Corte costituzionale

Sentenza n. 1018/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 50d.P.R. 748/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R.

30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"),

promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1982 dal Consiglio di Stato -

Sez. VI giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero

della pubblica istruzione contro Jacoboni Nestore ed altri iscritta

al n. 458 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1986 dal T.A.R. per la

Campania sul ricorso proposto da Gaetani D'Aragona Gabriele contro il

Ministero della pubblica istruzione ed altra iscritta al n. 777 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Gaetani D'Aragona Gabriele;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di giudizi promossi da professori universitari di ruolo,

pervenuti al parametro 825, avverso i provvedimenti con i quali

l'Amministrazione della pubblica istruzione aveva determinato il loro

trattamento economico onnicomprensivo, ragguagliato a quello del

dirigente generale dello Stato di livello A, disponendo nel contempo

l'assorbimento, tra gli altri, dell'assegno speciale previsto dal

quarto comma dell'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580,

convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973 n. 766, il

Consiglio di Stato - Sez. VI - e il TAR della Campania, con ordinanza

di analogo contenuto rispettivamente del 10 dicembre 1982 e del 13

febbraio 1986, hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella

parte in cui esclude che ai professori universitari pervenuti

all'ultima classe di stipendio possa essere corrisposto detto assegno

speciale.

I giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale

della norma denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost., poiché

l'assegno speciale non pensionabile di cui all'art. 12, quarto comma,

del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 - ritenuto assorbito nel trattamento

economico per il principio della onnicomprensività dettato dalla

norma impugnata - rispondeva proprio alla esigenza di differenziare

il trattamento economico dei professori universitari in relazione al

loro impegno in attività estranee alla ricerca e all'insegnamento,

offrendo incentivi ai docenti disposti a rinunciare alla libera

professione o a praticarla entro limiti assai ristretti. Seguendo

tale linea di tendenza, il legislatore ha poi continuato a prevedere

un trattamento più favorevole per i professori che optino per il

regime di impegno a tempo pieno (Art. 4 lett. c) 1.21 febbraio 1980

n. 28; artt. 36, comma sesto, e 39 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).

Ora, invece, ad avviso dei giudizi a quibus, in applicazione della

norma denunciata siffatta differenziazione sarebbe irrazionalmente

compromessa soltanto per i professori pervenuti all'ultima classe di

stipendio, per i quali varrebbe un identico trattamento retributivo

pur in presenza di situazioni obbiettivamente diverse e riconosciute

tali dallo stesso legislatore.

Si è costituito nel presente giudizio soltanto l'originario

ricorrente nel procedimento dinanzi al TAR della Campania (reg. ord.

n. 777 del 1986), sottolineando la illegittima parificazione di

situazioni disuguali operata dalla norma ora impugnata. Considerato in diritto

1. - Con ordinanze di analogo contenuto il Consiglio di Stato ed

il Tribunale amministrativo per la Campania hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, precisandosi nella

prima ordinanza che l'impugnativa riguarda la norma denunciata "nella

parte in cui esclude che ai professori universitari pervenuti

all'ultima classe di stipendio possa essere corrisposto l'assegno

speciale non pensionabile previsto dall'art. 12, quarto comma, del

D.L. 1° ottobre 1973, n. 580".

Ad avviso dei giudici rimettenti la questione trae origine dalla

sentenza di questa Corte n. 219 del 1975, che, nel dichiarare

l'illegittimità costituzionale degli artt. 16- bis della legge 18

marzo 1968, n. 249 (modificato dalla legge 20 ottobre 1970, n. 775) e

47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - nella parte in cui non

estendevano ai professori universitari di ruolo, aventi diritto

all'ultima classe di stipendio, il trattamento retributivo

onnicomprensivo stabilito per i dirigenti generali di livello A -

dichiarò altresì, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale

derivata dei primi tre commi dell'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973

che prevedevano la corresponsione di un assegno annuo pensionabile.

Si soggiunge nelle ordinanze di rimessione che, non avendo questa

Corte adottato alcuna statuizione in ordine all'altro assegno

speciale non pensionabile previsto dal comma quarto, e disciplinato

dai successivi commi quinto, sesto e settimo del medesimo art. 12 del

D.L. n. 580 del 1973, si sarebbe formato - sulla base di una

pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e di una

pronuncia in sede consultiva dello stesso organo - un orientamento

(peraltro non seguito unanimemente, come si rileva nella stessa

ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, emanata proprio nel

corso di un giudizio di appello avverso la sentenza di un giudice di

primo grado, che si era discostata motivatamente da tale

orientamento) circa l'assorbimento dell'assegno speciale non

pensionabile, per ultimo indicato, nel trattamento economico

onnicomprensivo e ciò per effetto dell'art. 50 d.P.R. n. 748 del

1972, che porrebbe un divieto generalizzato di corrispondere, in

aggiunta al predetto trattamento, qualsiasi altra indennità.

I giudici rimettenti dubitano perciò della legittimità

costituzionale dell'art. 50 citato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

perché esso impedirebbe alla categoria dei professori universitari,

pervenuti all'ultima classe di stipendio (parametro 825) e quindi

titolari di trattamento onnicomprensivo, ma che avessero optato per

il regime di tempo pieno, di percepire l'assegno speciale previsto

dai comma quarto e seguenti dell'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973

proprio per incentivare quel regime, equiparandosi in tal modo, per

effetto della norma denunciata, detta categoria di docenti a quella

di coloro che non avessero fatto tale scelta e ponendosi perciò su

di uno stesso piano situazioni fra loro obbiettivamente diverse.

2. - I giudizi possono essere riuniti per connessione, in quanto

entrambe le ordinanze di rinvio sollevano la medesima questione.

Inoltre devesi premettere che, pur essendo la norma denunciata e

le altre, cui dette ordinanze si riferiscono, state superate dalla

successiva disciplina riguardante il trattamento economico dei

professori universitari, permane la rilevanza della questione perché

i giudizi a quibus concernono rapporti regolati dalla disciplina

precedente.

3. - La questione sollevata nei termini sopra descritti muove da

una interpretazione della sentenza n. 219 del 1975, che non può

essere condivisa, perché non rispondente al suo contenuto.

In proposito va rilevato che, come si è già avuto modo di

osservare, la Corte, nella sentenza n. 219 del 1975, nel dichiarare

l'illegittimità costituzionale della normativa che aveva escluso i

professori universitari all'ultima classe di stipendio dal

trattamento previsto per i dirigenti generali di livello A, e,

quindi, nel riconoscere in via additiva a detta categoria di docenti

tale trattamento onnicomprensivo (art. 50 del d.P.R. n. 748 del

1972), dichiarò, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953,

l'illegittimità costituzionale derivata dei primi tre commi

dell'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973, nella parte in cui

attribuivano anche a tale categoria di docenti l'assegno speciale

pensionabile previsto da queste ultime disposizioni.

Il ragionamento della Corte, sotteso a tale dichiarazione di

illegittimità derivata, appare chiaro, ove si consideri che, una

volta esteso ai docenti con parametro 825 il trattamento economico a

carattere onnicomprensivo (art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972), non

sarebbe potuto continuare a sussistere per essi un assegno annuale

aggiuntivo pensionabile, attribuito solo in ragione della perché

incompatibile con il principio della onnicomprensività retributiva.

Ciò premesso, appare evidente l'erroneità dell'orientamento

giurisprudenziale fatto proprio dai giudici rimettenti, perché nel

pronunciare la sentenza n. 219 del 1975 la Corte, pur avendo portato

di ufficio il proprio esame sull'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973, si

limitò a far cadere solo l'assegno annuale previsto dai primi tre

commi, laddove non avrebbe avuto ragione di non estendere la

dichiarazione derivata di illegittimità anche all'assegno previsto

dai commi quarto e seguenti - che attribuivano ai professori

l'assegno speciale oggetto del presente giudizio - ove avesse

ravvisato la medesima incompatibilità con i principi della

onnicomprensività. Se ciò non accadde fu certo dovuto all'ovvia

considerazione della diversa natura di questo assegno speciale, in

quanto finalizzato a scopo perequativo, per compensare il maggiore

impegno dei docenti che non svolgevano attività professionale e

quindi istituito per incentivare la scelta del regime del tempo

pieno, come più confacente al buon andamento delle strutture

universitarie, secondo una linea di tendenza seguita anche in

prosieguo (legge di delega n. 28 del 1980 e d.P.R. n. 382 del 1980)

diretta giustamente a privilegiare l'opzione per tale regime (sul

punto v. per riferimenti: sent. n. 376 del 1988).

Si è dunque in presenza di una precisa indicazione emergente per

implicito dalla sentenza della Corte che solo ubi dixit voluit e che

quindi, avendo spontaneamente sottoposto al suo esame l'art. 12

citato, ne aveva colpito solo una parte omettendo perciò

consapevolmente di pronunciarsi sull'altro assegno.

4. - Da quanto precede risulta perciò, in modo che non può dar

luogo a dubbi di sorta, come l'art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972,

oggetto del giudizio di costituzionalità, non influisca sulla

spettanza dell'assegno speciale incentivante previsto dall'art. 12

citato, per i professori a tempo pieno, perché anche se, come si

afferma nelle ordinanze di rinvio, la questione sollevata avesse

origine nella sentenza n. 219 del 1975 di questa Corte, da detta

pronuncia non potrebbe trarsi alcun elemento nel senso della

incompatibilità di detto assegno con il principio della

onnicomprensività retributiva.

D'altronde, che la questione sollevata muova da un errato

presupposto interpretativo emerge dalla considerazione che - anche a

volersi ammettere per mera ipotesi che l'assegno speciale

incentivante per il tempo pieno sia in contrasto con il principio

dell'onnicomprensività - l'art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972 è

comunque anteriore all'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973, con la

conseguenza di dover far ritenere vigente (all'epoca cui si

riferiscono i rapporti oggetto dei giudizi a quibus) quest'ultima

norma in quanto emanata successivamente.

Né al riguardo potrebbe sostenersi che, essendo l'estensione ai

professori universitari delle norme sul trattamento economico, di cui

al d.P.R. n. 748 del 1972, intervenuta per effetto della sentenza di

questa Corte n. 219 del 1975, sarebbero state implicitamente abrogate

tutte le disposizioni con esse incompatibili.

Una tesi del genere è facilmente contraddetta dalla

considerazione che questa Corte - evidentemente proprio perché

dovette escludere come effetto automatico di tale estensione

l'abrogazione delle norme incompatibili, intervenute nel periodo

intercorrente fra il d.P.R. n. 748 del 1972 e detta pronunzia -

avvertì l'esigenza di dichiarare l'illegittimità costituzionale in

via derivata dei primi tre commi dell'art. 12 citato, cioè di

disposizioni emanate proprio durante tale intercorrenza e considerate

incompatibili con il regime della onnicomprensività.

Anche da un punto di vista temporale, in base alle considerazioni

testé formulate, è dunque da ritenersi che, all'epoca cui si

riferiscono i rapporti oggetto dei giudizi a quibus, in mancanza di

qualsiasi intervento abrogativo, erano in vigore le disposizioni

riguardanti l'assegno speciale incentivante previsto per i professori

a tempo pieno e loro spettante nonostante che fossero pervenuti

all'ultima classe di stipendio (parametro 825) e fossero quindi

divenuti destinatari, quanto al tetto retributivo, del trattamento

economico onnicomprensivo.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.PR.

n. 748 - sollevata nell'assunto che, per effetto di questa norma, a

tale categoria di professori non spetterebbe l'assegno in questione -

non è perciò fondata nemmeno sotto tale profilo, risultando, anche

sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo, erroneo

l'assunto interpretativo da cui essa muove.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno

1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1018 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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