Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/07/1967 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 11

settembre 1960, n. 1326, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1966 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Delaiti Carlo, iscritta al n. 53 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966;

2) ordinanza emessa il 23 aprile 1966 dal pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra il Comitato provinciale per

l'istruzione professionale dell'industria grafica di Bologna e

l'Officina di arti grafiche Cacciari, iscritta al n. 99 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 168 del 9 luglio 1966.

Visti gli atti di costituzione di Delaiti Carlo e del Comitato

provinciale per l'istruzione professionale dell'industria grafica di

Bologna;

udita nell'udienza pubblica del 18 maggio 1967 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Raffaele Poggeschi, per il Delaiti, e l'avv. Cesare

Grassetti, per il Comitato provinciale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 14 febbraio 1966 nel procedimento penale a

carico di Delaiti Carlo, imputato del reato di cui agli artt. 10 del

contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, reso efficace

erga omnes con D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, e 8 della legge 14

luglio 1959, n. 741, per avere omesso di versare a favore del Comitato

provinciale di Bologna per l'istruzione tecnica grafica i contributi

previsti dall'art. 10 suddetto a carico dei datori di lavoro ai fini

della creazione e del funzionamento dell'Ente nazionale istruzione

professionale grafica e dei relativi comitati provinciali, il pretore

di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

citato D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, per la parte in cui dichiara

obbligatorio erga omnes l'art. 10 del ripetuto contratto collettivo,

ritenendolo in contrasto con gli artt. 39, 76 e 77 della Costituzione,

in relazione all'art. 1 della legge delega 14 luglio 1959, n. 741. E

ciò in quanto, come si legge nell'ordinanza, quest'ultima norma

fisserebbe i limiti della potestà legislativa concessa al Governo per

l'emanazione di norme giuridiche averti forza di legge, indirizzandola

e circoscrivendola alla finalità di assicurare minimi inderogabili di

trattamento economico e normativo ai lavoratori, mentre tali limiti

sarebbero stati violati dal decreto del 1960, nella parte impugnata, la

quale, riguardando l'istituzione di enti allo scopo di curare

l'istruzione professionale dei giovani lavoratori, esulerebbe dalla

materia delimitata dalla legge delega.

L'ordinanza, notificata il 18 febbraio 1966, è stata comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1966.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Delaiti,

rappresentato o difeso dall'avv. Raffaele Poggeschi, che ha depositato

le proprie deduzioni il 20 maggio 1966.

Osserva la difesa del Delaiti che l'art. 10 del citato contratto

collettivo dà una disciplina all'istruzione professionale a favore dei

giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi e

specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico, e

prevede l'istituzione di un Ente nazionale ad hoc, mentre la finalità

della delega è limitata ad assicurare minimi inderogabili di

trattamento economico e normativo con riferimento ai rapporti diretti

tra imprenditori e lavoratori, e con esclusione quindi di enti

estranei. Pertanto, la materia in esame dovrebbe ritenersi al di fuori

della specifica finalità posta dall'art. 1 della citata legge delega

n. 741 del 1959 e conseguentemente al di fuori dell'ambito della delega

stessa, il che concreterebbe appunto il denunciato vizio di

legittimità costituzionale.

Ciò premesso, la difesa conclude chiedendo dichiararsi

costituzionalmente illegittimo il decreto impugnato.

Con altra ordinanza emessa il 23 aprile 1966 nel procedimento

civile promosso dal Comitato provinciale per l'istruzione professionale

dell'industria grafica di Bologna contro la officina di arti grafiche

Cacciari, lo stesso pretore di Bologna ha sollevato analoga questione

di legittimità costituzionale del citato D.P.R. 11 settembre 1960, n.

1326, in forza del quale il predetto Comitato aveva appunto iniziato il

giudizio principale tendente ad ottenere il pagamento dei contributi

dovuti dalla convenuta.

In questa ordinanza il pretore svolge, argomenti analoghi a quelli

già esposti nell'ordinanza precedente e nelle relative difese della

parte privata, precisando, d'altra parte, che i compiti dell'Ente

istituito non potrebbero ritenersi di natura strumentale in rapporto

alla corresponsione del trattamento retributivo, in mancanza di "un

qualunque nesso di causalità necessaria ai fini di una garanzia dei

minimi di salario".

L'ordinanza, notificata il 29 aprile 1966 è stata comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il suddetto

Comitato provinciale in persona del Presidente pro tempore Giuseppe

Parma, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Grassetti e Arrigo

Gabellini, che hanno depositato in cancelleria le proprie deduzioni il

25 luglio 1966.

Osserva la difesa del Comitato che le pattuizioni sulla istruzione

professionale contenute nell'art. 10 del contratto collettivo in esame

sono dirette alla elevazione della personalità del lavoratore, mentre

il contributo, posto a carico del solo datore di lavoro, nella misura

dell'1 per cento delle retribuzioni, e devoluto a fini di evidente

interesse dei lavoratori, dovrebbe considerarsi parte integrante delle

retribuzioni stesse e, come tale, rientrerebbe nel trattamento

economico e normativo che la legge delega ha voluto garantire. Il che

sarebbe anche confermato dall'art. 2 della parte quinta del contratto

collettivo, che considera la istruzione professionale ai fini della

riduzione del periodo di tirocinio, ed in definitiva quindi

qualificherebbe l'istituzione dei corsi di addestramento come un

beneficio normativo ed economico al personale apprendista.

Contesta poi la validità delle argomentazioni del giudice a quo

secondo cui la norma impugnata porrebbe illegittimamente in essere una

interposizione di soggetti estranei fra datori di lavoro e lavoratori,

riducendosi la funzione dei Comitati provinciali, nei confronti dei

datori di lavoro, alla pura e semplice esanzione dei contributi.

La difesa del Comitato conclude pertanto chiedendo dichiararsi

infondata la questione di legittimità sollevata con l'ordinanza di

rinvio.

La difesa del Delaiti ha depositato nei termini una memoria

illustrativa con cui insiste nelle già formulate conclusioni, facendo

specifici riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale

(sent. n. 43 del 1965) da cui dovrebbero trarsi ulteriori elementi a

favore della propria tesi. Contesta poi, in particolare, la natura

retributiva del contributo posto a carico dei datori di lavoro, la

quale sarebbe esclusa dalla diretta destinazione delle somme relative

all'Ente, che ne dispone discrezionalmente per i propri fini

istituzionali a favore di tutti i giovani lavoratori.

Anche la difesa del Comitato provinciale di Bologna ha depositato,

nei termini, una memoria illustrativa con cui ribadisce le già svolte

deduzioni e, tra l'altro, insiste nell'affermare che, secondo la stessa

giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 129 del 1963), fra

le disposizioni dei contratti collettivi che possono essere recepite

nei provvedimenti delegati emanati a norma della legge n. 741 del 1959

non rientrerebbero soltanto quelle attinenti direttamente ai minimi

salariali, bensì "ogni specie di pattuizioni necessarie ad assicurare

al lavoratore una esistenza corrispondente alla dignità della persona

umana, a tenore del principio generale sanzionato dall'art. 36 della

Costituzione". Onde, data la natura di salario indiretto, o quanto meno

di integrazione della retribuzione rivestita dai contributi in esame,

la questione sollevata apparirebbe infondata. Considerato in diritto :

Data l'identità delle questioni sollevate, le cause vanno riunite

e decise con unica sentenza.

1. - Secondo le due ordinanze di rinvio emesse dal pretore di

Bologna, la questione di legittimità costituzionale è posta al fine

di accertare se il D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, estendendo erga

omnes in forza della legge delegante 14 luglio 1959, n. 741, insieme

alle altre clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro 1

ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche, anche quella

dell'art. 10 concernente l'istruzione professionale e, in particolare,

il versamento obbligatorio a carico dei datori di lavoro di un

contributo per la costituzione di un Ente nazionale di istruzione,

abbia o meno, con ciò, osservato i limiti della delegazione, in quanto

questa è concessa al fine di assicurare a tutti gli appartenenti alla

categoria, minimi inderogabili di trattamento economico e normativo.

Pertanto, l'esame della questione richiede che debbasi anzitutto

precisare il concetto di trattamento economico-normativo, al fine di

accertare se vi ineriscano l'istituzione dell'Ente predetto e la

raccolta dei mezzi per il suo funzionamento.

2. - La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto

che la legge di delegazione surrichiamata è informata alla finalità

specifica di tutelare, nell'ambito della diretta disciplina del

rapporto di lavoro ed in funzione del conseguimento da parte del

lavoratore di un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 della

Costituzione), l'adempimento dei precetti costituzionali in materia:

tutto ciò con legame di stretta necessarietà con quel rapporto (sent.

26 del 1967). L'esigenza che siano pretesi ed osservati da tutti,

iscritti o non iscritti alle associazioni sindacali, i "minimi

inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1 legge di

delegazione) ovvero i "trattamenti economici e normativi minimi" (art.

7 stessa legge) rende chiaro il concetto ed i suoi limiti di

applicazione. Per cui, le clausole di natura meramente strumentale ed

organizzativa che, con varietà di modi, conseguano al rapporto ma non

si riferiscano direttamente alle condizioni del suo svolgimento ed alla

loro valutazione nella misura di un minimo inderogabile, debbono

ritenersi eccedenti l'oggetto della delega.

Si è, pertanto, ritenuto (sent. n. 129 del 1963) che le Casse

edili di mutualità ed assistenza per i lavoratori del ramo, con i

conseguenti oneri di versamenti obbligatori, anche da parte dei non

appartenenti alle associazioni stipulanti, di contributi paritetici e

di indennità al fondo ferie, festività e gratifica natalizia, siano

da considerarsi estranee agli interessi voluti tutelare dalla legge

delegante, trattandosi di enti che danno luogo a rapporti non

predisposti alla tutela dei minimi normativi e obbligatori.

Del pari, e per la stessa ragione, (sent. n. 43 del 1965) è stato

ritenuto nei riguardi delle scuole di addestramento professionale

istituite dal contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai

addetti alle industrie edilizie ed affini.

3. - Alla stessa conclusione deve pervenirsi nel caso qui in

esame, in quanto l'Ente nazionale per l'istruzione professionale

grafica, istituito a scopo propedeutico per i giovani lavoratori, dalle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, non si

inserisce direttamente e necessariamente nei rapporti di lavoro ma, con

accessorietà puramente esterna, prepara soltanto le condizioni per il

suo migliore svolgimento tecnico futuro, in modo da agevolare, per

effetto della più curata preparazione all'attività specializzata, il

periodo dell'apprendistato.

I mezzi economici per conseguire questo scopo non vengono ricavati,

come si asserisce, per tentare di riportare la questione nell'ambito

diretto del contratto di lavoro, da importi da considerarsi come

integrazione della retribuzione del lavoratore: bensì, secondo l'art.

10 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, la retribuzione normale del

lavoratore è considerata soltanto come parametro per calcolare la

percentuale da versare a titolo di "contributo" dai datori di lavoro

appartenenti alle organizzazioni sindacali.

4. - L'articolo unico del D. P. R 11 settembre 1960, n. 1326, nella

parte in cui, per effetto della sua formula comprensiva, travalicando i

limiti della delegazione, rende obbligatorio erga omnes il contributo

di cui sopra, va di conseguenza dichiarato costituzionalmente

illegittimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.

P. R 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui rende obbligatorio

"erga omnes" il versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo

comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i dipendenti

dell'industria grafica ed affini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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