Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/03/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 17legge 283/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo

comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura

finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione

degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei

Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e

militare escluso dalla contrattazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, promosso con

ordinanza emessa il 23 gennaio 1991 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Andrea Teobaldi

contro Ministero della difesa, iscritta al n. 578 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, già tenente di

complemento, successivamente transitato in servizio permanente

effettivo con retrocessione al grado di sottotenente, aveva impugnato

il provvedimento concernente il suo inquadramento economico, il

Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con ordinanza

emessa il 23 gennaio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, secondo comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno

1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto

1981, n. 432.

Secondo detta norma, per il personale che al 1 febbraio 1981 si

trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla

carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante

avviene attraverso il riconoscimento dell'intera anzianità di

carriera nel livello d'inquadramento.

A parere del giudice a quo, la denunciata illegittimità

risiederebbe nella omessa previsione di un meccanismo che consenta al

militare - il quale per effetto all'inquadramento si trovi a

percepire uno stipendio inferiore rispetto al pari grado con minore

anzianità di grado e/o di servizio - di fruire del trattamento

economico di quest'ultimo.

Tale lacuna normativa determinerebbe, secondo il Tribunale

amministrativo regionale, una irrazionale disparità di trattamento

tra i soggetti nella situazione del ricorrente rispetto ai pari grado

ed anzianità e - a maggior ragione - in confronto agli ufficiali di

minore anzianità transitati successivamente nel servizio permanente

effettivo.

Nel limitatissimo arco temporale della sua operatività la

denunciata disposizione avrebbe altresì creato ripercussioni negative all'interno dell'organizzazione degli uffici militari, così

violando il principio di buon andamento della pubblica

Amministrazione, in quanto confliggente con la ratio del reclutamento

degli ufficiali in servizio permanente effettivo, i quali all'esito

di una procedura concorsuale volta all'acquisizione di un migliore

status professionale, in aggiunta all'inevitabile retrocessione nel

grado, si vedono corrispondere un trattamento economico complessivo

deteriore rispetto ai colleghi di pari grado con inferiore anzianità

o servizio transitati successivamente nel servizio permanente

effettivo. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

prospetta il dubbio di legittimità costituzionale del sistema di

valutazione dell'anzianità pregressa descritto al secondo comma,

lett. a), dell'art. 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283

(Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di

attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale

civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale

civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432. Detta norma

stabilisce che lo stipendio da attribuire al personale militare, che

al 1 febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale della

carriera di appartenenza, venga determinato riconoscendo in detto

livello l'intera anzianità di carriera. L'omessa previsione di un

meccanismo che consenta di attribuire al militare lo stipendio del

collega pari grado, ma meno anziano (ove questo risulti più elevato)

configurerebbe un vizio del sistema d'inquadramento, lesivo degli

artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Con il provvedimento legislativo di cui fa parte la norma

impugnata si è introdotta, per il personale militare, una scansione

economica della progressione in carriera, articolata secondo una

scala di livelli retributivi e di classi stipendiali. La ratio legis,

resa evidente dal meccanismo, legato ad una valutazione funzionale

dei diversi profili e fatta esplicita dagli stessi lavori preparatori

(cfr. atti Camera dei deputati, VIII legislatura, 9 giugno 1981),

risiede nell'apprestare, in favore delle categorie escluse dalla

contrattazione, condizioni di trattamento analoghe a quelle raggiunte

nel pubblico impiego attraverso la legge 11 luglio 1980, n. 312.

A tale commendevole intento non ha tuttavia fatto sempre riscontro

un'accorta tecnica legislativa, come del resto già avvertito nella

citata sede parlamentare (cfr. atti Camera, seduta del 29 luglio

1981).

In particolare, per quanto riguarda la valutazione dell'anzianità

pregressa, si è proceduto ad una meccanica trasposizione dei moduli

di determinazione adottati per i pubblici dipendenti, dando luogo, in

ragione delle peculiarità di status e di carriera degli interessati,

a situazioni che questa Corte ha già avuto occasione di censurare

dichiarando l'illegittimità del terzo comma dell'impugnato art. 17

per l'irrazionale valutazione dell'anzianità riservata agli

ufficiali provenienti dalle carriere inferiori (sentenza n. 248 del

1989).

3. - Un ragionamento analogo a quello seguito nella citata

decisione conduce a conclusioni simili anche nel caso in esame.

Allo scopo di determinare la retribuzione in rapporto

all'anzianità, la norma impugnata, al secondo comma, inquadra tutto

il personale sulla base del livello retributivo posseduto al 1

febbraio 1981, prevedendo due possibili situazioni:

a) i soggetti che in quel momento si trovavano nel livello

iniziale della carriera - e quindi, per gli ufficiali, quelli nel

grado di sottotenente corrispondente al sesto livello - si vedono

calcolato in quel livello tutto il servizio pregresso;

b) per i soggetti che si trovavano in livelli superiori

all'iniziale - cioè ufficiali da tenente a tenente colonnello -

l'anzianità pregressa alla acquisizione dello stesso VII livello

viene invece computata considerandola come maturata interamente nel

grado di tenente o capitano (settimo livello). Là dove regola

l'ipotesi sub a), la norma trascura di considerare il caso di chi si

trovasse nel grado (termine che qui si utilizza come sinonimo di

livello) iniziale, avendo però maturato parte della carriera in un

grado superiore, sia pure con il diverso status di ufficiale di

complemento.

Si tratta della fattispecie dedotta nel giudizio a quo, ove, alla

retrocessione imposta dalla legge sul reclutamento, si aggiunge

l'evidente incongruenza della perdita di una corretta e completa

valutazione, legata al grado effettivamente rivestito prima di

transitare nel servizio permanente effettivo.

L'evidente aporia dell'iter che la norma impone nella

ricostruzione della carriera, cristallizzando le situazioni in atto

al 1 febbraio 1981, oltre a palesare un difetto di ragionevolezza,

concreta altresì la denunciata disparità di trattamento, se si pone

mente alla situazione dell'ufficiale che entri in servizio permanente

in data successiva al 1 febbraio 1981 e non sia soggetto quindi alla

previsione d'inquadramento che la norma fissa a quella data.

Quest'ultimo, pur trovandosi nel livello iniziale, potrà giovarsi

dell'anzianità di servizio maturata in un livello superiore (anche

ove provenga, in ipotesi, dal sesto livello bis dei sottufficiali) e

non si vedrà ricondotto al trattamento del sottotenente, come se

tutta la sua pregressa carriera si fosse svolta in questo grado.

Tanto accade invece alle posizioni analoghe a quella del

ricorrente, da ritenersi quindi irrazionalmente penalizzate, sia per

l'ingiustificato effetto conseguente al discrimine temporale del 1

febbraio, sia per la disparità che può investire soggetti

provenienti da carriere diverse, ma che a parità di qualifica e

funzioni non può giustificare un trattamento economico differenziato

(cfr. sentenza n. 248 del 1989 cit.).

L'accoglimento della censura sotto il duplice, descritto profilo

ex art. 3 della Costituzione, assorbe la lamentata lesione dell'art.

97, prospettata con riguardo al pregiudizio che l'attribuzione di uno

stipendio inferiore rispetto a quello del collega meno anziano

potrebbe soggettivamente determinare nell'adempimento dei doveri

dell'ufficio.

4. - La lacuna normativa può agevolmente colmarsi attraverso un

meccanismo, peraltro diffusamente applicato in molteplici regimi

retributivi del pubblico impiego, secondo il quale al militare con

stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore

anzianità nel grado di provenienza, ma promosso successivamente,

viene attribuito lo stipendio di quest'ultimo.

Del resto anche l'art. 1, settimo comma, seconda parte, del

decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, reintroduce un

sistema di allineamento del tutto analogo, sempre basato sul

principio del soggetto più favorito, volto ad equilibrare la

situazione in cui un soggetto meno anziano si trovi a percepire uno

stipendio superiore a quello spettante al collega più anziano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo

comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura

finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione

degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei

Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e

militare escluso dalla contrattazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui

non prevede - ai fini dell'inquadramento ivi contemplato -

l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente

effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia

conseguito un trattamento stipendiale inferiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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