Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/06/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del

r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925,

n. 473 (modifica del r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte

riguardante la Cassa nazionale del notariato), promosso con ordinanza

emessa il 24 maggio 1974 dal tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Apa Arnaldo e Santangelo Maria, iscritta al n. 408 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Santangelo Maria;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso

dal notaio Arnaldo Apa contro la moglie separata Sig.ra Maria

Santangelo - la quale, per soddisfarsi di un credito per assegni di

mantenimento non corrisposti, aveva proceduto a pignoramento presso la

Cassa nazionale del notariato di un terzo delle somme spettanti (a

norma del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324) al notaio Apa a titolo

d'integrazione degli onorari- il tribunale di Roma, con ordinanza 24

maggio 1974, ha sollevato in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27

maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,

nella parte in cui stabilisce l'impignorabilità assoluta delle quote

d'integrazione concesse ai notai dalla Cassa nazionale del notariato.

Ritenuta la rilevanza della questione, quanto alla non manifesta

infondatezza il tribunale osserva che l'assegno integrativo non è

diretto ad assicurare la continuità dell'ufficio notarile ma, secondo

le finalità della legge istitutiva (che peraltro dichiara

impignorabili anche le pensioni e gli altri assegni per i quali detta

esigenza di continuità non è certo ipotizzabile) è semplicemente di

natura assistenziale, perché inteso a sovvenire alle necessità del

notaio che non tragga sufficiente guadagno dalla professione.

Ne consegue - secondo l'ordinanza di rimessione - che nella tutela

dei creditori per causa di alimenti, a parità di situazioni,

corrisponde una ingiustificata disparità di trattamento, poiché,

mentre in via generale e anche in casi speciali è stabilito il

principio che i crediti per causa di alimenti possono essere in una

certa misura soddisfatti anche con i crediti alimentari del debitore,

tale possibilità è invece preclusa dal ripetuto art. 12 quando

debitore sia un notaio.

Si è costituita davanti a questa Corte la Sig.ra Santangelo Maria,

insistendo per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923.

La difesa della Santangelo sottolinea che la questione attuale è

differente da quella decisa con la sentenza n. 100 del 1974, in quanto

detta questione non riguardava la tutela di un credito alimentare,

bensì uno dei crediti per i quali è previsto il sequestro

conservativo penale e si riferiva all'"indennità per cessazione dal

lavoro". La Corte ritenne, allora, che non vi fosse disparità di

trattamento fra notai e dipendenti pubblici, perché anche per costoro

il sequestro non era consentito per quel tipo di credito, mentre

rispetto ai dipendenti privati la disparità di trattamento doveva

ritenersi giustificata. Nella specie, invece la disparità di

trattamento sussisterebbe anche nei confronti dei dipendenti pubblici,

le cui retribuzioni sono parzialmente pignorabili per causa di

alimenti, oltre che nei confronti di altre categorie di professionisti

e dei dipendenti privati.

Non vi sono state altre costituzioni di parte. Considerato in diritto :

L'art. 4 del r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, ha istituito un

assegno di integrazione per i notai in esercizio che non raggiungano

nei corso di un anno di attività un limite minimo di onorari (ora

fissato in lire 4 milioni), considerato come necessario per il

mantenimento di un livello di vita consono alla professione esercitata.

L'art. 12 del successivo r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, ha

stabilito la totale impignorabilità di detto assegno integrativo:

questa norma viene ora denunciata sotto il profilo del contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, dato che in via generale vige il principio

che i crediti per causa di alimenti possono essere, in una certa

misura, soddisfatti anche con i crediti alimentari del debitore e non

vi sarebbe una valida ragione per derogare a tale principio quando il

debitore sia un notaio.

La questione è fondata.

In effetti il nostro diritto positivo non conosce il principio

della assoluta impignorabilità nei confronti di crediti di carattere

alimentare.

L'art. 545 c.p.c. statuisce in via generale che i crediti

alimentari e le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di

salario o di altre indennità, relative ai rapporti di lavoro o di

impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) possono

essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal

pretore.

Nel campo del diritto pubblico e precisamente per i pubblici

dipendenti, l'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, stabilisce la

pignorabilità degli stipendi, dei salari e delle altre retribuzioni

equivalenti fino alla concorrenza di un terzo, valutato al netto delle

ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge. La norma aggiunge,

peraltro, che il pignoramento non può colpire, per il concorso di più

cause, complessivamente una quota maggiore del quinto e, quando

concorra la causa di alimenti, una quota maggiore della metà.

Tale normativa, differenziata rispetto a quella dettata per i

dipendenti privati e più favorevole di questa per il debitore, è

stata ritenuta legittima da questa Corte (sentenze n. 88 del 1963 e n.

49 del 1976), dovendosene ravvisare la ragione giustificatrice nella

esigenza di garantire "il buon andamento degli uffici e la continuità

dei servizi della P.A." e dovendosi ritenere, quindi, che la diversità

di normativa corrisponde ad una diversità di situazioni e di esigenze,

in rapporto alle particolarità proprie delle attività svolte dai

pubblici dipendenti rispetto a quelle svolte dai dipendenti privati.

Per i notai, invece, come si è veduto, il citato art. 12 pone una

disciplina totalmente diversa, conferendo ad essi una posizione di

assoluta intangibilità, senza che possano individuarsi motivi

razionali che valgano a dare un fondamento logico a questo privilegio.

Data la funzione pubblica svolta dai notai, ritiene la Corte che

per essi dovrebbero valere le ragioni che giustificano la disciplina

vigente in tema di pignorabilità degli assegni dei pubblici

dipendenti, tenuto anche conto che l'art. 12 del r.d. n. 1324 del 1923

ha sostanzialmente la stessa finalità degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n.

180 del 1950, mirando a garantire la correttezza, il decoro e la

continuità dell'esercizio delle funzioni notarili, così come il

d.P.R. n. 180 mira ad assicurare il buon andamento e la continuità

degli uffici della P.A.

Ne deriva che, se possono ritenersi sussistenti ragioni idonee a

giustificare, in tema di pignorabilità dell'assegno integrativo in

questione, norme diverse e più favorevoli di quelle vigenti in tema di

pignorabilità di stipendi dei dipendenti privati, è da escludere la

possibilità di ravvisare un ragionevole fondamento alla disciplina

totalmente diversa del più volte citato art. 12 rispetto a quella

vigente per i pubblici dipendenti.

Va ritenuto, pertanto, che la disciplina dettata dall'art. 12

nella parte in cui sottrae totalmente a pignorabilità per crediti

alimentari le quote di integrazione suddette, è costituzionalmente

illegittima, comportando ingiustificatamente un trattamento del tutto

diverso da quello stabilito dall'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l.

27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,

nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari

degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa

nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1

del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari