Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1964 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3,

della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione

della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione

altrui), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1964 dal Tribunale

di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Bardi Virbio e

Maranesi Domenico, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27

giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Bardi Virbio e Maranesi

Domenico, il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 6 aprile

1964, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero e dei difensori,

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in quanto punisce, fra

l'altro, il gestore o preposto ad un albergo, che tolleri abitualmente

la presenza di una o più persone, che all'interno del locale stesso,

si danno alla prostituzione, e viene in tal modo a violare il principio

di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Spiega

l'ordinanza che, non costituendo l'attività della prostituzione in sé

un illecito giuridico, e non richiamando la norma impugnata né

presupponendo turbative del pudore e della morale pubblica, ne consegue

che la norma viene a vietare una attività lecita svolta senza pubblico

scandalo nel proprio domicilio. In tal modo, si definirebbe una

categoria di persone prostitute - socialmente declassate, tanto da

essere soggette alla obbligatoria inquisizione dei gestori di alberghi,

e limitate nel diritto di ottenere alloggio e permanenza in albergo per

una attività giuridicamente lecita e svolta in forma privata. Poiché

l'art. 3 della Costituzione sancisce la eguaglianza e la pari dignità

sociale dei cittadini davanti alla legge, non è consentito - sempre

secondo l'ordinanza - porre limiti all'esercizio di una attività

lecita quando da essa non derivi nocumento o pericolo a beni sociali

giuridicamente protetti.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 27 giugno 1964.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

Non contrasta col principio di eguaglianza dei cittadini sancito

dall'art. 3 della Costituzione la norma penale contenuta nell'art. 3,

n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale punisce, fra

l'altro, il gestore o preposto ad un albergo che "tolleri abitualmente

la presenza di una o più persone che, nell'interno del locale stesso,

si danno alla prostituzione".

La legge suindicata - dopo di aver disposto la chiusura delle case

di meretricio, e vietato l'esercizio delle stesse - tutela questo

divieto contro ogni possibilità di simulazione. La norma impugnata,

infatti, ha per oggetto la regolare gestione del locale pubblico

nell'ambito della lotta contro la prostituzione, e punisce soltanto il

proprietario, gestore o preposto che abitualmente tolleri l'esercizio

della prostituzione nel locale stesso. Essa non limita alcun diritto di

chi ha bisogno di alloggio, né impedisce la permanenza in albergo di

qualsiasi persona; ma non consente che il locale aperto al pubblico sia

adibito ad attività ben diverse da quelle per le quali è stata

autorizzata l'apertura e vieta quindi che nei locali adibiti ad albergo

si eserciti la prostituzione.

Tutto ciò che concerne la disciplina di un pubblico locale,

sottoposto ad autorizzazioni e controlli dell'autorità, può anche -

per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti o per altre

apprezzabili esigenze - apportare limitazioni alle attività dei

singoli; ma trattasi sempre di restrizioni, che incidono,

indistintamente, su tutti coloro che vogliono servirsi del locale per

fini non consentiti dalla legge.

Non sussiste, pertanto, quella disuguaglianza fra i cittadini

ravvisata dall'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione

della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo

sfruttamento della prostituzione altrui), sollevata dal Tribunale di

Ascoli Piceno con ordinanza del 6 aprile 1964, in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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