Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 8d.P.R. 426/1962
  • art. 9d.P.R. 426/1962
  • art. 34d.P.R. 481/1962

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge

17 aprile 1925, n. 473 (orario di lavoro per gli operai ed impiegati

delle aziende industriali o commerciali); dell'art. 1, n. 4, della

legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale); del

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha reso obbligatori

erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro

23 maggio 1958 per i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione;

e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso

obbligatorio erga omnes l'art. 34 contratto collettivo nazionale 28

giugno 1958 per l'applicazione della scala mobile al settore del

commercio; giudizi promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione seconda civile - nel procedimento civile vertente

tra Montuori Aldo e la società Autotrasporti internazionali Olivetti

(SATIO), iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

2) ordinanze emesse il 16 giugno e il 5 ottobre 1973 dalla Corte

d'appello di Roma nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra

Bruzzese Fortunato e Valerio Roberto ed altri, e tra Merlini Mario e la

società S.M.A. Supermarket, iscritte ai nn. 321 e 322 del registro

ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 250 del 25 settembre 1974 e n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione della società SATIO e della

società La Rinascente, quest'ultima quale società incorporante della

S.M.A. Supermarket;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito l'avv. Carlo Fornario, per la società SATIO.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile vertente tra Aldo Montuori e la

società Autotrasporti internazionali Olivetti, la Corte di cassazione,

accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa del Montuori, ha

sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio

1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 426, nella parte in cui ha esteso erga omnes gli artt. 8 e 9

del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di

spedizione e dell'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito

nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione dell'orario di

lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o

commerciali di qualunque natura.

Identiche questioni, quanto alla durata massima d'orario ed al

compenso per lavoro straordinario, sono state proposte anche dalla

Corte di appello di Roma nei giudizi vertenti tra Mario Merlini e la

società S.M.A. Supermarket, e tra Fortunato Bruzzese e Valerio

Roberto ed altri. Nel primo dei giudizi è stato anche impugnato, per

contrasto sempre con l'art. 36 Cost., il d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481,

nella parte in cui ha esteso erga omnes l'art. 34 del contratto

collettivo relativo ai dipendenti da imprese commerciali, che, appunto,

dispone l'inapplicabilità al personale direttivo delle limitazioni

all'orario di lavoro.

Si sono costituite in giudizio, deducendo l'infondatezza delle

questioni proposte, la società Autotrasporti internazionali Olivetti e

la società La Rinascente, quest'ultima quale società incorporante

della Supermarket S.M.A. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza della Corte di cassazione viene sollevata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge

22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e del

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha esteso erga omnes

gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio

1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di

spedizione, in riferimento all'art. 36, ultimo comma, della

Costituzione; nonché dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo

1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla

limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle

aziende industriali o commerciali di qualunque natura, in riferimento

all'intero disposto dell'art. 36 della Costituzione.

Con le due ordinanze della Corte di appello di Roma, di contenuto

sostanzialmente identico, viene sollevata in riferimento all'art. 36,

primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n.

692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonché (nella

prima ordinanza) del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui

ha esteso erga omnes l'art. 34, primo comma, del contratto collettivo

nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali, stipulato

il 28 giugno 1958.

2. - Data la connessione o identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono dichiararsi

inammissibili le questioni sollevate rispetto ai decreti legislativi

con i quali è stata attribuita efficacia erga omnes alle clausole dei

contratti collettivi di lavoro dianzi indicati. Con la delega conferita

al Governo mediante la legge 14 luglio 1959, n. 741, il legislatore non

ha inteso dare forza di legge alle singole clausole contrattuali che

eventualmente risultino in contrasto con norme imperative di legge, e a

maggior ragione con precetti costituzionali: e pertanto in tal caso non

sorgono questioni di legittimità costituzionale, ma questioni di mera

interpretazione di quelle clausole, rimessa, secondo i principi, al

giudice ordinario.

3. - Sulla prima questione, relativa al riposo settimanale,

l'ordinanza della Corte di cassazione osserva che la norma dell'art. 1,

n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, (non abrogata

dall'art.2109, primo comma, del codice civile), escludendo l'obbligo

del riposo settimanale per i dirigenti e gli impiegati con funzioni

direttive, confliggerebbe apertamente con il disposto dell'ultimo comma

dell'art. 36 della Costituzione, "laddove il diritto irrinunciabile al

riposo festivo per qualsiasi lavoratore costituisce anche un principio

dal quale il legislatore ordinario non può discostarsi"; talché, pur

riconoscendo possibile ed opportuna una disciplina particolare in

relazione a talune categorie di lavoratori ed a speciali attività, non

si potrebbe ammettere la legittimità di una disposizione che di quel

diritto comporti il disconoscimento.

La questione non è fondata. Certamente, come questa Corte ha già

avuto occasione di dichiarare, l'art. 36, terzo comma, della

Costituzione "riconosce al lavoratore un diritto soggettivo perfetto e

irrinunciabile al riposo settimanale, e costituzionalmente lo

garantisce" (sentenza n. 76 del 1962); ma è stato altresì precisato

che col termine "riposo settimanale" il costituente intese esprimere

sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto

di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità

di discipline difformi in relazione alla diversa qualità e alla

varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee

a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri

apprezzabili interessi, e comunque "non vengano superati i limiti di

ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità

del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore

soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso" (cfr. sentenze

n. 146 del 1971; n. 150 del 1967).

Conseguentemente, la norma dell'art. 1, n. 4, della legge 22

febbraio 1934, n. 370, per cui le disposizioni circa il riposo

domenicale e settimanale non si applicano "al personale preposto alla

direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta

responsabilità nell'andamento dei servizi", deve essere interpretata,

in conformità alla sua chiara ratio prima ancora che al testo

costituzionale, non già nel senso che ai dirigenti tale riposo sia o

possa essere negato, bensì nel senso che per questa categoria di

lavoratori, in rapporto alla natura delle loro funzioni e alle esigenze

connesse alla responsabilità delle gestioni aziendali, non ha luogo la

normativa generale circa la scadenza festiva e la periodicità

settimanale del riposo, ben potendosi ammettere la prestazione del

lavoro anche nella domenica ed il differimento della pausa settimanale,

ove le circostanze lo richiedano. Naturalmente la completa disciplina

del riposo festivo potrà variare secondo la natura dell'attività

d'impresa, ed anche secondo le più diverse contingenze stagionali,

periodiche, straordinarie, occasionali: altre sono le funzioni di un

dirigente industriale o commerciale, ed altre quelle del direttore di

un'impresa concessionaria di pubblico servizio, di una azienda

agricola, di un grande magazzino di vendita, di un teatro, di un

ristorante. Ovviamente, nell'eventualità di un arbitrario

comportamento dell'imprenditore pubblico o privato, che senza

apprezzabile motivo pretendesse privare un dirigente del riposo festivo

senza mai consentirgli la necessaria vacanza periodica a cui ogni

lavoratore ha incontestabile diritto, rimarrebbe sempre aperta per il

giudice la possibilità di una doverosa valutazione, nel fine di

assicurare il rispetto della norma costituzionale, pur nella

considerazione delle esigenze di gestione dell'impresa o del servizio.

4. - Analoghi profili presenta la seconda questione, sollevata

dalle tre ordinanze di rinvio in relazione al secondo comma dell'art. 1

del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925,

n. 473, ove è disposto che l'orario massimo normale di lavoro, per gli

operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di

qualunque natura, (ivi stabilito in otto ore al giorno e quarantotto

ore settimanali di lavoro effettivo), "non si applica al personale

direttivo delle aziende". Nell'ordinanza della Corte di cassazione si

prospetta l'illegittimità per contrasto con l'art. 36 della

Costituzione sotto diversi profili: sia in quanto il primo comma

dell'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, sia in quanto

il secondo comma dispone che la durata massima della giornata

lavorativa è stabilita dalla legge, sia in quanto "la carenza di

limiti dell'orario settimanale di lavoro riversa i suoi effetti sul

diritto al riposo settimanale, nel senso che l'affermazione di tale

diritto sarebbe svuotata di contenuto se dovesse ritenersi che, proprio

per il difetto dei limiti settimanali di ore lavorative, l'attività

svolta nei giorni di riposo settimanale dai dipendenti con mansioni

direttive non può essere retribuita".

Anche questa questione non è fondata. Il costituente ha affidato

al legislatore ordinario la determinazione della durata massima della

giornata lavorativa con riferimento alla generalità dei rapporti di

lavoro subordinato, in cui viene imposto agli operai ed impiegati un

orario di lavoro; e ciò nel palese intento di garantire, con un limite

fissato inderogabilmente dalla legge, l'integrità fisio-psichica dei

lavoratori nel normale ritmo quotidiano della loro attività. Ma

l'esigenza del limite orario legale non sussiste per la speciale

categoria di prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai

quali è attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di

dirigenti: categoria a sé stante, per caratteristiche peculiari a cui

corrispondono, come questa Corte ha avuto occasione di dichiarare,

situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni agli

impiegati ed operai, con un conseguente trattamento differenziato sotto

il profilo normativo ed economico (cfr. sentenza n. 121 del 1972).

È proprio della funzione direttiva il carattere fiduciario delle

prestazioni, per cui l'imprenditore si affida alle doti di capacità ed

esperienza del dirigente, conferendogli poteri di iniziativa ed

autonomia nell'esercizio di un'attività di lavoro qualitativamente

superiore, che ammette e spesso richiede interruzioni e discontinuità,

e per la quale non possono stabilirsi vincoli normali e costanti di

orario, perché la sua durata è essenzialmente legata alla speciale

natura delle funzioni e alle connesse responsabilità, e quindi

necessariamente variabile.

Di conseguenza, anche la retribuzione del personale investito di

funzioni direttive non è stabilita in rapporto alla quantità del

lavoro prestato, bensì essenzialmente con riguardo alla qualità di

tale lavoro, che, per la sua natura, non sembra suscettibile di stima e

remunerazione commisurata ad ore, così come avviene per il lavoro

ordinario e straordinario di altre categorie di lavoratori.

Appare, sotto questo profilo, priva di fondamento nel testo

costituzionale l'affermazione dell'ordinanza della Corte di appello di

Roma, per cui la prestazione di lavoro "dovrebbe essere sempre

vincolata ad una sua predeterminata commisurazione quantitativa

indipendentemente dal rispetto di un determinato orario, poiché il

termine ultimo di paragone per giudicare della sua congruità e della

sua remunerazione dovrebbe essere la quantità complessiva di ore

giornaliere o settimanali che ciascun lavoratore, dirigente o non,

dovrebbe essere tenuto a prestare". La retribuzione di un dirigente non

può essere infatti calcolata e valutata sulla base di un compenso

orario, risultando essa invece, nella costante prassi contrattuale,

collettiva o individuale, da un apprezzamento complessivo della

qualità delle prestazioni personali, ai diversi livelli dell'attività

direttiva, a cui rimane di massima estraneo il concetto di lavoro

ordinario e straordinario.

Nemmeno vale l'osservazione svolta a questo proposito

dall'ordinanza della Corte di cassazione che "altro è il concetto di

lavoro svolto fuori dell'orario di servizio, ed altro il concetto di

lavoro quantitativamente maggiore del dovuto, non soltanto perché

svolto fuori dell'orario al quale il dirigente può non essere

vincolato, ma perché, pur nell'ipotesi di inosservanza dell'orario

ordinario, esso si svolge, in complesso, per un numero di ore

settimanali maggiore di quello fissato dalla legge". Sembra ovvio

osservare che per la categoria dei dirigenti, rispetto alla quale

assume importanza preminente se non esclusiva la natura delle funzioni,

il legislatore non è tenuto a fissare un orario giornaliero e nemmeno

settimanale, proprio perché la durata del lavoro è quella richiesta,

in misura non prevedibile né determinabile secondo periodicità

costante o uniforme, per l'adempimento dei compiti direttivi affidati

alla responsabilità personale di coloro che appartengono ai diversi

gradi di tale categoria, in rapporto alla specialità delle mansioni e

alle più varie contingenze.

In questo medesimo senso si esprime anche il richiamato art. 34 del

contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende commerciali,

laddove precisamente stabilisce che "il personale preposto alla

direzione tecnica o amministrativa dell'azienda, o di un reparto di

essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, è

tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro senza

speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento

dei servizi ad esso affidati".

Si deve, infine, avvertire che un limite quantitativo globale,

ancorché non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero

massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale

direttivo, anzitutto in rapporto alla necessaria tutela della salute ed

integrità fisio-psichica, garantita dalla Costituzione a tutti i

lavoratori, e, sempre nel rispetto di questo principio, in rapporto

alle obbiettive esigenze e caratteristiche dell'attività richiesta

alle diverse categorie di dirigenti o funzionari con mansioni

direttive: talché al giudice è sicuramente consentito di esercitare,

nelle singole fattispecie, un controllo sulla ragionevolezza della

durata delle prestazioni di lavoro pretese dall'imprenditore, con

riguardo alla natura delle funzioni espletate ed alle effettive

condizioni ed esigenze del servizio, secondo i diversi tipi di imprese.

Le suesposte considerazioni valgono anche a dimostrare la

inconsistenza dell'ultimo profilo della questione, per cui, nel difetto

di un limite settimanale di ore lavorative, l'attività svolta nei

giorni di riposo festivo dai dipendenti con mansioni direttive non

potrebbe essere retribuita. Si tratta infatti di valutare se la

retribuzione complessiva sia congrua e corrispondente alla natura e

qualità di dette mansioni, e non già di commisurarla ad un computo

orario per prestazioni di carattere ordinario o straordinario, secondo

un criterio che, come si è detto, sarebbe inapplicabile nei confronti

del personale direttivo. Ed è superfluo aggiungere che la mancanza di

un orario quotidiano o settimanale, e quindi di un compenso speciale

per lavoro straordinario, non impedisce che i dirigenti e impiegati con

funzioni direttive debbano ugualmente ricevere una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del lavoro compiuto, in

conformità al principio enunciato dall'art. 36 della Costituzione;

proprio per essi, infatti, la quantità del lavoro è elemento non

valutabile in base ad un mero criterio temporale, risultando

soprattutto dalla intensità e tempestività dell'impegno, spesso

discontinuo e variamente concentrato in rapporto alle più diverse

esigenze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha reso

obbligatori erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo

nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio

dipendente dalle imprese di spedizione, e del d.P.R. 2 gennaio 1962,

n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 34

del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i

dipendenti di aziende commerciali, sollevate in riferimento all'art. 36

della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo

domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15

marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,

sull'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende

industriali o commerciali, sollevate in riferimento all'art. 36 della

Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI-

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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