Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

della legge della provincia di Trento 7 ottobre 1974, n. 27

(Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al

dettaglio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 aprile 1975 dal pretore di Rovereto nel

procedimento civile vertente tra Ruberti Gabriele e il Comune di

Rovereto, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975;

2) ordinanze emesse il 21 aprile 1975 dal pretore di Trento nei

procedimenti civili vertenti tra Spellanzon Nazareno, Di Santo Aurelio

e il Comune di Trento, iscritte ai nn. 225 e 226 del registro ordinanze

1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del

23 luglio 1975;

3) ordinanze emesse il 15 settembre 1975 dal pretore di Rovereto

nei procedimenti civili vertenti tra Carri Giuliana, Zotta Renzo ed

altri e il Comune di Rovereto, iscritte ai nn. 460 e 461 del registro

ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 313 del 26 novembre 1975.

Visti gli atti di costituzione di Ruberti Gabriele, di Spellanzon

Nazareno e di Di Santo Aurelio, nonché gli atti di intervento del

Presidente della Provincia di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Antonio Amorth, per Ruberti e l'avv. Vitaliano

Lorenzoni per il Presidente della Provincia di Trento.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento di opposizione all'ingiunzione di

pagamento di somma a titolo di sanzione pecuniaria, vertente tra

Gabriele Ruberti e il Comune di Rovereto, il pretore di Rovereto, con

ordinanza emessa il 21 aprile 1975, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge provinciale di

Trento 7 ottobre 1974, n. 27, che dispone, per la provincia in

questione, la chiusura infrasettimanale obbligatoria di due mezze

giornate o d'una giornata intera dei negozi e degli esercizi di vendita

al dettaglio.

Deduceva la violazione degli artt. 5 e 9, n. 3, dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, i quali, nel conferire alla

provincia di Trento, in materia di commercio, una potestà legislativa

concorrente, impongono alla provincia stesssa di osservare il limite

dei principi posti dalle leggi dello Stato. Nella specie tali principi

andrebbero ricavati dall'art. 1, secondo comma, lett. c, della legge

dello Stato 28 luglio 1971, n. 558, che impiega "la locuzione

vincolante e l'enunciazione solenne": "la determinazione dell'orario

deve uniformarsi ai seguenti criteri: ... c) chiusura infrasettimanale

obbligatoria di mezza giornata". Il giudice a quo respinge l'argomento

che la proposizione normativa della legge statale contenga soltanto un

criterio di minima a tutela dei lavoratori addetti al commercio,

restando salva la potestà del legislatore provinciale d'aumentare il

periodo di chiusura, in base alla considerazione che la citata legge n.

558 del 1971 appare frutto d'una ponderata valutazione dei molteplici

interessi contrapposti del consumo, del turismo, delle vendite

caratterizzate merceologicamente. Pone quindi in risalto che

l'elevazione della chiusura settimanale obbligatoria da mezza giornata

a una giornata può determinare (come in effetti è avvenuto:

deliberazione n. 8427 della Giunta provinciale), la fissazione del

turno di chiusura nella giornata di sabato o di lunedì, producendo

così un cumulo di due giorni consecutivi di chiusura, tale da

intaccare nella sostanza il regime di equilibrio degli interessi

contrapposti, quale valutato dal legislatore statale.

2. - Ordinanze di analogo contenuto emetteva il 21 aprile 1975 il

pretore di Trento nei procedimenti vertenti tra Nazareno Spellanzon,

Aurelio Di Santo e il Comune di Trento.

Agli argomenti del pretore di Rovereto il giudice a quo aggiunge

che nel caso in esame non può avere rilevanza il disposto dell'art. 12

della legge n. 558 del 1971 ("sono fatte salve le competenze in materia

di commercio attribuite alle Regioni a Statuto speciale dai rispettivi

Statuti"), poiché nulla è previsto dallo Statuto del Trentino-Alto

Adige in merito al commercio, in contrasto con la legge dello Stato.

Corollario delle argomentazioni svolte in queste ordinanze è la

denunzia anche della violazione da parte della legge provinciale

citata, dell'art. 41 della Costituzione, per il contrasto con i fini

sociali ivi previsti ed identificati dalla legge dello Stato,

nell'equilibrio tra le posizioni dei lavoratori del commercio e dei

consumatori, raggiunto attraverso il principio della chiusura

infrasettimanale per mezza giornata.

3. - Altre due ordinanze, d'identico contenuto a quella del 21

aprile 1975, emetteva il pretore di Rovereto il successivo 15 settembre

nei procedimenti vertenti tra Giuliana Carri, Renzo Zotta ed altri e il

Comune di Rovereto.

4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; dinanzi alla Corte costituzionale

si sono costituiti la Provincia autonoma di Trento, rappresentata dagli

avvocati Vitaliano Lorenzoni e Feliciano Benvenuti; i sigg.ri Gabriele

Ruberti, Aurelio Di Santo e Nazareno Spellanzon, rappresentati e difesi

dall'avvocato Antonio Amorth.

5. - La provincia di Trento, osservando come la legge n. 558 del

1971 contenga soltanto una delega amministrativa alle regioni ordinarie

di funzioni statali, e fissi perciò, ai sensi dell'art. 118 della

Costituzione, i criteri per l'esercizio di funzioni amministrative da

parte di organi regionali o di altri enti locali, nega che da tale

legge possano trarsi principi atti a limitare la potestà legislativa

concorrente delle regioni a Statuto speciale.

Ciò tanto più sul rilievo che l'art. 12 della legge n. 558

resterebbe privo di contenuto normativo, se non lo si interpretasse

appunto nel senso che la legge in esame non intende porsi come

generatrice di principi settoriali, atti a limitare le competenze

concorrenti.

Ma, anche ammettendo che dalla legge n. 558 possano essere tratti

dei principi efficaci nei confronti delle provincie trentine, va negato

che l'obbligo di chiusura per mezza giornata possa essere considerato

un principio direttivo, in quanto prescrizione puntuale e precisa, tale

da richiedere soltanto una applicazione sul piano amministrativo e da

non lasciare alcun spazio ad una legislazione concorrente. Se un

principio potesse trarsi, esso sarebbe semmai quello dell'obbligo di

una chiusura infrasettimanale per i negozi e la provincia, allora,

avrebbe in pieno rispettato simile principio, disponendo, con riguardo

alla valutazione, di sua stretta pertinenza, dei fattori locali

dell'andamento del commercio, l'obbligo di chiusura per due mezze

giornate o per una giornata intera.

6. - La difesa delle parti private ribadisce le argomentazioni

contenute nelle ordinanze di remissione, osservando come il raddoppio

del tempo di chiusura debba essere stato ispirato non alla valutazione

ponderata delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle

categorie lavoratrici, ma al vantaggio di altri interessi imprecisati,

ma certamente non collimanti con quelli indicati nel principio guida

della disciplina dell'orario di chiusura. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di remissione denunziano l'art. 2, secondo comma,

della legge della provincia di Trento 7 ottobre 1974, n. 27, assumendo

che esso violi gli artt. 5 e 9, n. 3, dello Statuto T.A.A., i quali

nell'attribuire alla provincia potestà legislativa in materia di

commercio, limitano tale potestà al rispetto dei principi stabiliti

nelle leggi dello Stato.

Ora, poiché il legislatore provinciale ha disposto la chiusura

infrasettimanale obbligatoria per due mezze giornate o per una giornata

intera degli esercizi di vendita al dettaglio situati nel territorio

Trentino, sarebbe stato leso, secondo i giudici a quibus, il principio

contenuto nell'art. 1, lett. c, della legge dello Stato 28 luglio 1971,

n. 558, per cui la chiusura infrasettimanale è invece limitata ad una

mezza giornata. Ne risulterebbe ancora la violazione dell'art. 41 della

Costituzione per il contrasto con i fini sociali di tutela del lavoro e

del consumatore, contemperati dalla legge dello Stato attraverso il

principio citato della chiusura per mezza giornata.

2. - La questione non è fondata.

La legge 28 luglio 1971, n. 558, nel delegare alle Regioni a

statuto ordinario attribuzioni amministrative in ordine alla

determinazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi, non

contiene, all'art. 1 lett. c, il supposto principio, limitativo della

potestà legislativa concorrente delle Regioni a Statuto speciale,

della chiusura infrasettimanale obbligatoria per mezza giornata.

Si tratta infatti di un criterio di delegazione amministrativa che

si traduce per le Regioni a statuto ordinario in una prescrizione così

puntuale da non far residuare alcuna potestà né legislativa, né

regolamentare e neppure alcun margine di discrezionalità nello

svolgimento dell'attività amministrativa. E tale essendo la natura del

criterio esso non può essere inteso come principio limitativo

dell'attività di enti che la Costituzione e gli Statuti vogliono

invece provvisti di potestà legislativa concorrente. Tanto più che

l'art. 12 della legge n. 558 fa espressamente salve le competenze in

materia di commercio attribuite alle Regioni a Statuto speciale dai

rispettivi statuti.

Come questa Corte ha affermato, sin dalla sentenza n. 49 del 1958

(e ribadito nelle sentenze nn. 41/1966; 88/1973; 36/1977) i "principi

stabiliti dalle leggi dello Stato" non sono ovviamente tutte le regole

della legge statale, ma da tali regole va desunta la ratio ispiratrice

da cui la Regione o la Provincia non debbono discostarsi nel soddisfare

le condizioni particolari e gli interessi propri al loro territorio.

3. - Nella specie è evidente la ratio della legge, la quale

intende assicurare, con riguardo alla regola della concorrenza ed agli

interessi dei consumatori, un periodo di riposo nei giorni non festivi

agli addetti al commercio i cui diritti sono tutelati da apposite norme

(e tra l'altro dal criterio di cui alla lett. b, che limita a 44 ore

settimanali l'apertura dei negozi).

Il principio che va quindi ricavato dal più volte citato art. 1

lett. c, è quello della chiusura infrasettimanale obbligatoria per gli

esercizi di vendita, restando di competenza della Regione o della

Provincia determinare il tempo di questa chiusura, nel rispetto delle

norme costituzionali e degli altri principi fissati nelle leggi dello

Stato.

Ora la Provincia di Trento, nella sua discrezionalità, ha ritenuto

che, per il proprio territorio, l'equilibrio tra le esigenze degli

addetti al commercio e quelle dei consumatori si raggiunga attraverso

la chiusura infrasettimanale di due mezze giornate o di una giornata

intera, con valutazione immune da irragionevolezza. Siffatta

valutazione sfugge pertanto al sindacato di questa Corte, risultando in

tal modo non fondata anche la questione proposta con riferimento

all'art. 41.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, secondo comma, della legge della Provincia di Trento 7

ottobre 1974, n. 27, promossa dalle ordinanze in epigrafe in

riferimento agli artt. 5 e 9, n. 3, dello statuto speciale per il

T.A.A. e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VTTALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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