Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12r.d.l. 1340/1934

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, lettera a,

del r.d.l. 27 luglio 1934, n. 1340 convertito con modificazioni nella

legge 16 maggio 1935, n. 834, (Trattamento di pensione al personale

militare della regia

aeronautica) promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1982 dalla

Corte dei conti sul ricorso proposto da Corallini Lauro iscritta al

n. 682 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Corallini Lauro nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Giulio Correale per Corallini Lauro e l'avvocato

dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso alla Corte dei conti, Corallini Lauro,

maresciallo scelto pilota collocato a riposo per limiti di età,

impugnava il decreto ministeriale di liquidazione del trattamento di

quiescenza, con decorrenza 5 gennaio 1974, chiedendone l'annullamento

nella parte in cui l'aliquota pensionabile dell'indennità di

aeronavigazione era stata calcolata nella misura massima prevista per

i sottufficiali (20/45 - risultanti dalla somma dei periodi di

impiego di due categorie di velivoli - dei 9/10 della stessa

indennità fruita in attività di servizio) invece che in quella

superiore prevista per gli ufficiali.

Il giudice adito, con ordinanza del 21 ottobre 1982, in

accoglimento di analoga eccezione del ricorrente, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. a, del

r.d.l. 27 luglio 1934 n. 1340, convertito con modificazioni nella

legge 16 maggio 1935 n. 834, in relazione all'art. 3 Cost., per

disparità di trattamento tra sottufficiali piloti e ufficiali

piloti, con riguardo alla determinazione dell'aliquota pensionabile

della suddetta indennità, fissata per i primi in misura inferiore

che per i secondi.

Affermata la rilevanza della questione, la Corte la riteneva

altresì non manifestamente infondata sottolineando l'irrazionalità

della discriminazione conseguente alla norma censurata, che

stabilisce misure percentuali diverse per il calcolo della quota

pensionabile dell'indennità di aeronavigazione con esclusivo

riferimento alle distinte posizioni soggettive di sottufficiale o di

ufficiale, senza tener conto del solo dato giuridicamente rilevante,

ma comune ad entrambe le categorie, costituito dall'appartenenza, sia

degli ufficiali piloti che dei sottufficiali piloti, al ruolo del

personale navigante: dato al quale è correlata la corresponsione

della ripetuta indennità.

Del resto, la natura discriminatoria della norma censurata è resa

evidente dalla eliminazione della distinzione tra ufficiali e

sottufficiali piloti, in ordine alla aliquota pensionabile

dell'indennità di cui trattasi, effettuata dal legislatore con

l'art. 148 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che innova all'art. 59

del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973

n. 1092, ma solo con effetto dal 13 luglio 1980 e perciò senza

conseguenze rispetto al caso in esame, essendo il collocamento a

riposo del Corallini avvenuto con decorrenza dal 5 gennaio 1974.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1984 n. 39.

Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituita

la parte privata la quale ha sollecitato la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma censurata. È intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'avvocatura

dello Stato. Esso ha concluso per l'infondatezza della questione

osservando che, fino al riassetto economico e normativo operato con

la legge n. 312 del 1980, le indennità di aeronavigazione e di volo

erano pensionabili con aliquote differenziate sia in relazione al

grado rivestito dal personale interessato, sia in relazione al ruolo

di appartenenza (ruolo navigatori, specialisti, genio aeronautico,

ecc.). Nello stesso ambito della categoria degli ufficiali erano poi

previste aliquote differenziate per gli ufficiali generali, per

quelli superiori e per gli ufficiali inferiori. Il diverso

trattamento traeva giustificazione dal diverso rilievo che,

all'epoca, il legislatore attribuiva alle peculiari funzioni svolte

da ciascuna categoria degli aventi diritto nonché alla posizione di

costoro nell'ambito del rapporto gerarchico. In progresso di tempo e

di fronte alle rinnovate esigenze organizzative delle strutture

amministrative, lo stesso legislatore ha ritenuto di abbandonare il

precedente orientamento, in favore di una maggiore omogeneità del

trattamento economico del personale dipendente, ed ha così proceduto

alla radicale innovazione di cui alla citata legge n. 312 del 1980,

introduttiva dell'unificazione delle aliquote. Trattasi, però, di

scelte discrezionali, riservate al legislatore per conseguire la

migliore efficienza dei pubblici servizi ed ancorate, di volta in

volta, a criteri di differenziazione ritenuti rilevanti in relazione

al tempo di adozione: il che esclude l'arbitrarietà della lamentata

discriminazione e la violazione del principio di uguaglianza.

Nella imminenza dell'udienza pubblica la parte privata ha prodotto

memoria illustrativa. Ha rilevato che trattasi di una indennità che

copre un rischio il quale è comune sia all'ufficiale che al

sottufficiale e che viene corrisposta in entità eguale per le due

categorie; che in base al principio affermato da questa Corte secondo

cui tutto quanto attiene al rapporto di attività di esercizio deve

essere mantenuto anche nel periodo successivo al pensionamento, non

si giustifica la diversa valutazione che si opera proprio in questo

periodo e che del resto è stata sanata con la legge n. 312 del 1980. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 12 del r.d.l. 27 luglio 1934 n. 1340, convertito in legge

16 maggio 1935 n. 834, in quanto, determinando l'aliquota

pensionabile dell'indennità di aeronavigazione per i sottufficiali

piloti in misura inferiore a quella prevista per gli ufficiali dal

precedente art. 9 lettere a), b) e c), ha creato una arbitraria

discriminazione tra gli uni e gli altri, in danno dei primi, violando

cosi l'art. 3 Cost.

2. - La questione è inammissibile.

La legge 27 maggio 1970 n. 365 ha unificato, sotto la

denominazione di indennità di aeronavigazione, l'indennità di

aeronavigazione normale spettante fino allora agli ufficiali e

l'indennità di pilotaggio prevista fino allora per i sottufficiali.

La determinazione del suo ammontare è contenuta in una tabella

allegata al testo della legge. Essa è differenziata per i

sottufficiali, gli ufficiali subalterni, i capitani, i maggiori, i

tenenti colonnelli e i generali.

Sulla base dell'indennità percepita in servizio, oltre che in

relazione all'impiego sui vari tipi di velivoli e alla durata del

servizio, è poi determinata l'aliquota pensionabile della stessa

indennità (art. 20 s.l.).

In correlazione alla riforma il t.u., approvato con il d.P.R. n.

1092 del 1973, ha determinato in concreto, il trattamento da farsi ai

vari interessati (art.59).

La norma (art. 59) è stata poi modificata dalla legge n. 312 del

1980 (art. 148) che oltre a stabilire una aliquota identica per gli

ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa, ha previsto che si

dovesse tenere conto anche del grado rivestito e dell'anzianità di

servizio di aeronavigazione, maturata dall'interessato al momento

della cessazione dal servizio. Ulteriore modifica è stata poi

apportata dall'art. 19 della legge n. 78 del 1983.

L'istante però, siccome è stato collocato in pensione il 5

gennaio 1974, non ha potuto beneficiare delle modifiche legislative e

l'aliquota dell'indennità a lui spettante è stata determinata in

base all'art. 12 del r.d.l. n. 1340 del 1934.

Ora, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte

privata, si deve anzitutto ritenere l'assoluta irrilevanza

dell'avvenuta parificazione sostanziale dell'aliquota pensionabile

dell'indennità, perché, come questa Corte ha deciso (sent. n. 238

del 1984) il fluire del tempo può costituire, per se stesso, un

elemento di diversificazione delle situazioni che si svolgono in un

arco temporale.

Inoltre i trattamenti differenziati di una componente della

pensione ad essa aggiuntiva, possono trovare adeguato fondamento

nella giusta considerazione del servizio svolto, della capacità e

degli apporti di quel tempo, nonché delle responsabilità assunte

durante il servizio cui corrisponde, nell'ordinamento militare, la

suddivisione nelle tre ampie categorie di ufficiali, sottufficiali e

militari di truppa, e, in seno a ciascuno di essa, la suddivisione in

gradi cui ora corrisponde nell'ordinamento civile la distinzione

nelle varie qualifiche professionali.

Inoltre, al momento del collocamento a riposo, possono non

sussistere più altri elementi che durante il servizio avrebbero

potuto fondare apprezzabili esigenze di perequazione, quale

l'identità del rischio, ormai però cessato, mentre sussistono altre

esigenze parimenti apprezzabili quali quelle di bilancio nella giusta

tendenza ad un equilibrio economico-finanziario.

Ma quello che nella fattispecie più rileva è che la doglianza

cosi come formulata pone un problema di legittimità costituzionale

non sufficientemente definito nei suoi termini logicamente necessari.

Invero, pur lamentandosi una discriminazione operata dal legislatore

senza giustificato motivo, ci si limita a censurare la norma senza

indicare con esattezza il termine di comparazione in relazione al

quale dovrebbe effettuarsi il riscontro della dedotta disparità di

trattamento. E la specificazione, nella specie, era necessaria in

quanto la norma posta a raffronto prevede una serie di situazioni per

cui la scelta che, al posto del giudice remittente dovrebbe

effettuare questa Corte, potrebbe risultare arbitraria e per se

stessa fonte di altra discriminazione.

Pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, lett. a), del r.d.l. 27 luglio 1934 n. 1340, convertito

con modificazioni nella legge 16 maggio 1935 n. 834, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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