Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1981 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del

d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo

delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) e 9

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con

ordinanza emessa il 1 marzo 1978 dal pretore di Reggio Emilia nel

procedimento civile vertente tra Santi Albertina e l'INPS, iscritta al

n. 308 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 264 del 20 settembre 1978.

Visto l'atto di costituzione di Santi Albertina, rappresentata e

difesa dall'avv. Franco Agostini;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

udito l'avv. Franco Agostini per Santi Albertina.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso al pretore di Reggio Emilia, come giudice del

lavoro, in data 26 settembre 1977, Albertina Santi, titolare di

pensione a carico della C.P.D.E.L. (Cassa di previdenza dipendenti

enti locali) e in possesso dei requisiti per ottenere, presso

l'assicurazione generale obbligatoria, una pensione supplementare,

premesso che questa le era stata liquidata, in data 3 settembre 1973,

senza gli aumenti, di lire 2.400 mensili, e del 10 per cento,

previsti, rispettivamente, dall'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n.

488, e dall'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel rivendicare

il proprio diritto alla corresponsione dei suddetti aumenti,

sosteneva pregiudizialmente che tali disposizioni, con l'accordare gli

aumenti medesimi ai soli titolari di pensioni supplementari con

decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e al 1 gennaio 1969, e con

l'escluderne i titolari delle stesse pensioni liquidate

successivamente, erano in contrasto con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione; chiedeva, quindi, che nei confronti di esse, nella parte

relativa a tale esclusione, fosse sollevata questione di legittimità

costituzionale.

La richiesta si basava soprattutto sulla sentenza di questa Corte

n. 37 del 1977. Con questa decisione, emessa su una controversia

concernente la concessione dell'aumento del 10 per cento, previsto dal

citato art. 9 della legge n. 153 del 1969, alle pensioni autonome

liquidate in forma contributiva, limitatamente a quelle con decorrenza

anteriore al 1 gennaio 1969, tale articolo era stato dichiarato

illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella

parte appunto in cui escludeva dall'aumento del 10 per cento le

pensioni autonome con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968

liquidate ancora in forma contributiva, per opzione degli interessati,

secondo le disposizioni vigenti prima del 1 maggio 1968. Secondo la

ricorrente, questa sentenza della Corte, pur essendo stata pronunciata

riguardo alle pensioni autonome dell'assicurazione generale

obbligatoria, si attagliava perfettamente (anche per quel che

riguardava il mancato aumento in misura fissa di lire 2.400) data la

evidente analogia delle rispettive situazioni, alla questione

sollevata, nel caso, riguardo alle pensioni supplementari.

Al ricorso si opponeva l'INPS. Dopo aver concluso, in via

principale, per il rigetto di tutte le istanze della ricorrente,

l'Istituto formulava una domanda subordinata, chiedendo che, nel caso

in cui il pretore avesse ritenuto non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente,

riguardo alla mancata estensione degli aumenti alle pensioni

supplementari liquidate dopo il 30 aprile e, rispettivamente, dopo il

31 dicembre 1968, fosse dichiarata non manifestamente infondata anche

un'altra questione di legittimità costituzionale - che lo stesso INPS

prospettava, nei confronti delle medesime disposizioni, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione - riguardo alla concessione degli

aumenti, da esse prevista, alle pensioni supplementari liquidate in

precedenza. Nessuna ragione, ad avviso dell'INPS, giustificava,

infatti, i benefici concessi, atteso che una norma che disponga un

beneficio per le pensioni supplementari anteriori alla propria

entrata in vigore, quando le pensioni supplementari aventi decorrenza

posteriore non godano di un beneficio corrispondente per effetto del

nuovo sistema di liquidazione, è del tutto illogica. Per questo, e non

per altro, dunque - concludeva l'INPS - le disposizioni dell'art. 1

del d.P.R. n. 488 del 1968 e dell'art. 9 della legge n. 153 del 1969

dovevano riconoscersi incostituzionali.

2. - Iniziata la trattazione della causa, il pretore, in data 1

marzo 1978, pronunciava una ordinanza, con la quale disponeva la

trasmissione degli atti a questa Corte. Il giudice a quo, dopo aver

enunciato nel preambolo del provvedimento di rimessione che oggetto

del giudizio promosso contro l'INPS era la "richiesta di liquidazione

di aumento del 10 per cento sulla pensione supplementare con decorrenza

successiva al 1 gennaio 1969, e di aumento di lire 2.400 sulla

pensione supplementare con decorrenza successiva al 1 maggio 1968",

afferma che "entrambe le parti" avrebbero chiesto dichiararsi non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

delle norme di cui agli artt. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e 9

della legge 30 aprile 1969, n. 153, in relazione agli artt. 3, comma

primo, e 38, comma secondo, della Costituzione, in quanto escludono

dagli aumenti da esse rispettivamente previsti le pensioni

supplementari "liquidate anteriormente al 1 maggio 1968" (così si

legge testualmente). Osserva altresì il pretore che "la proposta

questione non appare manifestamente infondata atteso che le norme

richiamate introducono una disparità di trattamento tra cittadini

senza apparente giustificazione in relazione a situazioni

obiettivamente differenziate, e che tale disparità sembra

concretizzare un contrasto con il disposto dell'art. 3, comma primo,

della Costituzione, in quanto coloro che hanno ottenuto la

liquidazione del supplemento di pensione in regime contributivo in

data anteriore o posteriore al 1 maggio 1968 e godono di un

trattamento base identico e, a parità di contribuzione e di

anzianità assicurativa, godono di pensioni di pari ammontare, si

trovano ad ottenere, o a vedersi negare, gli aumenti sopra indicati

soltanto in dipendenza dal fatto che le loro pensioni siano state o

meno liquidate anteriormente alla data del 1 maggio 1968".

Secondo la ordinanza di rinvio, inoltre, le disposizioni impugnate

collidono con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione, in quanto,

a parità di trattamento pensionistico base, il diniego degli aumenti

di cui sopra ai lavoratori "pensionati prima del 1 maggio 1968" (così

si legge testualmente) non contribuisce a garantire la concreta

attuazione del loro diritto ad ottenere mezzi di sussistenza adeguati

alle loro esigenze di vita.

Quanto alla rilevanza della questione, ad avviso del giudice a

quo, essa dipende dal fatto che, ove la Corte costituzionale

dichiarasse la fondatezza della questione medesima, ne deriverebbe

alla ricorrente la possibilità di chiedere l'attribuzione degli

aumenti di pensione denegatile per essere "la sua pensione

supplementare stata liquidata anteriormente al 1 maggio 1968" (così

si legge testualmente).

3. - Adempiute le formalità di rito per la notifica, comunicazione

e pubblicazione della ordinanza, con atto di deduzioni in data 29

giugno 1978 si è costituita innanzi alla Corte la sig.ra Santi. Non

si è costituito l'INPS, né si è avuto intervento da parte del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel chiedere che la questione sia riconosciuta fondata e le norme

impugnate dichiarate in parte qua illegittime, la difesa della

ricorrente osserva che la questione da essa sollevata nel giudizio a

quo riguarda le pensioni supplementari liquidate dopo il 31 dicembre

1968, e quindi, ovviamente, dopo il 30 aprile dello stesso anno. È

questo, infatti, il caso della Santi, alla quale la pensione

supplementare fu liquidata senza l'aumento del 10 per cento di cui

all'art. 9 della legge n. 153 del 1969, e senza l'aumento in misura

fissa di lire 2.400 mensili di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 488 del

1968, in quanto la liquidazione si effettuò dopo le date anzidette.

Tale esclusione, disposta dalle norme impugnate, deve ritenersi

illegittima.

È del tutto irrazionale e ingiustificato che gli aumenti in

questione, una volta riconosciuti per le pensioni supplementari

liquidate rispettivamente prima del 1 maggio 1968 e del 1 gennaio

1969, siano negati, a parità di tutte le altre condizioni, nei casi

in cui le pensioni stesse siano state liquidate in un momento

successivo. La esclusione degli aumenti in tale ipotesi contrasta

perciò con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Come già aveva

sostenuto nel giudizio a quo, la difesa della ricorrente ribadisce che

la questione è del tutto analoga a quella decisa, con parziale

dichiarazione di illegittimità, sotto altro aspetto, dell'art. 9

della legge n. 153 del 1969, con la sentenza di questa Corte n. 37 del

1977. È vero, si ammette, che quella sentenza fu pronunciata riguardo

alle pensioni autonome e non alle pensioni supplementari; ma le norme

impugnate, nel concedere gli aumenti alle pensioni liquidate

rispettivamente prima del 1 maggio 1968 e del 1 gennaio 1969, si

applicano indifferentemente sia alle pensioni autonome che alle

pensioni supplementari. Nessuna differenza sostanziale - si aggiunge

nell'atto di deduzioni - vi è, d'altra parte, fra le pensioni

supplementari e le pensioni autonome dell'assicurazione generale

obbligatoria liquidate in forma contributiva, riguardo alle quali la

sentenza n. 37 del 1977 fu pronunciata. I criteri di determinazione

della pensione sono del tutto analoghi, in quanto, in ambedue le

ipotesi, consentono di valorizzare la contribuzione versata ed

accreditata.

Sulla analogia della questione in oggetto con quella già

riconosciuta fondata dalla Corte con la sentenza n.37 del 1977, la

difesa della parte ha insistito anche in una successiva memoria. Se è

vero - si ribadisce - che il caso in questione riguarda le pensioni

supplementari, mentre in quello allora deciso si trattava di pensioni

autonome, nulla muta nella sostanza del problema. La pensione

supplementare non può, infatti, essere liquidata che secondo il

sistema contributivo, cioè appunto in relazione ai contributi

versati: per sua stessa natura non potrebbe essere liquidata nella

forma e con il sistema retributivi. Né si dica che trattandosi di un

supplemento di pensione, per esso non debbano essere corrisposte le

integrazioni di legge, e che perciò con la esclusione di queste non

si abbia disparità di trattamento. Nel sistema previsto dal

legislatore, quando ancora non era consentita la ricongiunzione di

tutte le posizioni previdenziali come poi attuata, ai sensi della

legge 7 febbraio 1979, n. 29, diversi spezzoni di pensione venivano a

formare un trattamento complessivo, che, più vantaggiosamente

realizzato oggi, con la legge del 1979, necessariamente doveva essere

allora integrato secondo le norme comuni. La mancanza di queste

integrazioni determina quindi, anche per le pensioni supplementari,

una ingiustificata diseguaglianza.

4. - All'udienza pubblica la difesa della parte, richiamati gli

argomenti svolti nell'atto di deduzioni e nella successiva memoria, ha

concluso per la fondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - Le pensioni supplementari a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei

lavoratori dipendenti, sono state aumentate, dal 1 maggio 1968, nella

misura di lire 2.400 mensili, per effetto dell'art. 1 del d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488; e dal 1 gennaio 1969, nella misura pari al 10 per

cento del loro ammontare, per effetto dell'art. 9 della legge 30

aprile 1969, n. 153.

La Corte è chiamata ad accertare se tali disposizioni contrastino

con gli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui limitano

gli aumenti da esse concessi, alle pensioni supplementari aventi,

rispettivamente, decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 ed al 1 gennaio

1969, negandoli a quelle con decorrenza posteriore, per la prima

norma, al 30 aprile 1968, e per la seconda, al 31 dicembre dello stesso

anno.

In siffatti termini va puntualizzata la questione sollevata

innanzi al pretore di Reggio Emilia, e da questo dichiarata rilevante

e non manifestamente infondata, dovendosi, in base alle risultanze

degli atti, attribuire a mero errore materiale il riferimento che in

taluni passi del provvedimento di rimessione, come esposto in

narrativa, viene invece fatto, in contraddizione con il chiaro dettato

normativo, ad una esclusione dagli aumenti per le pensioni aventi

decorrenza anteriore alle su indicate date.

2. - La questione è fondata.

Il d.P.R. n. 488 del 1968, in adempimento della delega conferita

con legge 21 luglio 1965, n. 903, e rinnovata ed integrata con legge

18 marzo 1968, n. 238, ha introdotto - come già messo in evidenza

nelle precedenti sentenze di questa Corte n. 128 del 1973 e n. 37 del

1977 - un nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria, aventi decorrenza posteriore

al 30 aprile 1968. Al sistema contributivo (riferito all'ammontare dei

contributi versati), cui erano informate le precedenti leggi, veniva

sostituito il sistema retributivo (riferito alle ultime retribuzioni

percepite dal lavoratore): l'importo della pensione veniva cioè,

determinato applicando alla retribuzione media annua pensionabile,

desumibile dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione, una

percentuale in corrispondenza con l'anzianità di contribuzione,

graduata in modo tale da consentire, con il massimo di servizio

pensionabile, una pensione pari al 65 per cento della retribuzione. La

misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla

retribuzione è stata poi elevata al 74 ed all'80 per cento,

rispettivamente per le pensioni aventi decorrenza dopo il 31 dicembre

1968 e dopo il 31 dicembre 1975 (art. 11 legge n. 153 del 1969).

Dalla nuova disciplina, in linea generale più favorevole

agl'interessati, sono rimasti esclusi - per effetto del criterio di

gradualità, seguito dal legislatore nell'attuazione della riforma, e

che questa Corte, con la citata sentenza n. 128 del 1973, ha

riconosciuto "compatibile con le esigenze e gl'interessi

costituzionalmente garantiti" - i lavoratori, la cui pensione abbia

decorrenza anteriore al 1 maggio 1968. In compenso, lo stesso decreto

n. 488 del 1968 ha disposto (art. 1), in favore di questi ultimi, la

corresponsione di un aumento della loro pensione, liquidata secondo il

sistema contributivo, nella misura di lire 2.400 mensili. Tale

aumento, per effetto dell'art. 14 del citato decreto n. 488 del 1968,

è stato riconosciuto anche alle pensioni autonome con decorrenza

successiva al 30 aprile 1968, qualora esse, in virtù di opzione

esercitata dall'interessato ai sensi del medesimo articolo, vengano

liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo il

sistema contributivo, quale regolato dalle precedenti leggi.

L'aumento anzidetto è stato accordato dall'impugnato art. 1 del

decreto n. 488 del 1968, non soltanto alle pensioni ordinarie, di cui

si è fin qui discorso, ma anche alle pensioni supplementari, quali

disciplinate dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come

modificato dall'art. 12 dello stesso decreto n. 488 del 1968.

Trattasi di pensioni corrisposte, a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria, in relazione a periodi di contribuzione per lavoro

svolto prima o dopo il periodo che ha dato titolo a pensione diretta,

liquidata da forme di previdenza sostitutive di tale assicurazione, o

che ne comportino l'esclusione o l'esonero; ed il relativo calcolo ha

per base i contributi versati o accreditati nell'assicurazione

generale, sempre che detti contributi non siano sufficienti per il

diritto a pensione autonoma.

Per le pensioni supplementari l'aumento è limitato, dalla

denunciata norma dell'art. 1 del decreto n. 488 del 1968, a quelle

aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968. Ma la esclusione di

quelle aventi posteriore decorrenza non è suffragata - come per le

pensioni ordinarie - dalla concomitante sostituzione del più

vantaggioso sistema retributivo a quello contributivo. Solo di

recente, infatti, e precisamente con l'art. 7 della legge 23 aprile

1981, n. 155, per le pensioni supplementari da liquidare è stato

adottato il sistema di calcolo in forma retributiva. In precedenza,

pur dopo l'entrata in vigore del decreto n. 488 del 1968, le pensioni

supplementari continuavano ad essere liquidate (per effetto del

combinato disposto degli artt. 4, comma quarto, e 5, comma terzo,

lett. b), della legge n. 1338 del 1962, nei testi rispettivamente

sostituiti dagli artt. 19 e 12 del decreto n. 488 del 1968) assumendo

a base del calcolo i contributi versati od accreditati, mediante un

sistema contributivo che, pur variato nel procedimento in virtù delle

menzionate sostituzioni, conduceva sempre agli stessi risultati che si

sarebbero ottenuti applicando le originarie disposizioni, antecedenti

al decreto n. 488 del 1968. Pertanto, una volta che il legislatore si

era determinato a corrispondere l'aumento di lire 2.400 mensili alle

pensioni supplementari, appare ingiustificata la introdotta

distinzione tra quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e

quelle aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968, tutte

accomunate dal medesimo regime giuridico. Sì che deve riconoscersi

fondata la dedotta violazione del pricipio di eguaglianza, sancito

dall'art. 3 della Costituzione, avendo la norma impugnata riservato

diverso trattamento, senza plausibile motivo, a soggetti versanti in

identiche condizioni.

Né può al riguardo configurarsi un criterio di gradualità

temporale, preordinato ad una progressiva attuazione del concesso

beneficio, giacché, come la Corte ha affermato con la ricordata

sentenza n. 37 del 1977, "se può ammettersi che un trattamento

migliorativo possa non essere esteso a soggetti che hanno

anteriormente già definito la propria posizione di quiescenza, non

può certamente ammettersi che soggetti i quali maturano il diritto

relativo in data posteriore, possano ricevere un trattamento deteriore

rispetto a quelli che quel diritto hanno anteriormente maturato".

3. - Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per l'art. 9 della

legge n. 153 del 1969, egualmente denunciato dal pretore di Reggio

Emilia. Tale norma ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 1969, che le

pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,

aventi decorrenza anteriore a tale data, siano aumentate in misura

pari al 10 per cento del loro ammontare.

Per quanto concerne le pensioni ordinarie, questa Corte, con la

citata sentenza n. 37 del 1977, ha già dichiarato la illegittimità

costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, di detto

articolo, nella parte in cui esclude dall'aumento del 10 per cento le

pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono

state liquidate, a seguito di opzione dell'interessato, secondo le

disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, e cioè con

l'applicazione del sistema contributivo in luogo di quello retributivo

introdotto a far tempo da tale data.

Ma le pensioni supplementari, alle quali l'impugnata norma è

stata dall'ente erogatore ritenuta applicabile attesa la sua generica

dizione, dovevano essere tutte liquidate, per effetto di essa, come

già innanzi detto, con il sistema contributivo: tanto quelle aventi

decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, alle quali è stato concesso

l'aumento del 10 per cento, quanto quelle aventi decorrenza successiva

al 31 dicembre 1968, che dall'aumento medesimo sono rimaste escluse.

Sussiste perciò anche in questo caso la dedotta violazione del

principio di eguaglianza per il diverso trattamento

ingiustificatamente riservato a soggetti che si trovano nelle

identiche condizioni; va dunque dichiarata, per le medesime ragioni

dianzi esposte a proposito dell'art. 1 del decreto n. 488 del 1968, la

illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 153 del 1969,

nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento

in misura pari al 10 per cento del loro ammontare, lo limita a quelle

aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, e non lo estende a

quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi

decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968.

Resta in conseguenza assorbita la questione relativa alla

violazione dell'art. 38 della Costituzione, anch'essa dedotta per

entrambe le norme dal provvedimento di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle

pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella

parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella

misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza

anteriore al 1 maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente

liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al

30 aprile 1968;

b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in

cui, prevedendo per le pensioni supplementari lo aumento in misura pari

al 10 per cento del loro ammontare, lo limita a quelle aventi

decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, e non lo estende a quelle,

egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza

posteriore al 31 dicembre 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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