Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge

11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, promosso con ordinanza

emessa il 30 marzo 1989 dal Tribunale di Lecce sul ricorso proposto

da Pierina Mancarella contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 491 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Pierina Mancarella e

dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Pierina Mancarella e Vito

Lipari per l'I.N.P.S.;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 5 luglio 1991) il Tribunale di Lecce, sul ricorso

proposto da Mancarella Pierina contro I.N.P.S. (Reg. ord. n. 491 del

1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge

11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, secondo il quale il

diritto ai trattamenti economici ed indennità di malattia è

condizionato all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti

(di cui all'art. 7 n. 5 del d.-l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito

nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con modificazioni) dell'anno

precedente per almeno 51 giornate.

Premette il Tribunale che la Corte costituzionale con sentenza n.

86 del 1989, ha dichiarato non fondata identica questione dopo aver

ritenuto non abrogato dalla norma impugnata l'art. 4 del decreto

legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 che ammette alle

prestazioni per malattia il lavoratore agricolo che possegga il

requisito di qualifica in virtù della prestazione delle 51 giornate

non nell'anno precedente, bensì nell'anno in corso, purché in

possesso del "certificato di vigenza" di cui al detto art. 4 del

decreto legislativo luogotenenziale n. 212.

Secondo il Tribunale "la coesistenza tra il sesto comma dell'art.

5 del decreto-legge n. 463 e l'art. 4 del decreto legislativo

luogotenenziale n. 212 del 1946, affermata dalla sentenza, non è in

ogni caso risolutiva non potendosi escludere che il certificato dello

S.C.A.U. previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale

n. 212, sia riferito a prestazioni lavorative dell'anno precedente ed

attesti, quindi, l'acquisto della qualifica con riferimento al

medesimo anno".

Sicché l'indagine operata dalla Corte esulerebbe dalla materia

del contendere.

Con atto depositato il 25 luglio 1991 si è costituita la sig.ra

Pierina Mancarella, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore

Cabibbo, aderendo alle tesi del Tribunale e chiedendo che venga

dichiarata la illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Con atto depositato il 10 settembre 1991 si è costituito

l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Lipari e Gaspare

Benenati.

Si osserva nella memoria che al caso odierno si attagliano

perfettamente le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza di

rigetto richiamata: l'interessata, al momento in cui si ammalò (17

luglio 1987), non era iscritta negli elenchi nominativi dell'anno

precedente, però aveva compiuto nell'anno in corso (1987) il numero

minimo di giornate necessarie per l'iscrizione negli elenchi dello

stesso anno; cosicché, se si fosse preoccupata di farsi rilasciare

il certificato di urgenza, non le sarebbe stato contestato il diritto

all'indennità. Se, dunque, le è stato opposto un rifiuto, ciò è

avvenuto non già per mancata previsione della tutela da parte della

legislazione vigente, ma per omesso adempimento di un semplicissimo

onere posto a suo carico: quello di farsi rilasciare e produrre

all'I.N.P.S., appena completate le 51 giornate di lavoro, il

certificato di urgenza.

Si chiede, quindi, che venga dichiarata non fondata la questione

di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce.

Con atto depositato il 7 settembre 1991 è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con tale atto si chiede la conferma di quanto contenuto nella

sentenza n. 86 del 1989 e comunque una dichiarazione di non

fondatezza della questione. Considerato in diritto 1.1 - L'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983,

n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria)

convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni,

limita il diritto alla indennità di malattia in favore dei

lavoratori agricoli a tempo determinato entro il numero delle

giornate di lavoro per le quali vi era stata iscrizione, per l'anno

solare precedente, negli appositi elenchi nominativi per un minimo di

51 presenze.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo

luogotenenziale n. 212 del 9 aprile 1946 sussiste diritto alle

prestazioni anche in base a certificato d'urgenza, rilasciato dalla

sezione di collocamento competente per territorio ed attestante il

compimento del previsto numero di giornate nell'anno di insorgenza

dell'evento dannoso.

1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità

costituzionale del predetto art. 5, sesto comma, decreto-legge n. 463

cit., poiché - così come concepito ed integrato col disposto

dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 1946 -

non potrebbesi "escludere che il certificato .. sia riferito a

prestazioni lavorative dell'anno precedente ed attesti, quindi,

l'acquisto della qualifica con riferimento al medesimo anno"; da qui

un asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione per

irragionevolezza che verrebbe a riflettersi anche sui contenuti del

successivo art. 38.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui in appresso.

Lo stesso remittente ricorda la precedente sentenza di questa

Corte n. 86 del 1989 là dove venne considerato non sussistere dubbio

sulla legittimità costituzionale della norma, dovendosi l'esame del

merito della causa originaria circoscrivere ai termini di un'indagine

sul possesso o meno da parte degli interessati di un valido

certificato provvisorio comprovante il titolo alla indennità di

malattia.

Né tali considerazioni appaiono scalfite dai dubbi successivi del

Collegio remittente e secondo cui il certificato di cui trattasi

potrebbe anche aver riferimento a periodi anteriori, dell'anno

precedente cioè.

Se ciò in realtà fosse avvenuto sarebbe circostanza di mero

fatto, estranea all'odierna disamina, alla quale non può sfuggire

invece, nel correlato sistema, proprio il disposto dell'art. 4 del

decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 1946 nel senso che,

versandosi nell'ipotesi della certificazione d'urgenza, "l'ammissione

alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato".

E pertanto, come avvalora la stessa difesa dell'I.N.P.S., "al caso

odierno si attagliano perfettamente le considerazioni già svolte

dalla Corte" con la precedente sentenza.

Anche in presenza dei nuovi profili prospettati, va confermata,

dunque, la determinazione di cui alla sentenza n. 86 del 1989.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,

n. 638, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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