Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369, prima

parte, del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 9

marzo 1973 dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra

Maggiorino Lucrezia e Finale Maria, iscritta al n. 206 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 198 del 1 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Lucrezia Maggiorino, agendo esecutivamente contro Maria

Finale, pignorava presso la S.p.A. Lloyd Triestino i crediti che la

debitrice vantava nei confronti della società in dipendenza di un

rapporto di arruolamento marittimo; avendo però rilevato che tali

crediti, giusta la dichiarazione resa dal terzo, rientravano tra quelli

che l'art. 369, prima parte, del codice della navigazione considera non

pignorabili, eccepiva l'incostituzionalità di tale norma.

Il pretore di Trieste, davanti al quale pendeva il processo, con

ordinanza del 9 marzo 1973 sollevava la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 369, prima parte, del codice della navigazione

in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Constatava che, mentre, in base all'art. 545 del codice di

procedura civile, "ogni somma dovuta in dipendenza di un rapporto di

lavoro subordinato a carattere privatistico può essere pignorata nella

misura di 1/5 per qualsiasi credito", diverso da quello alimentare,

qualunque sia il titolo che l'ha originato, le somme dovute

"dall'armatore in conseguenza del contratto di arruolamento possono

essere pignorate, sempre nella stessa misura, solamente per alimenti

dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso

l'armatore, dipendenti dal servizio della nave".

Ed osservava che le disposizioni di cui al citato art. 369, prima

parte, del codice della navigazione contrastano in modo stridente con

l'art. 3 della Costituzione in quanto, ulteriormente limitando la

responsabilità patrimoniale dell'arruolato, creano artificiosamente ed

ingiustificatamente una posizione di vantaggio del prestatore di lavoro

dipendente dall'armatore nei confronti di chi è invece legato a datori

di lavoro che esplichino diversa attività economico-commerciale.

Si avrebbe quindi, secondo il pretore, una disparità di

trattamento del tutto inammissibile. E la norma denunciata, lungi dal

rispondere ad esigenze di giustizia, introdurrebbe pesanti

discriminazioni tra lavoratori appartenenti a categorie diverse e

sarebbe chiaramente ad personam.

La dedotta incostituzionalità risalterebbe altresì, anche

guardando la norma in riferimento alla posizione del creditore.

Mancherebbero, infatti, ragioni giustificatrici della particolare

tutela dettata per i crediti dell'armatore, dipendenti dal servizio

della nave: a tale soggetto il legislatore accorda una condizione di

favore, pur non essendo portatore di alcun interesse di natura

pubblicistica e pur non agendo neppure per il recupero di crediti

necessari ed indispensabili per la propria esistenza.

2. - Davanti a questa Corte non si costituivano le parti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri spiegava intervento a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la questione

fosse dichiarata in parte infondata ed in parte inammissibile per

difetto di rilevanza, e che in subordine ne fosse dichiarata la non

fondatezza.

Infatti, "la limitata cedibilità, sequestrabilità e

pignorabilità della retribuzione dell'arruolato rispetto alla diversa

disciplina disposta, nella stessa materia, per altri lavoratori

dipendenti da imprese private, non è ingiustificata": una più

efficace tutela del lavoratore per la soddisfazione del credito

relativo alla mercede e per la destinazione di esso ai bisogni

alimentari è stata resa necessaria dal complesso di pericoli e di

disagi che la categoria è costretta ad affrontare e dalla più

limitata possibilità di valersi di rimedi giuridici, determinata dal

particolare ambiente in cui si svolge la navigazione.

D'altra parte, posto quindi che la disparità di trattamento è del

tutto ragionevole e giustificata, non va trascurato che questa Corte,

con sentenza n. 88 del 1963, relativa all'impignorabilità dello

stipendio degli impiegati pubblici, ha affermato che "è principio

generale che la determinazione dei beni che possono formare oggetto di

espropriazione forzata, ed i limiti della espropriazione stessa, devono

essere riservati alla scelta del legislatore, ed eventualmente del

giudice".

Per l'Avvocatura generale, poi, considerata a parte creditoris, la

questione sarebbe del tutto irrilevante perché la risoluzione di essa

(con la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della norma

nella parte in cui consente la cedibilità, sequestrabilità e

pignorabilità delle retribuzioni per debiti certi, liquidi ed

esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave) non

avrebbe alcuna incidenza ai fini della decisione della controversia

sottoposta al giudizio del pretore.

La questione, comunque, anche sotto il detto profilo, sarebbe non

fondata. La norma, infatti, considerata non isolatamente ma nel

contesto delle disposizioni che regolano lo speciale rapporto di

arruolamento, non appare in contrasto con il principio di eguaglianza

per le particolari caratteristiche oggettive che qualificano il detto

rapporto di arruolamento e lo distinguono dagli altri rapporti di

lavoro. Considerato in diritto :

1. - Secondo il pretore di Trieste che ha sollevato la questione

con ordinanza del 9 marzo 1973, l'art. 369, prima parte, del codice

della navigazione sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, perché "mentre le retribuzioni

percepite in virtù di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato a

carattere privatistico possono essere pignorate, ex art. 545 c.p.c.,

nella misura di 1/5 per ogni e qualsiasi credito, quelle dovute

dall'armatore in conseguenza del contratto di arruolamento possono

essere pignorate, sempre nella stessa misura, solamente per alimenti

dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso

l'armatore, dipendenti dal servizio della nave".

2. - Non può dirsi che le disposizioni dell'art. 369 del codice

della navigazione, ora ricordate, creino "artificiosamente ed

ingiustificatamente una posizione di vantaggio del prestatore di lavoro

dipendente dall'armatore nei confronti di chi è invece legato a datori

di lavoro che esplichino diversa attività economico-commerciale".

Anzi bisogna riconoscere che ricorrono serie e valide ragioni a

giustificazione della speciale disciplina di cui alla norma sospettata

di incostituzionalità.

Va in primo luogo osservato che la norma la quale prevede la

sequestrabilità e la pignorabilità, fino ad un quinto del loro

ammontare, delle retribuzioni e indennità degli arruolati "per

alimenti dovuti per legge" trova riscontro, relativamente ai crediti

per alimenti vantati nei confronti di dipendenti da privati, nell'art.

545, comma terzo, in relazione all'art. 671, del codice di procedura

civile (che delle somme dovute per il rapporto di lavoro o di impiego

ammette la pignorabilità e sequestrabilità "nella misura autorizzata

dal pretore") e, qualora tenuti per la stessa causale siano dipendenti

dalle pubbliche amministrazioni, nell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950,

n. 180 (che dichiara soggetti a sequestro ed a pignoramento gli

stipendi, i salari, le pensioni ed altri emolumenti "fino alla

concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute"); e che per la

norma de qua nell'ordinanza di rimessione si dà atto che "appare

logico ed opportuno che la legge ordinaria tuteli con particolare

efficacia colui il quale agisce per il ricupero di crediti di natura

alimentare, e le ragioni giustificatrici di tale disposizione sono

persino ovvie".

E ancora non si può non considerare che la norma dell'art. 369

nella parte in cui la sequestrabilità e la pignorabilità di cui si

parla, sono previste "per debiti certi, liquidi ed esigibili verso

l'armatore, dipendenti dal servizio della nave", nonostante che il

giudice a quo con le sue osservazioni tenda a metterne in evidenza

l'incostituzionalità, non è in sostanza oggetto della denuncia. Se le

cose non stessero in codesti termini, infatti, non solo la questione in

relazione a quella parte della norma risulterebbe non rilevante, ma

anche l'assunto del pretore non servirebbe a sostenere l'unica ed

effettiva tesi da lui avanzata, e cioè che l'art. 369 è

costituzionalmente illegittimo perché non consente per ogni e

qualsiasi credito la sequestrabilità e la pignorabilità delle

retribuzioni degli arruolati.

La questione è per ciò da valutarsi sotto codesto profilo: e

così intesa, appare non fondata.

È a tal riguardo il caso di tener presente quel che la Corte ha

già avuto la possibilità di affermare in altra occasione (sentenza n.

88 del 1963) e cioè che "è principio generale che la determinazione

dei beni che possono formare oggetto di espropriazione forzata, ed i

limiti dell'espropriazione stessa, devono essere riservati alla scelta

del legislatore, ed eventualmente del giudice". E che è del tutto

conseguenziale quindi il canone metodologico per cui, in subiecta

materia, qualora in ordine ad una data norma per il giudice a quo sia

dubbia la legittimità costituzionale, si debba dalla Corte controllare

dal punto di vista della razionalità la scelta operata dal

legislatore.

Ed allora risulta logico e coerente con il sistema che le

retribuzioni degli arruolati siano sequestrabili e pignorabili, nella

misura di un quinto, da parte di chi agisca per la realizzazione o a

garanzia dei crediti specificamente indicati nell'art. 369, comma

primo, del codice della navigazione e non anche, sia pure nella stessa

misura, da parte di ogni altro creditore. Tale articolo, che nel suo

contenuto essenziale ha riprodotto l'art. 545 del codice di commercio,

costituisce la espressione e la tutela di esigenze connesse al fatto

della navigazione ed all'ambiente in cui si svolge il rapporto di

arruolamento, ed avvertite correttamente dal legislatore. Ed infatti,

di fronte all'interesse dell'arruolato ad ottenere, in maniera

integrale, l'adempimento dell'obbligazione della retribuzione ed a

quello dei suoi creditori ad avere assicurata la responsabilità più

ampia del debitore, con la norma in esame se ne è conseguito un

equilibrato contemperamento, che dà all'arruolato che lavora e vive in

un dato e solo ambiente, i mezzi sufficienti ad assicurare a lui ed

alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa e di contro limita

in concreto l'ammontare della retribuzione in favore di dati soggetti

che sono razionalmente prescelti a cagione del titolo del loro credito

e cioè in quanto abbiano diritto alla corresponsione degli alimenti, o

siano armatori che vantino crediti certi, liquidi ed esigibili,

dipendenti dal servizio della nave.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 369, prima parte, del codice della navigazione, sollevata, in

riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal pretore di

Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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