1956 era immediatamente applicabile in senso negativo, in quanto

avrebbe consentito al pretore (o forse imposto per il principio di

economia) di respingere senz'altro la domanda della parte attrice. Di

qui la innegabile rilevanza della questione sottoposta alla Corte.

Nel merito la questione è fondata.

Come è noto, la previdenza sociale a favore degli ecclesiastici e,

tra essi, dei religiosi ha dato luogo a più di una incertezza anche

dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e la

giurisprudenza di questa Corte a proposito dell'art. 38, secondo

comma, Cost. Fondamentale in materia è la norma contenuta nell'art. 3

del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, in tema di assicurazione contro

l'invalidità e la vecchiaia, secondo la quale: "sono soggetti

all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una

retribuzione da parte di enti, associazioni e privati per ufficio cui

non sia annesso un beneficio ecclesiastico". Si tratta di una

disposizione che un indirizzo giurisprudenziale ed amministrativo

consolidato per decenni ha ritenuto non applicabile ai sacerdoti del

clero regolare, considerati quali prestatori d'opera di specie

particolarissima - tali in fatto, ma non in diritto - per il loro modo

di vita in comune nell'ambito di una associazione religiosa, obbligata

ad assisterli nella malattia e nella vecchiaia. Per questo motivo erano

pure esclusi dalla tutela previdenziale tutte le religiose ed i

religiosi non sacerdoti. Con la legge 3 maggio 1956, n. 392, si è

inteso rimediare a questa situazione discriminatoria nei confronti di

tutti gli appartenenti agli ordini e congregazioni religiose; ma si è

limitata in misura notevolissima la pur perseguita parificazione con il

clero secolare e con gli altri lavoratori, in quanto si è esclusa la

tutela assicurativa obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e per la

tubercolosi nei confronti dei religiosi che prestano attività di

lavoro retribuito alle dipendenze di enti ecclesiastici, associazioni e

case religiose di cui all'articolo 29, lettere a e b del Concordato tra

la Santa Sede e l'Italia. Infatti la giurisprudenza e la prassi

amministrativa dell'INPS, sia pure con qualche incertezza anche da

parte della Cassazione dopo l'entrata in vigore della legge 3 maggio

1956, n. 399, avevano riconosciuto che gli appartenenti al clero

secolare potevano fruire della tutela assicurativa per l'invalidità e

vecchiaia e per la tubercolosi anche quando prestavano la loro

attività retribuita presso gli enti e associazioni di cui all'art. 29,

lettere a e b del Concordato. In particolare la Cassazione aveva

ritenuto che fossero soggetti a queste forme di assicurazioni sociali

obbligatorie sia il sacerdote coadiutore del parroco (can. 475 del

Codex Juris Canonici) che non godesse di particolare beneficio connesso

al suo ufficio, sia il sacerdote insegnante in un seminario. Ma la

disparità di trattamento diveniva ancor più stridente con le leggi 5

luglio 1961, nn. 579 e 580, in quanto, per la prima volta, la tutela

previdenziale obbligatoria era prevista indipendentemente dallo

svolgimento di una attività lavorativa, subordinata e retribuita,

ovvero autonoma, ma era collegata soltanto alla sussistenza del

particolare status di sacerdote secolare cattolico o di ministro di un

culto riconosciuto. Va poi sottolineato che per la legge 5 luglio 1961,

n. 579, (art. 13), la iscrizione al Fondo per l'assicurazione di

invalidità e vecchiaia del clero secolare era compatibile con

l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia,

e i superstiti, pur dando luogo anziché ad una distinta pensione, ad

un supplemento del 20% della pensione dovuta dal Fondo.

Per la successiva legge 22 dicembre 1973, n. 903, (ma di essa, come

della precedente, il pretore di Asti non fa conto) l'iscrizione al

Fondo di previdenza è puramente e semplicemente compatibile con

l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti; tuttavia sono esclusi da tale assicurazione i

sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno

dell'ordinamento canonico ad eccezione di coloro che fossero già

iscritti alla predetta assicurazione alla data di entrata in vigore

della legge stessa (art. 6); inoltre la nuova normativa mantiene la

tutela previdenziale ai sacerdoti ridotti allo stato laico (artt. 13 e

23) nonché ai sacerdoti secolari che entrano a far parte di un ordine

o congregazione religiosa (art. 24).

Se dunque ora non potrebbe istituirsi, come prima dell'entrata in

vigore della legge 22 dicembre 1973 n. 903, un puntuale raffronto tra

la situazione del clero secolare e del clero regolare in ordine alla

assicurazione per l'invalidità e vecchiaia con riferimento

all'attività retribuita prestata agli enti ed associazioni di cui

all'art. 29, lettere a e b del Concordato (già risolto a danno degli

appartenenti al clero regolare ratione subiecti), è pur vero che alla

precedente disparità di disciplina (ad es. sacerdote coadiutore del

parroco, assicurato se secolare, non assicurato se regolare)

corrisponde ancor oggi una differenza di tutela previdenziale

qualitativamente più grave di quella che poteva prodursi prima della

istituzione del Fondo: infatti, mentre il sacerdote secolare, soltanto

in dipendenza del suo status, ha diritto alla pensione di vecchiaia e

di invalidità, alle condizioni previste (ed in particolare con il

versamento dei contributi), il sacerdote regolare, se presta attività

retribuita alle dipendenze degli enti ed associazioni di cui all'art.

29, lett. a e b del Concordato, non è protetto nemmeno dalla

assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

Oltre a questa prima disparità di trattamento tra sacerdoti

secolari e regolari, la norma limitativa della legge 392 del 1956

produce pure ulteriori discriminazioni tra gli appartenenti agli ordini

e congregazioni religiose, negando o garantendo la tutela previdenziale

a seconda che il terzo datore di lavoro rientri o no tra gli enti e

associazioni sopra menzionati (ad es. diverso trattamento della suora

dipendente da un ospedale e della suora dipendente da un seminario).

Infine la disparità più grave è quella che sussiste tra tutti i

lavoratori da una parte e i religiosi e le religiose che forniscono

attività di lavoro retribuita ai terzi "concordatari".

È dunque in distinto riferimento al disposto dell'art. 38,

secondo comma, e dell'art. 3, primo comma, della Costituzione che si

manifesta la illegittimità costituzionale della limitazione contenuta

nell'articolo unico, primo comma, della legge n. 392 del 1956. Invero,

a fronte del carattere generale della disposizione dell'art. 38,

secondo comma, Cost. perde di rilievo lo status di religioso o di

sacerdote e viene unicamente in considerazione lo status di lavoratore.

La differenza di trattamento esistente in atto non può essere

giustificata né dalle diversità che caratterizzano lo status di

sacerdote secolare rispetto a quello di appartenente al clero regolare

né, più in generale, della peculiarità dello status di religioso

rispetto a quello di tutti gli altri lavoratori.

Va infatti tenuto nettamente distinto il complesso rapporto, che

lega il religioso al suo ordine e alla sua congregazione, dal rapporto

di lavoro retribuito che qui unicamente viene in rilievo: e comunque,

è sufficiente riscontrare in una prestazione di attività i requisiti

necessari ad integrare i presupposti previsti nella legge, per

stabilire la sussistenza del rapporto previdenziale.

In particolare non può essere motivo di diverso trattamento il

vincolo di obbedienza che a seguito della professione dei voti astringe

il religioso ai suoi superiori: a parte il generalissimo principio

proprio dello Stato moderno, secondo il quale da simili vincoli non

derivano limitazioni alla comune capacità dei soggetti, proprio in

tema di previdenza sociale può constatarsi l'irrilevanza dell'obbligo

di obbedienza. Infatti, anche l'attività di lavoro retribuita,

prestata alle dipendenze di terzi diversi dagli enti "concordatari",

potrebbe essere fornita per comando, e non semplicemente col consenso,

del superiore dell'ordine o della congregazione: senza che ciò privi

il religioso o la religiosa della tutela assicurativa. E ciò conferma

che, anche a voler ammettere una presunzione di legge a favore del

vincolo d'obbedienza, come titolo in base al quale sarebbe prestata

l'attività a favore degli enti "concordatari", tale presunzione

sarebbe del tutto inidonea a superare la censura di violazione

dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Né ha rilievo il fatto che il religioso vive in comunità, in

quanto ai bisogni della stessa ciascun membro è tenuto a contribuire,

ed il religioso anziano di solito non è in grado di fornire un

apprezzabile apporto; anzi necessita di particolari cure ed assistenza

cui talvolta l'ordine o la congregazione non può sopperire. Né gli

obblighi assistenziali che gravano su tali associazioni religiose

potrebbero di norma essere fatti valere dinanzi al giudice civile.

Comunque, il motivo della vita in comunità come limite alla tutela

previdenziale è già chiaramente superato dalla legge n. 392 del 1956.

Né si riesce a scorgere la ragione secondo la quale il legislatore

dovrebbe darsi carico del sacerdote secolare ridotto allo stato

laicale, mentre non dovrebbe preoccuparsi minimamente di quei religiosi

che lasciano l'abito dopo molti anni trascorsi in attività sociali;

situazioni tutte che toccano, sia pure indirettamente, il delicatissimo

tema del pieno esercizio della libertà religiosa. A questo fine non

vale certo richiamarsi, come fa l'Avvocatura dello Stato, al recente

decreto in data 25 gennaio 1974 della Sacra Congregazione per i

religiosi e gli istituti secolari "De auxilio iis qui Institutum

deserunt praebendo", perché i discrezionali interventi in esso

previsti concernono esclusivamente l'ordinamento canonico.

Infine, è assolutamente ultroneo dubitare che una coerente e

generale applicazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. anche ai

religiosi e alle religiose, possa avere incidenza sulla normativa

concordataria specie per ciò che riguarda l'esercizio da parte dei

primi di un ufficio del ministero ecclesiastico: infatti, secondo la

chiarissima giurisprudenza della Corte di cassazione, bisogna

distinguere tra l'attività di lavoro retribuita, quale mero dato

oggettivo rilevante per la legge civile ai semplici fini della tutela

previdenziale, e lo stesso rapporto nella sua genesi, contenuto e

modalità di svolgimento, regolato, come tale, dalla legge

ecclesiastica e per cui funziona il limite della garanzia di

indipendenza e di libertà della Chiesa.

Infine appare ovvio che il limite alla tutela previdenziale

previsto dalla legge n. 392 del 1956 risulta costituzionalmente

illegittimo soltanto se l'attività del religioso o della religiosa è

prestata alle dipendenze di "terzi", categoria nella quale non

potrebbero mai farsi rientrare l'ordine o la congregazione religiosa

d'appartenenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico,

primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui

esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la

invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto 4

ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, i

religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita

alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose

di cui all'art. 29, lettere a e b del Concordato tra la Santa Sede e

l'Italia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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