Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1983 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 154 cod.

civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 della

legge 19 maggio 1975, n. 151, (Separazione dei coniugi -

riconciliazione) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1976 dal

tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Corti Gian

Paolo e Picchi Giuliana, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1976

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3

novembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza datata 29 aprile 1976, il tribunale di Firenze ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 154 del codice civile (quale risulta dalle modifiche

apportate dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 35) nella parte in

cui, in relazione alle separazioni personali chieste da uno dei coniugi

per fatti addebitabili all'altro coniuge, a norma dell'art. 151,

secondo comma, dello stesso codice, dà rilievo anche a fatti

precedenti ad una riconciliazione, avvenuta prima della proposizione

della domanda giudiziale di separazione; si ravvisa contrasto con gli

artt. 3 e 29 della Costituzione.

Il collegio era chiamato a decidere sul reclamo presentato da una

delle parti a seguito della reiezione da parte del giudice istruttore

di una sua istanza intesa a fornire prove relative al comportamento

tenuto dall'altro coniuge prima di una riconciliazione; il tutto nel

corso di una causa per separazione addebitabile all'altro coniuge.

Premesso che la riconciliazione in questione erasi verificata

nell'estate del 1974, mentre la domanda di separazione all'esame del

tribunale era stata proposta nel novembre dello stesso anno, il

collegio concludeva nel senso che, alla stregua della vigente

normativa, il reclamo doveva essere accolto.

Ma proprio la considerazione secondo cui l'attuale formulazione

dell'art. 154 c.c., a differenza di quanto disponeva nel vecchio testo,

consente che a fondamento della domanda di separazione possa essere

posto anche il comportamento, antecedente alla avvenuta

riconciliazione, del coniuge cui si intende addebitare la

responsabilità della separazione stessa, induce il tribunale di

Firenze a dubitare della costituzionalità di tale norma.

Il collegio a quo parte dal presupposto che l'unità familiare sia

bene costituzionalmente tutelato dall'art. 29 della Costituzione, "sia

pure sotto il profilo dei limiti stabiliti all'eguaglianza dei

coniugi", e che anche in tema di separazione personale tale principio

può essere invocato essendo la separazione una deroga al principio

della unità familiare.

E poiché in tema di separazione si tratta di comportamenti

volontari (ché tali devono essere se si intende addebitarli all'altro

coniuge), come volontario è il fatto della avvenuta riconciliazione,

questa ultima deve essere considerata un evento preclusivo alla

riproposizione di quegli stessi fatti che erano stati oggetto di

perdono; e in tal senso disponeva non solo il vecchio testo dell'art.

154 c.c., ma anche l'attuale testo dell'art. 157 c.c., secondo comma,

in fattispecie "del tutto simile".

Rimane, per ciò che attiene all'attuale dettato dell'art. 154

c.c., che anche fatti lontanissimi nel tempo possono essere posti a

base di una richiesta di separazione; ad avviso del collegio a quo il

potere del giudice di valutarne la gravità alla luce della

riconciliazione "intermedia" non sarebbe garanzia giudiziaria

sufficiente. Ne deriverebbe un contrasto con l'art. 29 della

Costituzione il quale prevede proprio che la legge limiti i diritti dei

coniugi a garanzia del valore dell'unità familiare.

A ciò deve aggiungersi che l'art. 157 c.c. (nel testo vigente)

prevede che, cessati per riconciliazione gli effetti di una

(precedente) separazione giudiziale, la separazione può essere

accordata solo in relazione a fatti o comportamenti intervenuti dopo la

riconciliazione.

Le due situazioni (che il collegio valuta come analoghe e, talora,

identiche) sarebbero pertanto regolate in maniera difforme, con

violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché l'art. 154 c.c. dà

rilievo puramente processuale alla riconciliazione tra coniugi, mentre

il secondo comma dell'art. 157 c.c. dà alla stessa riconciliazione un

rilievo anche sostanziale.

In punto di rilevanza, il collegio a quo osserva che una pronuncia

di accoglimento della proposta questione avrebbe indubbia incidenza nel

giudizio sottoposto al suo esame, specie ove l'eventuale pronuncia

della Corte portasse a ripristinare il vecchio testo dell'art. 154

c.c., a norma del quale il contrasto tra le parti dovrebbe essere

risolto in maniera diversa.

Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

generale dello Stato chiedendo che la proposta questione fosse

dichiarata infondata.

Nell'atto di intervento, l'Avvocatura pone innanzitutto in dubbio

l'esattezza della interpretazione, fatta dal collegio a quo, della

norma su cui verte la questione di legittimità costituzionale. Ad

avviso dell'Avvocatura, infatti, va considerato che l'espressione

letterale del nuovo testo dell'art. 154 c.c. è identica a quello che

era il secondo comma del vecchio testo dello stesso articolo; con la

dizione "abbandono della domanda" si intendeva prima e deve intendersi

adesso estinzione dell'azione. Pertanto, la portata della riforma

dovrebbe intendersi limitata alla prima parte dell'originario art. 154

c.c., in cui si prevedeva che la riconciliazione avvenuta anteriormente

al processo estingue il diritto di chiedere la separazione.

E poiché nel caso di specie la riconciliazione era anteriore alla

proposizione della domanda, sarebbe rilevante la soppressione della

prima parte del vecchio testo dell'art. 154 c.c., norma che non sarebbe

stata denunciata di incostituzionalità sotto questo profilo.

Comunque, i motivi di incostituzionalità prospettati sarebbero

infondati. Infatti, il preteso contrasto con l'art. 29 della

Costituzione sarebbe inesistente, atteso che corrisponderebbe a criteri

di ragionevolezza negare efficacia alla riconciliazione di fatto, la

cui effettività sarebbe problematica.

Andrebbe pure considerato che l'attuale vasta gamma delle ipotesi

che possono legittimare la separazione comporta che tutta la pregressa

vita coniugale può essere dedotta come causa di separazione, e che

perciò la incidenza di una riconciliazione (in ipotesi, anche breve e

precaria) non può essere tale da negare rilevanza a fatti ad essa

antecedenti. In ogni caso, parrebbe discrezionale facoltà del

legislatore quella di regolare nel modo ritenuto più congruo le

situazioni meritevoli di esame ai fini della separazione.

Si sottolinea ancora che ove alla riconciliazione di cui all'art.

154 c.c. si attribuisca valore di estinzione dell'azione, si rafforzano

i suoi effetti e nel contempo si creano ostacoli ben più seri

all'attuazione di essa, data la gravità, ai fini processuali, di un

perdono che implica rinuncia a far valere in seguito ogni pregresso

comportamento addebitabile all'altro coniuge. Ove invece la

riconciliazione abbia valore solo processuale, se ne facilita la

conclusione, con ciò contribuendo a prolungare l'unità della

famiglia. È si afferma, un problema di scelta tra due soluzioni

normative che spetta al legislatore e che, comunque risolto, è sempre

volto a dare attuazione all'art. 29 della Costituzione.

Quanto detto varrebbe pure a delineare in maniera netta la

differenza di situazioni che vengono ipotizzate negli artt. 154 e 157

c.c.; nel primo caso parrebbe infatti ragionevole ammettere una

riconciliazione che sia solo espressione della "buona volontà

coniugale di tentare una continuazione dell'unità familiare senza

rinunziare ad una futura separazione", mentre nel caso previsto

dall'art. 157 c.c. la riconciliazione che fa venir meno gli effetti di

una sentenza precedente non può non comportare la rinunzia a domandare

una nuova separazione basata sugli stessi fatti; non sussisterebbe

perciò alcun contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - In un giudizio di separazione personale innanzi al tribunale

di Firenze le parti avevano rispettivamente dedotto dodici e tredici

capitoli di prova quale fondamento in fatto delle rispettive domande di

separazione.

Avendo il giudice istruttore ammesso solo uno dei dodici capitoli

articolati dal marito, su reclamo di questi al collegio, il tribunale

riteneva che, benché riferentisi a circostanze anteriori alla

riconciliazione dopo la separazione di fatto (ragione della non

ammissione della prova da parte del giudice istruttore), questi

capitoli, a norma del novellato art. 154 c.c., avrebbero dovuto essere

ammessi. Ma riteneva altresì - nell'ordinanza di rimessione di cui in

narrativa - che la detta norma fosse di dubbia costituzionalità

perché in contrasto con gli artt. 29 e 3 della Costituzione.

Con l'art. 29 che tutela l'unità familiare, perché escludere che

la riconciliazione, fatto "volontario", basti a "cancellare" la

rilevanza nel giudizio di separazione di comportamenti pure "volontari"

addebitabili ai coniugi in periodo precedente alla riconciliazione

significa dimenticare che "l'art. 29 Cost. prevede che la legge limiti

i diritti dei coniugi a garanzia dell'unità familiare".

Con l'art 3 perché l'art. 154 c.c. nega alla riconciliazione -

violando il principio di eguaglianza - quell'effetto che in situazione

analoga l'art. 157 c.c. attribuisce alla riconciliazione che avvenga

dopo una separazione giudiziale, stabilendo che "la separazione può

essere pronunciata nuovamente soltanto in relazione a fatti e

comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione".

2. - La questione è rilevante (al contrario di quanto ritiene

l'Avvocatura dello Stato), ma non è fondata.

L'art. 154 c.c. nel testo previgente alla riforma del diritto di

famiglia del 1975, stabilisce: "La riconciliazione estingue il diritto

di chiedere la separazione; essa importa anche l'abbandono della

domanda che sia stata proposta". Nel testo novellato stabilisce

soltanto: "La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della

domanda di separazione personale già proposta".

L'Avvocatura dello Stato eccepisce la irrilevanza della questione

osservando che, trattandosi nella specie di riconciliazione dopo la

separazione di fatto e prima della domanda di separazione giudiziale,

"nella decisione di merito sarebbe rilevante la modificazione

consistita nella soppressione della prima parte del vecchio testo

dell'art. 154, cioè l'eliminazione della rilevanza della

riconciliazione anteriore alla proposizione della domanda. Non sembra

però che la norma sia denunciata sotto tale profilo, ossia non per

quel che dispone ma per quello che non dispone".

L'eccezione non ha fondamento, perché, avendo il giudice

interpretato l'art. 154 nel senso che esso attribuisce rilevanza in

giudizio ai fatti precedenti alla riconciliazione, egli si duole di

ciò denunziandone il ritenuto contrasto con gli artt. 29 e 3 della

Costituzione. Ed era abilitato a questa denunzia avendo ritenuto e

dichiarato che dalla soluzione della questione derivava

l'ammissibilità o l'inammissibilità delle prove dedotte.

3. - Ma, come si è già detto, la questione nel merito non è

fondata.

Nonostante le incerte e contraddittorie indicazioni dei lavori

preparatori della riforma del 1975 relativi all'art. 154 c.c.;

nonostante le differenze delle posizioni dottrinali, fra le quali

peraltro è prevalente quella che attribuisce alla riconciliazione sia

nel nuovo, come nel vecchio testo dell'art. 154, effetto sostanziale e

non solo processuale, sta di fatto che la giurisprudenza della

Cassazione sia sulla base del vecchio, sia sulla base del nuovo testo

dell'art. 154 c.c., ha stabilito che i fatti anteriori alla

riconciliazione e al giudizio di separazione, posti in essere nel

periodo di convivenza o di separazione di fatto, non possono "da soli"

giustificare una pronunzia di separazione, pur potendo valere a

lumeggiare nuovi fatti successivi alla riconciliazione. Ciò

evidentemente significa che vecchi e nuovi fatti confluiscono, sia pure

con peso diverso, a formare il libero convincimento del giudice.

Né il tribunale a quo rifiuta questa interpretazione dell'art.

154 che non esclude la valutazione, ai fini del giudizio, dei fatti

precedenti alla riconciliazione, riconoscendo anzi espressamente che è

"salvo il potere del giudice di valutarne la gravità appunto alla luce

della intermedia riconciliazione".

Ma "questa garanzia giudiziaria non (gli) appare da sola

sufficiente a garantire l'unità familiare, allo stesso grado in cui

sarebbe una norma che prevedesse sempre l'irrilevanza dei fatti

anteriori alla riconciliazione". Opinione questa non solo discutibile

perché, come osserva l'Avvocatura, ben potrebbe ritenersi, al

contrario, che proprio l'effetto di totale cancellazione dei fatti

antecedenti che si vorrebbe attribuire alla riconciliazione potrebbe

scoraggiarne o ritardarne la conclusione; ma, quel che è decisivo,

opinione il cui apprezzamento appartiene sicuramente all'ambito delle

valutazioni e decisioni del legislatore.

4. - Esclusa per le ragioni dette la violazione dell'art. 29 della

Costituzione, risulta indebolita la censura relativa all'art. 3 che,

del resto, è di per sé infondata.

La violazione del principio di eguaglianza si riferirebbe, come si

è visto, alla diversa valutazione che l'art.154 e l'art.157 c.c. fanno

dei fatti verificatisi prima o dopo la separazione giudiziale: l'art.

154 riconoscendone, l'art. 157 negandone la rilevanza ai fini della

pronunzia della separazione.

Senonché questa diversa valutazione in parte non esiste, e in ogni

caso è giustificata dalla diversità delle situazioni.

In parte non esiste perché - come si è visto - anche nella

situazione considerata dall'art. 154 i fatti precedenti alla

riconciliazione da soli non possono costituire fondamento della domanda

di separazione, ma, secondo il diritto vivente, valgono solo per

lumeggiare i comportamenti dei coniugi successivi alla riconciliazione.

In ogni modo la situazione considerata dall'art. 157 non è eguale

a quella considerata dall'art. 154. L'art. 157 si riferisce infatti a

un nuovo giudizio di separazione dopo una precedente pronunzia di

separazione seguita da riconciliazione fra i coniugi.

In questo caso solo i "fatti e comportamenti intervenuti dopo la

riconciliazione" possono costituire il fondamento di una nuova

pronunzia. E ciò perché nel giudizio conclusosi con la precedente

sentenza i fatti anteriori sono stati già dedotti o comunque potevano

essere dedotti; i precedenti rapporti fra i coniugi sono stati

giudicati e, per così dire, assorbiti nella pronunzia di separazione.

Se a questa ha fatto seguito la riconciliazione, è ragionevole che

solo nuovi fatti e comportamenti possano motivare una nuova pronunzia

di separazione.

Pertanto la parziale diversità di rilevanza che i fatti precedenti

alla riconciliazione hanno nella situazione dell'art. 154 e in quella

dell'art. 157 c.c. non può essere considerata in contrasto con il

principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del novellato art. 154 c.c. sollevata dal tribunale di Firenze in

riferimento agli artt. 29 e 3 della Costituzione con l'ordinanza 29

aprile 1976 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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