Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1996 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi

con ordinanze emesse:

1) il 21 febbraio 1995 dal pretore di Udine nel procedimento

civile vertente tra Anna Maria Petrucci e I.N.P.S., iscritta al n.

220 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 5 maggio 1995 dal pretore di La Spezia nei procedimenti

civili riuniti vertenti tra Principe Ravecca e I.N.P.S., iscritta al

n. 403 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1995 (r.o. n. 220 del

1995) il pretore di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9

(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle

norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e

mezzadri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Premesso che il giudizio a quo si è instaurato con ricorso contro

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) di Anna

Maria Petrucci, titolare dal 1 gennaio 1983 di pensione di

riversibilità dello Stato, nonché, dalla stessa data, di pensione

di riversibilità I.N.P.S. (SR) non integrata al minimo, il

rimettente osserva che la fattispecie in esame "non risulta essere

stata esaminata dalla Corte costituzionale in altre sentenze su casi

analoghi e neppure nella sentenza n. 69 del 22 febbraio 1990", che ha

dichiarato l'illegittimità della stessa norma denunciata "nella

parte in cui escludeva il diritto all'integrazione della pensione SR

a carico dell'I.N.P.S. per chi era già titolare di pensione diretta

dello Stato".

Sussistendo, nella specie, a giudizio del rimettente, le medesime

ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione poste dalla

Corte costituzionale a fondamento di precedenti pronunce, si reputa

rilevante e non manifestamente infondata la questione proposta.

2. - Costituendosi in giudizio, l'Istituto nazionale della

previdenza sociale si è rimesso alla decisione della Corte, attesa

la declaratoria di illegittimità della norma denunciata, di cui alla

sentenza n. 69 del 1990, nonché la copiosa giurisprudenza della

stessa Corte che "ha perseguito l'intento di eliminare ogni

preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di

più pensioni", rendendo così possibile "la titolarità di più

integrazioni" fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 463 del

1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983.

3. - Con ordinanza emessa il 5 maggio 1995 (r.o. n. 403 del 1995)

il pretore di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale del medesimo

art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 "nella parte

in cui non consente l'integrazione al minimo legale della pensione di

riversibilità erogata dall'I.N.P.S. - Fondo speciale coltivatori

diretti, coloni e mezzadri - in caso di cumulo con pensione diretta a

carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto".

Rilevato che la fattispecie di causa presenta caratteri omogenei

con quelli esaminati in precedenti decisioni della Corte, il

rimettente reputa la questione non manifestamente infondata, nonché

rilevante, atteso che la rimozione del divieto di integrazione

determinerebbe l'accoglibilità della domanda, "quanto meno in

relazione alle differenze sui ratei maturate sino all'entrata in

vigore" del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n.

638 del 1983.

4. - Costituendosi in giudizio, l'Istituto nazionale della

previdenza sociale si è rimesso alla decisione della Corte. Considerato in diritto

1. - I giudici rimettenti prospettano l'illegittimità dell'art.

1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei

trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia

di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con

riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al

minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per

coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo,

rispettivamente, con pensione di riversibilità dello Stato e con

pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici

servizi di trasporto.

2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono

entrambe fondate.

La norma denunciata è stata già più volte dichiarata, sotto

altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude

- sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione

dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più

trattamenti (cfr. sentenze nn. 547, 70, 69 del 1990, 1144 e 184 del

1988 e 102 del 1982), anche con riguardo alla medesima pensione di

riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e

coloni (da ultimo con le sentenze nn. 438 e 165 del 1992).

Sussistendo identiche ragioni, anche nei casi in esame va eliminata

la residua area di operatività della norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella

parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e

coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilità dello Stato;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta

nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo

trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione diretta

erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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