Corte costituzionale

Sentenza n. 1067/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.l. 17/1983
  • art. 2d.l. 70/1984
  • art. 2legge 79/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1° e

3°, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del

costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge

25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 2, comma 2°, del d.l. 17 aprile

1984, n. 70 (Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi

amministrati e di indennità di contingenza), convertito in legge 12

giugno 1984, n. 219 promosso con l'ordinanza emessa il 27 novembre

1987 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra

INPS e Pisano Francesco iscritta al n. 179 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 27 novembre 1987,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6,

primo e terzo comma, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito nella

legge 25 marzo 1983 n. 79, e 2, secondo comma, del d.l. 17 aprile

1984 n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984 n. 219, nella parte

in cui, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione degli assegni

familiari, ricomprendono nel calcolo annuale del reddito familiare

complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno precedente al periodo

di paga in corso, anche gli emolumenti relativi ad anni anteriori e

soggetti a tassazione separata, escludendo soltanto i trattamenti di

fine rapporto.

Tale disciplina è ritenuta contrastante con l'art. 3 Cost., in

quanto comporta per i lavoratori subordinati, che percepiscono con

ritardo emolumenti afferenti ad anni precedenti il periodo di paga in

corso, un trattamento deteriore rispetto agli altri lavoratori che,

nell'identica situazione, hanno percepito tempestivamente gli stessi

emolumenti.

Il giudice remittente ravvisa inoltre una violazione dell'art. 31

Cost., "atteso che la normativa in esame pone limiti ingiustificati e

irrazionali a provvidenze tendenti ad agevolare con misure economiche

la famiglia".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione

di parti. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, contestando la

fondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che il criterio di cassa adottato dal

legislatore attraverso il richiamo all'imponibilità IRPEF risponde

razionalmente all'esigenza di adeguare l'intervento di sostegno

economico al parametro concreto della disponibilità di mezzi che si

verifica, nel periodo in considerazione, per la famiglia cui deve

provvedere il lavoratore". Perciò, come non è possibile tenere

conto, nel valutare le condizioni economiche del lavoratore in un

determinato anno, di ciò che egli avrebbe dovuto percepire, ma che

di fatto non gli è stato corrisposto - onde l'attribuzione delle

maggiorazioni in questione e la definizione della loro misura possono

risultare condizionate favorevolmente per il lavoratore da un ritardo

nella corresponsione degli emolumenti dovutigli -, così non v'è

ragione di non considerare, sempre ai fini della valutazione della

situazione economica in cui versa la famiglia del lavoratore in un

determinato anno le entrate in questo conseguite, pur se relative ad

emolumenti maturati in anni precedenti.

Data la diversità concettuale tra l'imponibile annuale IRPEF (che

ha carattere individuale) e il reddito (cumulativo) della famiglia

rilevante ai fini della normativa denunziata, "non vale richiamare

l'esclusione dal coacervo del reddito familiare del trattamento di

fine rapporto (giustificata dalle peculiari finalità di tale

erogazione) per inferirne la necessità di analoga esclusione di

altri proventi solo perché soggetti, a pari del trattamento di fine

rapporto, a diverso e separato computo in sede di definizione degli

imponibili IRPEF per lo stesso anno di tassazione".

Privo di autonomo rilievo appare infine, a giudizio

dell'Avvocatura, il riferimento all'art. 31 Cost. Rientra

nell'autonomia del legislatore ordinario la definizione dei limiti di

attuazione dei sostegni economici alle famiglie, in relazione alle

diverse situazioni reddituali. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Cosenza dubita della legittimità

costituzionale, alla stregua degli artt. 3 e 31 Cost., dell'art. 6,

primo e terzo comma, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in

legge 25 marzo 1983 n. 79, nella parte in cui, ai fini della

maggiorazione degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti,

prevista nel precedente art. 5, include nel computo del reddito

familiare complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno precedente

il periodo paga in corso, anche gli arretrati di retribuzione

maturati in anni anteriori e soggetti a tassazione separata:

inclusione confermata, per argomento a contrario, dall'art. 2,

secondo comma, del successivo d.l. 17 aprile 1984 n.70, convertito in

legge 12 giugno 1984 n. 219, pure impugnato, che ha escluso dal

computo i soli trattamenti di fine rapporto.

2. - Le questioni non sono fondate.

La maggiorazione degli assegni familiari è concessa dal d.l. n.

17 del 1983 in ragione di un rapporto, che non deve essere inferiore

al 70 per cento, tra i flussi salariali nella famiglia e il reddito

familiare complessivo assoggettabile all'imposta personale sul

reddito. Poiché il rapporto deve essere verificato anno per anno in

base alle risultanze delle dichiarazioni annuali dei redditi dei

componenti il nucleo familiare, è ragionevole che nel coarcevo dei

redditi, da assumere come parametro per stabilire la spettanza o meno

della maggiorazione di cui è causa, siano compresi anche gli

arretrati di retribuzione percepiti nel periodo paga considerato,

posto che essi pure concorrono a integrare la disponibilità di mezzi

economici della famiglia in tale periodo.

Se non fossero conteggiati nell'anno di percezione, i redditi

soggetti a tassazione separata dovrebbero essere conteggiati

nell'anno di maturazione. Ma questa soluzione in primo luogo

contrasterebbe con la ratio della legge, in quanto la spettanza della

maggiorazione in quell'anno verrebbe determinata in base alla

capacità economica potenziale, non effettiva, della famiglia; in

secondo luogo offenderebbe il principio di economicità, addossando

all'INPS l'onere di rifare i calcoli per quell'anno e provvedere alle

rettifiche conseguenti, e ai lavoratori l'obbligo di restituire le

somme che risultassero non spettanti.

La sentenza auspicata dal giudice a quo non già eliminerebbe una

discriminazione, in realtà inesistente, a danno dei lavoratori che

ricevono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al

periodo paga in corso, bensì creerebbe una discriminazione a sfavore

di "coloro che nell'identica situazione hanno percepito

tempestivamente gli stessi emolumenti": i primi, infatti, avrebbero

il privilegio di non vedere computati tali emolumenti né nell'anno

in cui sono maturati, né nell'anno in cui sono stati (tardivamente)

corrisposti.

3. - Il principio dell'art. 3 Cost. non è violato nemmeno

dall'art. 2 del d.l. n. 70 del 1984, convertito nella legge n. 219

del 1984, che ha escluso dal computo del reddito familiare

complessivo i trattamenti di fine rapporto. Il trattamento di fine

rapporto non è formato da retribuzioni arretrate, anche se ai fini

fiscali è trattato come tale, e comunque l'eccezione prevista dalla

legge citata si giustifica in considerazione della funzione

previdenziale propria del detto trattamento, la quale si proietta nel

futuro ben oltre il periodo di riferimento del calcolo ai fini della

maggiorazione degli assegni familiari.

4. - Priva di consistenza è, infine, la pretesa violazione

dell'art. 31 Cost. La determinazione delle forme e della misura delle

provvidenze economiche a sostegno dei nuclei familiari, e in

particolare delle famiglie numerose, è materia di valutazione

discrezionale del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in legge 25

marzo 1983 n. 79 ("Misure per il contenimento del costo del lavoro e

per favorire l'occupazione"), e dell'art. 2, secondo comma, del d.l.

17 aprile 1984 n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984 n. 219

("Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di

indennità di contingenza"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

31 Cost., dal Tribunale di Cosenza con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1067 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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