Corte costituzionale

Sentenza n. 1019/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 36d.P.R. 382/1980
  • art. 11d.l. 283/1981
  • art. 11-terd.l. 283/1981

citata

  • art. 1d.l. 681/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36 del d.P.R.

11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria,

relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica"), 11 e 11- ter del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito,

con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 ("Copertura

finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione

degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei

Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e

militare escluso dalla contrattazione"), 12, lett. o), e 4 lett. c),

della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), 1

della legge 22 gennaio 1982, n. 6 ("Proroga fino al 30 giugno 1982

del trattamneto economico provvisorio per il personale dirigente

civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal

D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella

legge 6 agosto 1981, n. 432") e 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681,

convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869 ("Adeguamento

provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del

personale ad essi collegato"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 aprile 1984 dal T.A.R. per l'Emilia

Romagna - Sede di Bologna sui ricorsi riuniti proposti da Alvisi

Carlo ed altri contro l'Università degli studi di Bologna ed altri

iscritta al n. 1341 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 25 febbraio 1985 dal T.A.R. per l'Emilia

Romagna - Sede di Bologna sui ricorsi riuniti proposti da Antonietti

Alessandro ed altro contro l'Università degli Studi di Bologna ed

altri iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267- bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 2 maggio 1986 dal Consiglio di Stato Sez.

VI giurisdizionale sul ricorso proposta da Rossano Claudio contro

l'Università degli studi di Roma ed altri iscritta al n. 724 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 59, prima serie speciale, dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Alvisi Carlo ed altri, di

Antonietti Alessandro ed altro e di Rossano Claudio;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avv. Giovanni Rizza per le parti costituite;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di alcuni giudizi promossi da professori

universitari, ordinari da epoca anteriore al 1° novembre 1980,

avverso i provvedimenti amministrativi della relativa Università,

con i quali si era provveduto alla ricostruzione della carriera ed

alla attribuzione del nuovo trattamento economico in virtù del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il T.A.R. dell'Emilia Romagna con

ordinanza del 4 aprile 1984 ha sollevato le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 36, commi settimo e ottavo, del d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382, integrato dall'art. 11- ter della l. 6 agosto

1981 n. 432, nonché degli artt. 12 lett. o) e 4 lett. c) della l. 21

febbraio 1980, n. 28, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 36,

primo comma, Cost..

Ad avviso del giudice rimettente, la nuova normativa (d.P.R. n.

382/80 e successive modificazioni e integrazioni) avrebbe

sostanzialmente fatto venire meno il diritto dei ricorrenti, non

ancora pervenuti all'ultima classe di stipendio, a vedersi attribuito

nel tempo il trattamento retributivo equiparato a quello dei

dirigenti generali dello Stato di livello A, previsto dall'art. 47

del d.P.R. n. 748 del 1972.

In particolare l'art. 36 del d.P.R. n. 382/80, dopo aver fissato

la progressione economica del ruolo dei professori universitari, ha

disposto al settimo comma l'inquadramento dei docenti in servizio

anteriormente al 1° novembre 1980 nella prima fascia con una

ricostruzione di carriera da operare sulla base del sistema

preesistente, ovvero su quello introdotto dalla nuova normativa se

più favorevole, con decorrenza dal 1° agosto 1980 ai fini giuridici

e dal 1° novembre 1980 ai fini economici.

L'ottavo comma dello stesso art. 36 ha previsto, poi, che i

professori di ruolo, già pervenuti all'ultima classe di stipendio,

conservano il diritto alla equiparazione, ai fini retributivi, al

dirigente generale di livello A dello Stato (secondo il contenuto

della sentenza di questa Corte n. 219 del 1975), ma, se abbiano

optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra

lo stipendio in godimento e quello spettante ai sensi della nuova

normativa viene loro mantenuta come assegno ad personam, pensionabile

e riassorbibile.

Le norme anzidette sembrerebbero differenziare illegittimamente la

posizione dei docenti, distinguendo in relazione ad un mero elemento

temporale tra coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R.

n. 382, erano già pervenuti all'ultima classe di stipendio (che

conservano, con tutte le implicazioni, il regime di equiparazione), e

coloro che a quella stessa data fruivano di una classe di stipendio

inferiore e non potrebbero raggiungere più, per effetto della

normativa sopravvenuta, la piena equiparazione con i dirigenti

statali di livello A.

Si creerebbe così una discriminazione all'interno della medesima

categoria di professori universitari, laddove a parità di funzioni e

di anzianità di carriera dovrebbe corrispondere una parità dei

tetti retributivi correlati all'unico parametro di riferimento.

Anche le altre norme denunciate (artt. 12 lett. o) e 4 lett. c)

della legge 21 febbraio 1980 n. 28 recante la delega al Governo per

il riordinamento della docenza universitaria), paiono, ad avviso del

giudice a quo, confermare la rilevata discriminazione che in concreto

si attuerebbe con la previsione della conservazione del trattamento

economico dell'ultima classe di stipendio per i soli professori che

già ne godono alla data di entrata in vigore delle norme delegate e

con esclusione di tutti gli altri docenti per i quali invece è

preclusa la progressione economica culminante nella parificazione al

livello A dirigenziale.

2. - Con ordinanza in data 25 febbraio 1985, il T.A.R.

Emilia-Romagna ha sollevato le questioni di legittimità

costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 382 del

1980 (in riferimento all'art. 12 lett. o) della legge di delega n. 28

del 1980), nonché degli artt. 11 e 11-ter, della l. 432 del 1981 e

dell'art. 1, ultimo comma, della l. 869 del 1982, per contrasto con

gli artt. 3 e 76 Cost.

Ha rilevato il giudice rimettente che il principio della "identica

potenzialità di sviluppo di carriera (per le categorie dei docenti

universitari e dirigenti statali di livello A) sfociante nel medesimo

tetto retributivo" - principio ricavabile da una lunga tradizione

legislativa, come riconosciuto dalla sentenza di questa Corte n. 219

del 1975 - sia stato disatteso dalla normativa delegata impugnata e

da quella che è seguita, che hanno invece introdotto trattamenti

economici che si discostano in prospettiva dalla affermata

sostanziale parità.

Vengono così denunciati per contrasto con l'art. 3 Cost.: l'art.

11 della l. n. 432 del 1981, che ha istituito l'assegno personale per

i soli dirigenti dello Stato, l'art. 11- ter della stessa l. n. 432

del 1981, che ha cristallizzato per i professori universitari

dell'ultima classe di stipendio (che conservano il trattamento

economico equiparato ai dirigenti di livello A) l'assegno ad personam

nella misura vigente al 1° novembre 1981 e ne ha disposto la graduale

riduzione mediante il riassorbimento; l'art. 1, ultimo comma, della

l. n 869 del 1982 che ha attribuito ai docenti universitari a

decorrere dal 1° gennaio 1983 e con le proporzioni di cui all'art. 36

del d.P.R. 382 del 1980, l'aumento di cui al secondo comma dello

stesso articolo.

Sotto il profilo dell'eccesso di delega (violazione art. 76 Cost.),

ad avviso del giudice a quo, l'art. 12 lett. o) della l. n. 28 del

1980 pone l'obbligo per il legislatore delegato di mantenere

l'equiparazione della retribuzione dei professori universitari

all'ultima classe ai dirigenti statali di livello A, senza

discriminare tra professori a tempo pieno e professori a tempo

definito.

La considerazione che il legislatore ha rivolto al regime a tempo

pieno è diretta ad altri e diversi effetti, di attuazione e

transitori, che non possono inficiare - come nella specie è avvenuto

- il principio del trattamento economico unitario dei professori

correlato a quello dei massimi dirigenti statali, a prescindere dal

regime in cui l'impiego universitario si svolga.

La distinzione operata dal decreto delegato tra i due anzidetti

regimi esorbita, pertanto, dai principi e criteri della delega

legislativa (l. 28/80).

3. - Il Consiglio di Stato sez. VI, con ordinanza del 2 maggio

1986, ha sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale

degli art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dell'art. 11- ter del

D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n.

432, dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1982 n. 6, dell'art. 1 del

D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella l. 20 novembre 1982,

n. 869, nella parte in cui non mantengono la equiparazione della

classe finale di stipendio dei professori universitari ordinari alla

retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost..

Ad avviso del giudice a quo le norme denunciate si sarebbero

illegittimamente discostate dal principio della equiparazione, per

quanto concerne il tetto retributivo, delle categorie dei professori

universitari di ruolo e dei dirigenti generali di livello A,

principio ricavabile da una lunga tradizione legislativa che aveva

conferito, alle comparate categorie, alla luce della sentenza di

questa Corte n. 219 del 1975, una identica potenzialità di sviluppo

di carriera sfociante nel medesimo trattamento retributivo.

Rileva in particolare il giudice rimettente che l'abbandono da

parte del legislatore del suindicato criterio di equiparazione non

risulta giustificato dal superamento delle premesse che avevano

determinato il precedente giudizio di valore (possibilità questa

espressamente ammessa dalla stessa Corte nella citata sentenza), ma

anzi la equiparazione risulta addirittura nuovamente sancita dalla

coeva legge 11 luglio 1980 n. 312 (art. 72, secondo comma). Da ciò

derivano, altresì, dubbi di legittimità costituzionale in ordine

alle norme successive al d.P.R. n. 382 del 1980, che si sono

anch'esse discostate dal principio dell'equiparazione.

4. - Si sono costituite nel presente giudizio alcune delle parti

private, orginarie ricorrenti nei giudizi a quibus, le quali hanno

evidenziato il contrasto della normativa denunciata con gli invocati

parametri costituzionali. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha

sollevato (reg. ord. n. 1341 del 1984), in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 36, primo comma, Cost., questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 36, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 11

luglio 1980 n. 382 nonché dell'art. 11- ter della legge 6 agosto

1981 n. 432 e degli artt. 12, lett. o, e 4, lett. c., della legge 21

febbraio 1980 n. 28.

L'ordinanza di rinvio è stata emanata nel corso di giudizi,

previamente riuniti, promossi da vari docenti universitari nominati

anteriormente al 1° novembre 1980 nei cui confronti, a seguito della

entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, si è provveduto

alla ricostruzione della carriera ed alla attribuzione del nuovo

trattamneto economico.

Il giudice a quo dichiara di condividere la tesi sostenuta dagli

interessati secondo cui quest'ultimo trattamento sarebbe

pregiudizievole rispetto alla posizione da essi in precedenza goduta,

in quanto essi - ove non fosse intervenuta la nuova normativa -

avrebbero nel tempo ottenuto il trattamento retributivo equiparato a

quello dei dirigenti generali di livello A (previsto dall'art. 47 del

d.P.R. n. 748 del 1972 e riconosciuto nei loro confronti per effetto

della sentenza n. 219 del 1975), laddove in base alla disciplina

sopravvenuta, oggetto dell'incidente di costituzionalità, ed in

particolare per effetto del settimo comma dell'art. 36 del d.P.R. n.

382 del 1980, essi sono rimasti bloccati definitivamente al parametro

801 con i soli aumenti periodici di stipendio. Questo nuovo

trattamento sarebbe in contrasto con i principi enunciati da questa

Corte nella sentenza n. 219 del 1975 che, pur escludendo che vi sia

coincidenza tra la funzione del professore universitario e quella dei

dirigenti statali, avrebbe rinosciuto alle due categorie, per la

costante ed uniforme corrispondenza per decenni mantenuta dal

legislatore, una identica potenzialità di sviluppo di carriera

sfociante nel medesimo tetto retributivo.

La normativa denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 3

Cost., perché nell'ambito della stessa categoria dei professori

universitari di ruolo verrebbe meno la sostanziale parità tra coloro

che conservano, in base al citato art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980,

il diritto già acquisito e coloro che tale diritto non potranno mai

acquisire, non avendo ancora maturato i 16 anni di servizio, per cui

sarebbe così violato anche il principio della giusta retribuzione in

relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Se, si

soggiunge, i professori universitari ed i dirigenti "erano

potenzialmente assimilati nello sviluppo di carriera che consentiva

di raggiungere un uguale tetto del trattamento economico, in quella

potenzialità, riconosciuta costituzionalmente rilevante ai fini

degli artt. 3 e 36 Cost., essi dovevano continuare ad essere

trattati.... A parità di funzioni non si sarebbe potuto operare,

senza una lesione del principio di uguaglianza e di quello della

giusta retribuzione, una discriminazione per docenti universitari

quanto allo sviluppo del trattamento economico". Il d.P.R. n. 382 del

1980 ha, invece, ingiustificatamente scelto, come unico criterio di

diversificazione, quello meramente temporale e cioè il già avvenuto

riconoscimento della classe finale, e ciò in attuazione ai principi

della legge di delegazione n. 28 del 1980 che invece sarebbero stati

superati dalla legge n. 312 del 1980, entrata in vigore

successivamente.

2. - Analoghe questioni sono sollevate con ordinanza del Consiglio

di Stato (reg. ord. n. 724 del 1986) che, oltre agli artt. 3 e 36,

assume come parametro di riferimento anche l'art. 97 Cost., rispetto

ai quali si sostiene che sarebbero in contrasto non solo le norme

denunciate con l'altra ordinanza (e cioè l'art. 36 del d.P.R. 11

luglio 1980 n. 382 nonché l'art. 11- ter del D.L. 6 giugno 1981, n.

283, convertito nella legge 6 agosto 1981 n. 432) ma anche quelle

successive e cioè l'art. 1 della l. 22 gennaio 1982 n. 6 e l'art. 1

del D.L. 27 ottobre 1982 n. 681, convertito nella legge 20 novembre

del 1982, n. 869, che si sono discostate dal criterio

dell'equiparazione.

Si sostiene dal giudice a quo che le questioni di legittimità

costituzionale non sarebbero manifestamente infondate, alla luce

delle considerazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 219 del

1975, "in ordine alla lunga tradizione legislativa di equiparazione

(per quanto concerne il tetto retributivo) delle categorie dei

professori universitari di ruolo e dei dirigenti generali. Né

l'abbandono di tale criterio sarebbe giustificato dal superamento

delle premesse che avevano determinato il precedente giudizio di

valore (possibilità questa esplicitamente ammessa nella citata

sentenza della Corte), ché anzi l'equiparazione risulta sancita da

ultimo nella legge 11 luglio 1980 n. 312 (art. 72, secondo comma)".

3. - Con altra ordinanza (reg. ord. n. 537 del 1985) il Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato questioni

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 76

Cost., dell'ottavo comma dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980 n.

382 nonché degli artt. 11 e 11- ter del D.L. 6 giugno 1981, n. 283,

convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dell'art. 1, ultimo

comma, del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20

novembre 1982, n. 869.

Per quel che concerne le questioni sollevate in riferimento

all'art. 3 Cost., vengono formulate considerazioni analoghe a quelle

già contenute nelle altre due ordinanze di rimessione in precedenza

illustrate, ribadendosi che le norme denunciate si discostano da

quella sostanziale parità giuridica per decenni mantenuta dal

legislatore fra dirigenti amministrativi e professori universitari e

consistente in una identica potenzialità di sviluppo di carriera

sfociante nel medesimo tetto retributivo. Difatti si sostiene che

già con la normativa delegata di cui al d.P.R. n. 382 del 1980 erano

state alterate le caratteristiche e le modalità della corrispondenza

fra due categorie di dipendenti pubblici (cui aveva fatto riferimento

questa Corte con la sentenza n. 219 del 1975) differenziando, in modo

del tutto irrazionale, il trattamento economico a seconda della data

del conseguimento dell'ultima classe di stipendio ed escludendo

l'equiparazione per i docenti che alla data di entrata in vigore del

decreto delegato non avessero ancora raggiunto l'ultima classe di

stipendio. Le successive normative denunciate (legge n. 432 del 1981

e legge n. 869 del 1982) avrebbero aggravato la lamentata disparità

perché il terzo comma dell'art. 11- ter della legge n. 432 del 1981

ha cristallizzato l'assegno ad personam nella misura spettante alla

data del 1° novembre 1981 e ne ha disposto il graduale

riassorbimento; e così "l'ultimo comma dell'art. 1 della legge n.

869 del 1982, che ha preteso di attribuire ai docenti universitari, a

decorrere dal 1° gennaio 1983 e con le proporzioni all'art. 36 del

d.P.R. n. 382 del 1980, l'aumento di cui al secondo comma dello

stesso articolo".

Per quanto riguarda, poi, le questioni sollevate in riferimento

all'art. 76 Cost., si sostiene che dall'art. 12, lett. o), della

legge di delega n. 28 del 1980 si ricaverebbe "l'obbligo per il

legislatore delegato di mantenere l'equiparazione della retribuzione

della particolare categoria di professori universitari all'ultima

classe a quella dei dirigenti statali di livello A, senza

discriminazione, quindi, tra professori a tempo pieno e professori a

tempo definito". Il diverso trattamento operato dal legislatore

delegato nei confronti dei docenti a tempo definito, distinguendo tra

stipendio ed assegno ad personam, avrebbe perciò ingiustamente

esorbitato dai principi della delega, così violando l'art. 76 Cost..

4. - Può essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi,

in quanto le tre ordinanze sollevano questioni in parte identiche ed

in parte comunque connesse.

Da quanto esposto in precedenza risulta che tali questioni vengono

sollevate per ottenere la dichiarazione di illegittimità

costituzionale delle norme che disciplinano il nuovo trattamento

economico dei professori universitari, così da consentire: a)

l'equiparazione, ai dirigenti generali di livello A dello Stato,

anche dei professori universitari che al momento dell'entrata in

vigore della nuova disciplina non avevano ancora raggiunto il massimo

tetto retributivo e quindi non godevano ancora di tale beneficio

(ordinanze di rinvio n. 1341 del 1984 e n. 724 del 1986); b) il

mantenimento della equiparazione per quei professori che già

l'avessero conseguita al momento dell'entrata in vigore della nuova

disciplina, ma che, avendo optato per il regime del tempo definito,

si erano visti trasformare, dall'ottavo comma dell'art. 36 del d.P.R.

n. 382 del 1980, la differenza della misura dello stipendio in

assegno ad personam riassorbibile (ord. di rinvio n. 537 del 1985).

5. - Tutte le ordinanze di rimessione, riguardino l'una o l'altra

delle situazioni testé indicate, prospettano in primo luogo una

questione di carattere generale che sembra investire, come si è

visto, l'intera disciplina introdotta dall'art. 36 del d.P.R. n. 382

del 1980 - cui si collegano varie norme succedutesi nel tempo, nel

presupposto di tale disciplina - nell'assunto che detto complesso

normativo si sarebbe discostato dalla lunga tradizione legislativa di

equiparazione dei professori universitari ai dirigenti statali,

ponendosi così in contrasto con i principi affermati da questa Corte

con la sentenza n. 219 del 1975.

Le questioni sollevate in tali termini, in riferimento all'art. 3

Cost., da tutte e tre le ordinanze di rinvio, all'art. 36 Cost., da

due di esse (ord. n. 1341 del 1984 e n. 724 del 1986) e all'art. 97

Cost., da una sola (ord. n. 724 del 1986), non sono fondate.

In proposito devesi precisare che dalla sentenza n. 219 del 1975,

più volte richiamata, non si desume affatto il principio della

assoluta immutabilità nel tempo della situazione di equiparazione

fra le due categorie di dipendenti pubblici, perché, al contrario,

in tale sentenza la Corte affermò che fosse "innegabile che resti

nella discrezionalità del legislatore il differenziare il

trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza

per questo incorrere in violazione dei precetti costituzionali

dell'artt. 3 e 36", precisando però che non potesse farsi luogo ad

un mutamento del criterio della equiparazione già seguito dal

legislatore "senza che ciò fosse giustificato dal superamento delle

premesse che avevano determinato il precedente cennato giudizio di

valore".

In altri termini non si escluse che il limite alla

discrezionalità della legge e cioè il "giudizio di valore espresso

dal legislatore ex suo more, in termini di equivalenza, fra le due

categorie pur strutturalmente diverse dei docenti e dei dirigenti"

potesse essere superato dal legislatore medesimo sulla base di nuove

valutazioni collegate al mutamento delle situazioni da regolare.

Orbene, questo nuovo giudizio di valore è appunto intervenuto sia

in sede di approvazione della legge n.28 del 1980, di delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria, che in sede

di emanazione del d.P.R. n. 382 del 1980 attuativo della delega, in

quanto con tali interventi normativi si è operata una completa

trasformazione del precedente assetto dei ruoli dei docenti con una

disciplina innovativa che ha riguardato: la struttura dei ruoli, che

sono stati articolati in due fasce; la loro consistenza numerica, che

è stata notevolmente ampliata; la ridefinizione dei compiti;

l'istituzione di un duplice regime di impegno, come quello del tempo

pieno e del tempo definito, nonché altre numerose innovazioni che

hanno dato luogo ad un ordinamento della docenza universitaria

completamente diverso.

Si è perciò verificato, per effetto delle trasformazioni operate

dal legislatore a conclusione di un meditato confronto con tutte le

categorie interessate, quel "superamento delle premesse" che

giustifica pienamente - in base alle indicazioni desumibili dalla

più volte citata sentenza - un assetto retributivo a regime dei

professori universitari ormai del tutto autonomo e diversificato da

quello dei dirigenti dello Stato, il che, proprio perché sono mutate

le premesse, esclude l'asserito contrasto delle norme denunciate con

gli artt. 3, 36 e 97 Cost..

Né può seguirsi la tesi sostenuta dai giudici rimettenti, per i

quali la prova che non sarebbe intervenuto il mutamento di quel

giudizio di valore che aveva ispirato il criterio della

equiparazione, starebbe nel fatto che il legislatore avrebbe

addirittura ribadito tale criterio nell'art. 72, secondo comma, della

legge 11 luglio 1980, n. 312, (entrata in vigore successivamente sia

alla legge di delega del 1980 n. 28 che al provvedimento delegato del

1980 n. 382), il quale dispone che "la classe finale di stipendio dei

professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del

16° anno di servizio da intendersi comprensivo del riconoscimento

spettante per i servizi pre-ruolo ai sensi delle norme vigenti, è

integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio

del dirigente generale di livello A dello Stato...".

In proposito devesi rilevare che la disposizione citata è

contenuta in un provvedimento legislativo concernente il "nuovo

assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello

Stato", approvato fra l'altro dalle Camere prima ancora della

emanazione del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, cioè del provvedimento

attuativo della delega concernente il riordinamento della docenza

universitaria.

Non si è dunque in presenza di una disposizione enunciativa di un

diritto generalizzato all'equiparazione, riguardante l'intera

categoria dei professori universitari, bensì di una disposizione

avente, come risulta dalla sua stessa formulazione, solo lo scopo di

determinare - nel presupposto della spettanza di quel diritto - sia

le modalità di computo dei 16 anni di servizio, sia il meccanismo

integrativo per realizzare in concreto tale equiparazione.

Nessun significato sul piano sostanziale, in un senso opposto

rispetto alla svolta operata in sede di legge-delega e di

provvedimento delegato per il riordinamento della docenza

universitaria, può dunque attribuirsi alla disposizione per ultimo

richiamata, essendo essa una norma "neutra" dal punto di vista della

spettanza del diritto alla equiparazione e destinata quindi ad

operare solo nei confronti di coloro cui, in base ad altre norme,

quel diritto fosse stato riconosciuto.

6. - Non fondate sono parimenti le questioni di legittimità

costituzionale che investono in particolare l'art. 12, lett. o),

della legge di delega n. 28 del 1980 (ordinanza di rinvio n. 1341 del

1984) e l'art. 36, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. n. 382 del

1980 (ordinanze di rinvio n. 1341 del 1984 e n. 724 del 1986), di cui

si sostiene il contrasto con gli stessi parametri costituzionali già

indicati (artt. 3, 36 e 97 Cost.), nell'assunto che tali norme

avrebbero operato una ingiustificata discriminazione, prevedendo il

diritto alla equiparazione economica con la retribuzione del

dirigente generale di livello A dello Stato solo per i professori

universitari che avessero già raggiunto l'ultima classe di stipendio

alla data del nuovo inquadramento giuridico ed escludendo dal

diritto, in base ad un dato meramente temporale, i professori che non

avessero a tale data ancora compiuto i 16 anni di servizio, pur

avendo essi, in base alla precedente disciplina, la potenzialità di

raggiungere nel corso ulteriore della carriera tale tetto

retributivo.

In proposito, la Corte non ritiene di potersi discostare dal

principio, costantemente affermato, secondo cui il trascorrere del

tempo ed il connesso fenomeno della successione delle leggi

costituisce motivo ragionevole di differenziazione normativa (v. ord.

n. 322 del 1987, sent. n. 171 e n. 159 del 1987), il che esclude la

fondatezza delle questioni, sollevate per asserito contrasto con il

principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), con quello della parità

retributiva (art. 36 Cost.) e con quello di imparzialità (art. 97

Cost.).

7. - Diversa considerazione merita la questione di legittimità

costituzionale riguardante in particolare la seconda parte

dell'ottavo comma, dell'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980, cui

conseguirebbe, per derivazione, quella relativa alle norme successive

che di tale disposizione hanno costituito il naturale sviluppo (artt.

11 e, 11- ter del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge

6 agosto 1981, n. 432, e art. 1, ultimo comma, del D.L. 27 settembre

1982, n. 681, covertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869),

sollevata (ord. n. 537 del 1985), in riferimento all'art. 76 Cost.,

nell'assunto che la norma avrebbe ecceduto dalla delega, in quanto

dall'art. 12, lett. o), della legge di delega n. 28 del 1980 si

ricaverebbe l'obbligo per il legislatore "di mantenere

l'equiparazione della retribuzione della particolare categoria di

professori universitari all'ultima classe ai dirigenti statali di

livello A, senza una discriminazione quindi tra professori a tempo

pieno e professori a tempo definito". Invece l'art. 36 citato, ottavo

comma, dopo aver disposto la conservazione del diritto

all'equiparazione per i professori che, alla data dell'inquadramento

giuridico nel ruolo, già godevano del trattamento economico

corrispondente alla classe finale di stipendio, ha previsto, per chi

opti per il regime di impiego a tempo definito, che la differenza tra

la misura dello stipendio in godimento e quello spettante in

applicazione del regime ordinario venga conservata "a titolo di

assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti

economici e di carriera".

Sembra utile al riguardo rilevare che l'art. 12 lett. o) della

legge n. 28 del 1980, dopo avere conferito delega al Governo a

rivedere il trattamento economico dei professori ordinari e

straordinari secondo i criteri e le direttive ivi indicate, aveva

espressamente previsto che fosse stabilita, "in relazione

all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a

tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e

transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima

classe di stipendio da parte dei professori universitari che ne

usufruiscono alla data di entrata in vigore delle norme delegate".

Da quanto precede risulta dunque che, in sede di delega, era stato

espressamente previsto che la disciplina di attuazione, ai fini della

conservazione del diritto alla equiparazione, dovesse tener conto

della differenziazione determinata dalla diversità del regime di

impegno di servizio prescelto.

Non può perciò essere condiviso l'assunto secondo cui la

conservazione del diritto alla equiparazione avrebbe imposto al

legislatore delegato di usare il medesimo trattamento per tutti

coloro che avessero già acquisito quel diritto, qualunque fosse il

loro regime di servizio.

Appare invece pienamente giustificato, in quella linea di tendenza

del legislatore volta a privilegiare sempre più la scelta del tempo

pieno (v. sul punto la sentenza n. 376 del 1988) come la più

confacente alle esigenze della vita accademica, che la conservazione

del trattamento economico già conseguito sia stata attuata, in caso

di opzione per il regime di impiego a tempo definito, mediante la

previsione di un assegno ad personam riassorbibile, essendo questo

uno dei meccanismi solitamente ritenuti sufficienti per realizzare il

mantenimento delle posizioni economiche acquisite e di avere invece,

in caso di opzione per il tempo pieno, previsto anche l'agganciamento

alla dinamica del trattamento economico cui si era stati equiparati,

che è qualcosa di più.

Né al riguardo potrebbe sostenersi che in tal modo il diritto a

conservare la parità con il tetto retributivo dei dirigenti verrebbe

ad essere vanificato nella evoluzione successiva, cristallizzandosi

tale equiparazione al momento in cui avvenga la scelta del tempo

definito, con la conseguenza che, ove il docente dovesse in prosieguo

optare per il tempo pieno, rimarrebbe definitivamente sganciato dalla

dinamica del trattamento economico del dirigente generale di livello

A, venendo così a godere di un trattamento deteriore, a parità di

regime, rispetto a chi abbia fin dal primo momento fatta

quell'opzione. Osserva al riguardo la Corte che una evenienza del

genere è esclusa dalla interpretazione della norma denunciata

conforme alla ratio cui essa si ispira e che è quella di

diversificare le modalità di equiparazione, in senso più favorevole

per coloro che scelgano il tempo pieno.

Una volta collocata in questa ottica l'interpretazione della norma

denunciata, appare evidente che colui il quale alla data

dell'inquadramento giuridico nel ruolo già godeva del trattamento

economico corrispondente alla classe finale di stipendio, scelga,

dopo un periodo di impegno a tempo definito (che prevede la

trasformazione della differenza nell'assegno ad personam

riassorbibile), il regime del tempo pieno, acquista (o riacquista) il

diritto alla equiparazione completa, comprensiva cioè

dell'agganciamento alla dinamica del trattamento economico di

riferimento, alla pari di tutti gli altri docenti che prestino

servizio in tale regime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 36, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica"), 11 e 11- ter del D.L. 6

giugno 1981, n. 283 convertito, con modificazioni, nella legge 6

agosto 1981, n. 432 ("Copertura finanziaria dei decreti del

Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali

triennali, relativi al personale civile dei ministeri e

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché

concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare

escluso dalla contrattazione"), 12, lett. o), e 4, lett. c), della

legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), 1

della legge 22 gennaio 1982, n. 6 ("Proroga fino al 30 giugno 1982

del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente

civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal

D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella

legge 6 agosto 1981, n. 432") e 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681,

convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869

("Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti

delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e

del personale ad essi collegato"), sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 97 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O.

n. 1341 del 1984, n. 537 del 1985 e n. 724 del 1986);

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, ottavo comma,

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica"), degli artt. 11 e 11- ter, del D.L. 6

giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6

agosto 1981, n. 432, ("Copertura finanziaria dei decreti del

Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali

triennali relativi al personale civile dei Ministeri e

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché

concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare

escluso dalla contrattazione") e dell'art. 1, ultimo comma, del D.L.

27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge

20 novembre 1982, n. 869 ("Adeguamento provvisorio del trattamento

economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato"), sollevate,

in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna con ordinanza del 25 febbraio 1985

(R.O. n. 537 del 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1019 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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