Corte costituzionale

Sentenza n. 1016/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/11/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 69r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo

comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),

promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal Tribunale di

Bologna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e

Liverani Lilia, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.18, prima

serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Liverani Lilia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Franco Agostini per Liverani Lilia;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 il Tribunale di Bologna,

nel procedimento civile d'appello tra INADEL e Liverani Lilia

(R.O.147 del 1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 primo

comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) "nella

parte in cui la norma non prevede la facoltà di riscattare il

periodo corrispondente alla durata di un corso di specializzazione

per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, ove questo

costituisca necessario requisito all'immissione in carriera".

In punto di fatto, il Collegio rileva che la dott.ssa Liverani,

avendo conseguito il diploma di specializzazione in tecnologie

biochimiche, chiedeva all'INADEL di riscattare oltre al corso di

laurea quello di specializzazione, titolo espressamente richiesto per

l'immissione in carriera presso l'Ente Ospedali di Bologna.

Il giudice a quo, tanto premesso, considera che l'art.12 della

legge n. 152 dell'8 marzo 1968 (Nuove norme in materia previdenziale

per il personale degli Enti locali) consente il riscatto dei corsi

speciali di perfezionamento, ai fini della liquidazione

dell'indennità premio di servizio, purché valutabili ai fini del

trattamento di quiescenza, previsto dalle norme vigenti per gli

Istituti amministrati dal Ministero del tesoro. Per questi ultimi

l'art. 69, comma primo, del r.d.l. n. 680 del 1938, prevede, appunto,

la facoltà di riscatto dei soli anni di studio corrispondenti alla

durata legale dei corsi universitari, o equiparati, per il

conseguimento della laurea o del titolo equipollente.

L'ordinanza pone in risalto che la legislazione in materia di

riscatto è andata via via evolvendosi, nel senso di concedere alla

preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di

quiescenza, onde potere immettere nelle carriere direttive personale

idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per

l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni.

Le stesse considerazioni valgono, indubbiamente, per la durata

legale dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, sicché il

carattere irrazionale e discriminatorio dell'esclusione - contenuto

nell'art. 69 r.d.l. n. 680 - si riflette sull'intero contesto

normativo dedotto. Con atto depositato il 20 aprile 1988 si è

costituita Liverani Lilia rappresentata e difesa dall'avv. Franco

Agostini, il quale afferma trattarsi di questione analoga a quella

decisa con la sent. n. 128 del 1981, contenente principi validi anche

per la presente fattispecie. Considerato in diritto

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali) stabilisce

la facoltà di riscatto oltre che dei periodi di studio universitario

anche dei corsi speciali di perfezionamento, purché - ai sensi delle

norme vigenti per gli istituti di previdenza - valutabili ai fini del

trattamento di quiescenza.

Alla presente fattispecie risulta applicabile l'art. 69 del r.d.l.

3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni agli impiegati degli enti locali), il quale circoscrive,

peraltro, il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento

della laurea prescritta per la carriera intrapresa; restano esclusi,

così, i periodi relativi ai successivi corsi di perfezionamento,

previsti indispensabili per l'ammissione.

1.2. - Il remittente dubita della legittimità costituzionale

della descritta normativa, ravvisandola - ex artt. 3 e 97 Cost. -

irrazionalmente discriminatoria, oltre che contraria al buon

andamento amministrativo, attesa la favorevole evoluzione in atto

nella materia.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in

rilievo che la legislazione specifica in tema di riscatti risulta

tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita

anteriormente all'immissione in servizio ogni migliore considerazione

(sent. n. 765 del 1988). Tutto ciò al precipuo fine del migliore

utilizzo di personale particolarmente idoneo e qualificato,

altrimenti svantaggiato ai fini d'ingresso nella pubblica

amministrazione.

Basti ricordare che la norma (art. 69 r.d.l. n. 680) oggetto del

presente esame venne già dichiarata costituzionalmente illegittima

nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare gli anni

di iscrizione agli albi, come invece previsto per i dipendenti

statali dall'art. 13, terzo comma del testo unico 29 dicembre 1973 n.

1092.

L'odierna fattispecie si presenta identica, nei confronti di un

titolo di specializzazione che il bando di concorso prevedeva

indispensabile per l'ammissione; il che per i dipendenti statali è

specificamente previsto dal primo comma del predetto art. 13 t.u. n.

1092 del 1973, in relazione all'art. 15 delle relative prestazioni

previdenziali, contenute nel d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Cosicché è indubbiamente discriminatorio, nella comune area

dell'impiego pubblico, un differente trattamento per periodi di studi

post-universitari, acquisiti necessariamente per il servizio

intrapreso.

Assorbita ogni altra questione, va pertanto dichiarata, ex art. 3

Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo

1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella

parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni

corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di

perfezionamento, quando il relativo diploma sia stato richiesto come

condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,

r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939,

n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli

impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la

facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di

corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione

sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione

necessaria per l'ammissione in servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1016 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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