Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 6d.P.R. 636/1972
  • art. 4d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art.

4, lett. c), dello stesso decreto (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile

1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul

ricorso proposto da Milana Angelo contro il Ministero delle Finanze

ed altro, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia -

investito di un ricorso presentato da Angelo Milana contro il

Ministero delle finanze per l'annullamento del decreto ministeriale

n. 7/541/N del 4 luglio 1991, che ne dichiarava la decadenza dalla

carica di presidente di commissione tributaria per perdita del

requisito della buona condotta - ha sollevato, per violazione

dell'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), in riferimento all'art. 4, lett. c), dello stesso

decreto, nella parte in cui prevede, ai fini della declaratoria di

decadenza dei componenti le commissioni tributarie, che si accerti la

permanenza del requisito della buona condotta senza contemplare una

fase istruttoria e decisionale in contraddittorio.

Dopo aver sottolineato il carattere giurisdizionale delle

commissioni tributarie, il tribunale rimettente osserva che l'art. 6,

lett. a), del d.P.R. n. 636 del 1972 vulnera l'indipendenza del

giudice tributario, sotto il profilo della sua inamovibilità, la

quale si realizza anche attraverso la previsione di procedure

particolari finalizzate ad accertare il permanere della buona

condotta.

In base all'art. 6, in esame, la decadenza è dichiarata dal

Ministro delle finanze su proposta del Presidente del tribunale: il

primo ha un potere vincolato, mentre il secondo agisce senza che il

diretto interessato sia in alcun modo informato e, quindi, possa

interloquire. Il giudice a quo richiama l'attenzione sul fatto che il

legislatore, nel riformare il sistema degli organi di giurisdizione

tributaria, ha soppresso il requisito della buona condotta,

prevedendo l'instaurazione di un procedimento disciplinare innanzi al

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con graduazione

delle sanzioni: artt. 7 e 15 del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione

tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413). Tale nuova normativa non risolve, però,

il dubbio di costituzionalità, perché essa si applicherà solo alle

nuove commissioni tributarie dopo il loro insediamento e la

costituzione del Consiglio di Presidenza.

A evitare la censura di costituzionalità non sarebbe d'altronde

sufficiente la previsione di una congrua motivazione della proposta

di decadenza, la quale non dovrebbe dar luogo ad alcuna valutazione

discrezionale e, comunque, nel momento in cui investa comportamenti

suscettibili di vario apprezzamento non può sottrarsi a una

specifica procedura in contraddittorio, specie quando si tratti di

salvaguardare l'indipendenza di un organo giurisdizionale. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda,

formalmente, un possibile contrasto fra l'art. 108 della Costituzione

e il disposto dell'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 636

del 1972, che impone al Ministro delle finanze, su proposta dei

competenti capi degli uffici giudiziari, di dichiarare decaduti

dall'incarico di componente le commissioni tributarie coloro i quali

perdono uno dei requisiti di cui all'art. 4 del citato d.P.R. n. 636

(cittadinanza, buona condotta, godimento dei diritti civili e

politici, ecc.). Nella specie, la questione sollevata attiene alla

perdita del requisito della buona condotta (art. 4, lett. c) da parte

di un presidente di commissione tributaria.

Le doglianze del giudice a quo non sono tuttavia circoscritte al

parametro dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,

quali sono le commissioni tributarie, ma anche - per quanto non

formalmente indicati, ma chiaramente enunciati - ai principi

costituzionali della difesa (art. 24) e di proporzione e adeguatezza

al caso concreto delle "sanzioni", alle quali apparterrebbe, nella

sostanza, anche la declaratoria di decadenza dall'ufficio di

componente la commissione tributaria (art. 3).

Chiamata a decidere della legittimità costituzionale delle norme

istitutive delle Sezioni specializzate agrarie, con la sentenza n.

108 del 1962 questa Corte, pur avendo rilevato l'omessa menzione

nell'ordinanza dell'art. 108 (mentre era invocata la violazione

dell'art. 102), afferma, in una fattispecie assai vicina a questa in

esame, la necessità che l'accertamento dei limiti entro cui è da

contenere il giudizio della Corte sia compiuto con riguardo "al

complessivo testo della medesima; sicché il principio predetto non

è violato quando risulti in modo univoco dalla motivazione quale sia

l'oggetto della questione proposta".

Non v'è dubbio che l'ordinanza di rimessione si dolga del preteso

vulnus all'indipendenza del giudice tributario, "sotto il profilo

della inamovibilità", in considerazione dell'assenza di una

specifica procedura contenziosa quale - insieme alla graduazione

delle sanzioni - sarebbe stata creata dal legislatore che, con il

decreto legislativo n. 545 del 1992, ha riformato il sistema della

giustizia tributaria.

In tal senso va dunque precisata la questione di costituzionalità

sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia.

2. - Nel merito, la questione è fondata.

Questa Corte ha più volte chiarito che l'indipendenza del giudice

speciale esige un minimo di garanzie che il legislatore è tenuto a

soddisfare (si vedano le sentt. nn. 196 del 1982, 121 del 1970, 60

del 1969, 133 del 1963 e 108 del 1962). Tra queste deve includersi la

garanzia del diritto all'ufficio per i componenti gli organi delle

giurisdizioni speciali. Tale garanzia comporta, in particolare, la

"possibilità di sottrarsi alle risultanze emergenti dagli atti di

ufficio" dell'Amministrazione (v. la sentenza n. 196 del 1982 e le

altre richiamate), sia essa l'"amministrazione servente" l'organo di

giurisdizione speciale (in questo caso l'amministrazione

finanziaria), sia essa l'amministrazione di appartenenza del

componente. Questione tanto più delicata, in quanto le potestà

degli organi di vertice dell'amministrazione di appartenenza, nella

specie i capi degli uffici giudiziari, non trovano alcuna disciplina

legislativa circa i controlli e le relative comunicazioni al Ministro

delle finanze, competente ad adottare il provvedimento di decadenza.

Né tale diritto potrebbe essere eliso da un provvedimento emanato in

via automatica senza aver assicurato al suo titolare le garanzie

della preventiva contestazione e del contraddittorio, che è

principio generale avente preciso rilievo costituzionale (cfr. da

ultimo sent. 297 del 1993), soprattutto quando si determini una

deminutio di situazioni giuridiche soggettive. Tanto più che, in

casi siffatti, l'automatismo della decadenza comporterebbe la

surrettizia violazione della garanzia di indipendenza dei giudici

speciali tributari e dei principi costituzionali stabiliti dall'art.

3, con riguardo alla proporzione e adeguatezza dei provvedimenti

sanzionatori al caso concreto, e dall'art. 24 della Costituzione

circa la inviolabilità della difesa.

A tale indicazione, peraltro, il legislatore ha mostrato spontanea

ottemperanza con la nuova disciplina delle commissioni tributarie.

Quantunque sia destinata a rimanere in vigore solo per breve tempo,

la precedente normativa non risulta su questo punto conforme a

Costituzione, sì che la relativa disciplina - nella parte qui

impugnata - deve essere dichiarata illegittima per contrasto con gli

indicati parametri costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 4,

lett. c), nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio

ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di

componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della

"buona condotta".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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